CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26116-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Resistenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26116/2017 Numero sezionale 1063/2022 avverso la sentenza n. 1114/2016 emessa dalla CORTE DI APPELLO Numero di raccolta generale 19342/2022Data pubblicazione 16/06/2022 di ANCONA, depositata in data 27.09.2016; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1114/2016 emessa dalla Corte di Appello di Ancona, depositata in data 27.09.2016; − successivamente alla notifica del suddetto ricorso, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto; − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto sia personalmente che dal proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia hanno aderito i controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] è deceduta); Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’ accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26116/2017 Numero sezionale 1063/2022 − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la Numero di raccolta generale 19342/2022Data pubblicazione 16/06/2022 comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene contestuale adesione dei controricorrenti, con sottoscrizione anche del relativo difensore e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e