CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39003/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di usura, travisamento della prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) facendo riferimento alla combinazione di differenti elementi probatori ricavati non soltanto dalla perizia,di cui si contesta l'attendibilità, ma anche dalle concordi dichiarazioni delle persone offese e dai numerosi riscontri documentali, costituiti anche da atti di trasferimento di beni immobili in pagamento dei debiti; Ritenuto che, il secondo motivo appare meramente reiterativo di doglianze già dedotte dinanzi al giudice di secondo grado e da questi correttamente respinte così che lo stesso si risolve nella riproposizione di doglianze di puro fatto già respinte in sede di merito e non riproponibili nella fase di legittimità attraverso tutta una lettura alternativa di elementi di prova che sconfina dal giudizio di cassazione in assenza di illogicità manifeste nella motivazione della impugnata sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 24 settembre 2024 Il consigliere st. fATL [OSCURATO:PERSONA]