Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42087/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PUMA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, confermava la decisione del Tribunale di Sciacca che lo aveva ri- conosciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi di impre- cisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità contestando la univocità del patrimonio indiziario utilizzato e contestando la destinazione allo spaccio della sostanza, as- sume la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche il cui impiego si pone in contrasto con i limiti di cui all'art.270 cod.proc.pen.

Con ulteriori articolazioni lamenta il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e la misura del trattamento sanzionatorio.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica e, in rela- zione all'applicazione dell'art.62 n.4 cod.pen. e dell'art.131 bis cod.pen., proposti per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. 3.1 Invero i primi due motivi di ricorso non si confrontano con la mo- tivazione della sentenza impugnata la quale ha fornito analitico conto delle cessioni di stupefacente ricevute dal PUMA e del fatto che i riforni- menti erano destinati non solo al consumo personale, come espressa- mente riferito dal PUMA nel corso delle intercettazioni, a giustificazione del ritardo nei pagamenti.

La Corte di Appello ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite che, in ipotesi come la presente, ha riconosciuto la utilizza- bilità del patrimonio intercettivo in ragione della relazione di connessione con i fatti per cui si procede.3.2 Le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondati in ragione del fatto che lo stesso risulta atte- stato sui minimi editali.

Le doglianze concernenti le circostanze atte- nuanti generiche, la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. non erano stati sottoposti nei motivi di appello e comunque risultano avanzati per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e risultano pertanto improponibili.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PUMA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, confermava la decisione del Tribunale di Sciacca che lo aveva ri- conosciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi di impre- cisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità contestando la univocità del patrimonio indiziario utilizzato e contestando la destinazione allo spaccio della sostanza, as- sume la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche il cui impiego si pone in contrasto con i limiti di cui all'art.270 cod.proc.pen. Con ulteriori articolazioni lamenta il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e la misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica e, in rela- zione all'applicazione dell'art.62 n.4 cod.pen. e dell'art.131 bis cod.pen., proposti per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. 3.1 Invero i primi due motivi di ricorso non si confrontano con la mo- tivazione della sentenza impugnata la quale ha fornito analitico conto delle cessioni di stupefacente ricevute dal PUMA e del fatto che i riforni- menti erano destinati non solo al consumo personale, come espressa- mente riferito dal PUMA nel corso delle intercettazioni, a giustificazione del ritardo nei pagamenti. La Corte di Appello ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite che, in ipotesi come la presente, ha riconosciuto la utilizza- bilità del patrimonio intercettivo in ragione della relazione di connessione con i fatti per cui si procede.3.2 Le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondati in ragione del fatto che lo stesso risulta atte- stato sui minimi editali. Le doglianze concernenti le circostanze atte- nuanti generiche, la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. non erano stati sottoposti nei motivi di appello e comunque risultano avanzati per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e risultano pertanto improponibili. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
Sentenza Cassazione n. 42087/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris