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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07919/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione della condotta illecita di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione (in particolare, il 09/06/2023 Gegici si è reso responsabile, in correità con altro soggetto, di un'aggressione sfociata in un accoltellamento ai danni di tale [OSCURATO:PERSONA]).

Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (ex multis Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).

Osservato che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).

Rilevato che, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la gravità della violazione fosse sintomatica del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura.

Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Gegici non superi il vaglio di ammissibilità in quanto costituito da doglianze in punto di fatto e tese a proporre una non consentita valutazione del merito della revoca disposta nei termini sopra riportati.

Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione della condotta illecita di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione (in particolare, il 09/06/2023 Gegici si è reso responsabile, in correità con altro soggetto, di un'aggressione sfociata in un accoltellamento ai danni di tale [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (ex multis Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239). Osservato che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). Rilevato che, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la gravità della violazione fosse sintomatica del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Gegici non superi il vaglio di ammissibilità in quanto costituito da doglianze in punto di fatto e tese a proporre una non consentita valutazione del merito della revoca disposta nei termini sopra riportati. Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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