CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. considerato che il primo motivo di ricorso - che la violazione della legge penale, in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti un alternativo apprezzamento di merito senza dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), a fronte di una motivazione congrua e logica (che ha valorizzato, in particolare, la mancata consegna del mezzo da sottoporre a revisione a fronte del ricevimento da parte dell'imputato della falsa attestazione che essa era stata eseguita); considerato che il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare valorizzando i precedenti già riportati dall'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci