CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41108/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per i reati di riciclaggio, ricettazione e occultamento di documenti e targhe. Si contestava al Macrì di avere dissimulato la provenienza delittuosa di una auto rubata apponendo alla stessa targhe non proprie, nonché di avere occultato le targhe ed i documenti di circolazione originali e di avere ricettato un certificato di proprietà ed una carta di circolazione in bianco, entrambi provento di furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione dei documenti: la motivazione darebbe conto in modo apodittico solo della alterazione senza fornire alcuna indicazione in ordine all'elemento soggettivo; si deduceva inoltre che non sarebbe stata adeguatamente giustificato il rigetto della richiesta di derubricazione delle condotta nel più lieve reato previsto dall'art. 712 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato di riciclaggio che sarebbe stato confermato sulla base del possesso dell'autovettura, senza fornire alcuna risposta alle doglianze proposte con la prima impugnazione, con le quali si contestava la mancanza di prove in ordine alla consumazione della condotta di alterazione dei dati identificativi della vettura. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato di cui all'art. 490 cod. pen. dato che non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione in ordine alla riferibilità dell'occultamento o della distruzione al Macrì, che verosimilmente potrebbe avere ricevuto la autovettura già priva dei documenti identificativi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Le contestazioni relative alla carenza di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il delitto di ricettazione . sono inammissibili. Si riafferma che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). Nel caso in esame il Tribunale valutava le giustificazioni offerte dal Macrì non verosimili e, dunque, riteneva che il possesso dei documenti provento di furto fosse sorretto dall'elemento soggettivo necessario per integrare la ricettazione (pag. 6 della sentenza di primo grado) escludendo implicitamente che la condotta contestata fosse riconducibile alla fattispecie dell'incauto acquisto. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione dato che l'appello risulta specificamente diretto solo a contestare la responsabilità in ordine al delitto di riciclaggio, sicchéle contestazioni proposte con il ricorso si presentano intempestive e, dunque, inammissibili. Si ribadisce infatti che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271) 1.2. Anche il secondo motivo con il quale si contesta la carenza di prova in ordine alla condotta di alterazione dei dati identificati della autovettura èmanifestamente infondato. Dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge infatti che il Macrì aveva nella disponibilità documenti di circolazione riportanti le proprie generalità e riferiti alla autovettura oggetto di riciclaggio. I documenti in questione, peraltro, attestavano falsamente il passaggio di proprietà in data antecedente al furto (febbraio 2008, laddove il furto risaliva all'aprile dello stesso anno). Tale circostanza indica univocamente che il ricorrente aveva concorso alla condotta dissimulatoria fornendo le proprie generalità per la formazione dei documenti relativi alla autovettura riciclata e giustifica la condanna per il riciclaggio invece che per la mera ricettazione (pag. 2 della sentenza di primo grado nonché penultimo ed ultimo foglio della sentenza di appello). 1.3. Anche l'ultimo motivo che contesta la conferma della responsabilità per il reato previsto dall'art. 490 cod. pen. è inammissibile. Anche in questo caso l'appello non contiene doglianze specifiche sul punto, sicché le censure proposte con il ricorso per cassazione risultano intempestive e, dunque, inammissibili (si richiama la giurisprudenza citata sub § 1.1.). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così de