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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 14838/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della Corte d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio.Letta la memoria difensiva presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 3.7.2025, la Corte di Appello di Genova, all’esito ditrattazione cartolare, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di furto –esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. - contestato al predetto alcapo A dell’imputazione.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, la nullità del giudiziodi appello poiché svolto con trattazione scritta anziché orale in violazione dell'art.23-bis d. l. n. 137/2020, convertito con l. 176/2020.In data 19 maggio 2025, veniva notificato al difensore il decreto di citazione agiudizio di appello per l'udienza del 3 luglio 2025.

Con rituale P.e.c. trasmessa il 21maggio 2025 la difesa chiedeva la celebrazione orale del giudizio che veniva invececelebrato nelle forme del giudizio cartolare.Si è pertanto verificata la patologica assenza del difensore che non ha potutopartecipare all'udienza ritualmente richiesta.In tal caso, secondo la più recente consolidata giurisprudenza di legittimità,non viene in rilievo la sola violazione del contraddittorio riguardante l'intervento,l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato agli effetti dell'art. 178, comma 1lettera c) del codice di rito, ma, più radicalmente, l'assenza del difensore nei casi incui è obbligatoria la presenza agli effetti dell'art. 179 del codice di rito.

Si è pertantodeterminata una nullità assoluta ed insanabile perché lo svolgimento del processocon tipo camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale deltutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui èobbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile aglieffetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.Discende che poiché nella specie è stata ignorata la richiesta di celebrazionedel giudizio di appello nelle forme ordinarie, si è verificata una nullità assoluta edinsanabile a cui deve far seguito l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata con trasmissione degli atti alla Corte del bello di Genova per l'ulteriorecorso.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova;il difensore con la memoria in atti ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.Va premesso che l’appello proposto dall’imputato risulta antecedente al 30giugno 2024, sicché trova applicazione la disciplina emergenziale dettata dall’art.23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del2020, in forza dell’art. 94, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199del 2022.Nel caso di specie, dalla consultazione del fascicolo – cui la Corte ha accessoin ragione del carattere processuale della censura – risulta che il Tribunale avevaemesso il decreto di citazione in appello (in data 19.5.2025) indicando la trattazionecamerale senza partecipazione delle parti, con l’avviso della facoltà di richiedere latrattazione orale almeno quindici giorni prima dell’udienza (3.7.2025).La difesa dell’imputato aveva presentato tempestiva istanza in tal senso,documentata in atti (con p.e.c. del 21.5.2025).Tuttavia, dal verbale dell’udienza svoltasi in data 3 luglio 2025 emerge che ilgiudizio è stato trattato in via cartolare.Tanto premesso si deve ritenere, quindi, fondata la doglianza difensiva, dalmomento che, come ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente, questaCorte nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplinaemergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltratorituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo conrito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale deltutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne èobbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile aglieffetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 6, Sentenza n. 16080del 20/03/2024, Rv. 286336 – 01).Principio di recente affermato da questa Corte con riferimento al giudiziocelebrato con rito camerale non partecipato introdotto come rito ordinario dall'art.598-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 35803 del 09/10/2025, Rv. 288681 –01 che si è parimenti espressa in senso di nullità assoluta).2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diGenova.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Genova.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio.Letta la memoria difensiva presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 3.7.2025, la Corte di Appello di Genova, all’esito ditrattazione cartolare, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di furto –esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. - contestato al predetto alcapo A dell’imputazione.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, la nullità del giudiziodi appello poiché svolto con trattazione scritta anziché orale in violazione dell'art.23-bis d. l. n. 137/2020, convertito con l. 176/2020.In data 19 maggio 2025, veniva notificato al difensore il decreto di citazione agiudizio di appello per l'udienza del 3 luglio 2025. Con rituale P.e.c. trasmessa il 21maggio 2025 la difesa chiedeva la celebrazione orale del giudizio che veniva invececelebrato nelle forme del giudizio cartolare.Si è pertanto verificata la patologica assenza del difensore che non ha potutopartecipare all'udienza ritualmente richiesta.In tal caso, secondo la più recente consolidata giurisprudenza di legittimità,non viene in rilievo la sola violazione del contraddittorio riguardante l'intervento,l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato agli effetti dell'art. 178, comma 1lettera c) del codice di rito, ma, più radicalmente, l'assenza del difensore nei casi incui è obbligatoria la presenza agli effetti dell'art. 179 del codice di rito. Si è pertantodeterminata una nullità assoluta ed insanabile perché lo svolgimento del processocon tipo camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale deltutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui èobbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile aglieffetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.Discende che poiché nella specie è stata ignorata la richiesta di celebrazionedel giudizio di appello nelle forme ordinarie, si è verificata una nullità assoluta edinsanabile a cui deve far seguito l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata con trasmissione degli atti alla Corte del bello di Genova per l'ulteriorecorso.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova;il difensore con la memoria in atti ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.Va premesso che l’appello proposto dall’imputato risulta antecedente al 30giugno 2024, sicché trova applicazione la disciplina emergenziale dettata dall’art.23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del2020, in forza dell’art. 94, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199del 2022.Nel caso di specie, dalla consultazione del fascicolo – cui la Corte ha accessoin ragione del carattere processuale della censura – risulta che il Tribunale avevaemesso il decreto di citazione in appello (in data 19.5.2025) indicando la trattazionecamerale senza partecipazione delle parti, con l’avviso della facoltà di richiedere latrattazione orale almeno quindici giorni prima dell’udienza (3.7.2025).La difesa dell’imputato aveva presentato tempestiva istanza in tal senso,documentata in atti (con p.e.c. del 21.5.2025).Tuttavia, dal verbale dell’udienza svoltasi in data 3 luglio 2025 emerge che ilgiudizio è stato trattato in via cartolare.Tanto premesso si deve ritenere, quindi, fondata la doglianza difensiva, dalmomento che, come ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente, questaCorte nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplinaemergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltratorituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo conrito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale deltutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne èobbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile aglieffetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 6, Sentenza n. 16080del 20/03/2024, Rv. 286336 – 01).Principio di recente affermato da questa Corte con riferimento al giudiziocelebrato con rito camerale non partecipato introdotto come rito ordinario dall'art.598-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 35803 del 09/10/2025, Rv. 288681 –01 che si è parimenti espressa in senso di nullità assoluta).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diGenova. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Genova.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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