Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:250
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 30 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO
(Causa C
‑
703/21 P(R))
«Impugnazione – Procedimento sommario – Rappresentanza – Assenza di capacità di agire in qualità di rappresentante dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Non luogo a statuire»
1.
Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta
(v. punto 22)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Decisione controversa che ha cessato di produrre effetti in corso di causa – Domanda divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire
(Art. 278 TFUE)
(v. punti 26
‑
28)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punto 47)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 49, 50)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 51, 52)
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sull’impugnazione nella parte in cui essa è diretta all’annullamento della decisione del presidente del Tribunale dell’Unione europea di respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 14 giugno 2021, riguardante la capacità di agire della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] come rappresentante dinanzi all’EUIPO.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sopporteranno le proprie spese.