CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 25091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G.15216-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 32 - 36 FIRENZE , in persona dell’amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 2045/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 5 Aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano davanti al Tribunale di Firenze la delibera assunta in data 6.03.2007 dal Condominio di via delle Camelie 32-36 in Firenze, sostenendone la nullità per un duplice ordine di motivi: per essere stata assunta in violazione delle regole generali in tema di parti comuni degli edifici ex artt. 1117, 1119, 1130 c.c. in quanto i disposti lavori di rifacimento della facciata riguardavano in realtà anche un diverso condominio; per irregolarità del suo iter formativo, perché assunta con la sottrazione dei poteri dell'organo assembleare: in particolare l'assemblea aveva delegato una commissione ristretta di condomini ad effettuare scelte inerenti lavori urgenti di straordinaria amministrazione, conferendole ampio mandato, che si estendeva a scelte tecniche-economiche discrezionali ritenute di esclusiva competenza dell'assemblea. 2. Si costituiva in giudizio il Condominio di via delle Camelie, 32-36 in Firenze (d’ora innanzi il Condominio) , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il convenuto contestava, quanto al dedotto primo profilo di nullità della delibera, la mancanza nel caso de quo dell’esistenza di un supercondominio, come risultante dalle decisioni espresse in varie tornate assembleari dirette a suddividere un originario unico complesso immobiliare in più condomini separati, anche dal punto di vista dell’amministrazione; eccepiva, quanto al secondo motivo di impugnazione, che l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata era già stata approvata da precedenti delibere non impugnate e che la commissione di condomini deliberata nell'assemblea del 6.03.07 era stata nominata al solo fine di Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -3- trattare l'importo finale dell'appalto di lavori, del quale già si conoscevano i preventivi di spesa. 3. Dopo la notifica del ricorso, l'assemblea condominiale del 03.07.2007 deliberava di ratificare l'operato della commissione di condomini nominata con la delibera impugnata, facendo proprie le sue argomentazioni. 4. Con sentenza n. 2855/2009 del 26 settembre 2009 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda attorea e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. 5.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso detta sentenza, esclusivamente sul capo della stessa che ha statuito il regolamento delle spese, sostenendo che – essendo sia il deposito del ricorso sia la notifica dello stesso anteriori alla delibera del 03/07/2007, con la quale era stato ratificato l’operato della commissione di condomini –il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 2377 comma 8 c.c. e regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale. 6. Si costituiva in appello il Condominio resistendo al gravame, mentre restava contumace [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con sentenza n. 2045/2016 del 9 dicembre 2016, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure, ha ritenuto fondata l’impugnazione, accogliendo la domanda della ricorrente volta al rimborso delle spese dalla stessa sostenute in favore del condominio appellato in forza dell'impugnata sentenza e ha provveduto alla liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio in favore della medesima. 8. Ricorrecontro questa sentenza il Condominio, affidandosi a due motivi di ricorso, articolati in più profili di censura. 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti. Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene denunciata per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., con riferimento alla pronuncia d'ufficio di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse attuale in luogo della declaratoria di rigetto della domanda inprimo grado, l’omesso esame di fatti processuali decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 e la violazione dell'art. 91 c.p.c.in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. 2. -Con il secondo motivo di ricorso il Condominio prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2377 comma 8 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria (implicita) ex art. 100 c.p.c. di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della delibera assembleare in appello, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la conseguente errata applicazione e interpretazione del c.d. principio di soccombenza virtuale in danno del Condominio, la violazione, in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c., del principio di soccombenza exart. 91 c.p.c. Il ricorso verte, in sintesi, sulla correttezza della dichiarazione di inammissibilità della domanda persopravvenuta carenza di interesse attuale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sostituzione della delibera impugnata con la successiva delibera del 3.07.2007, con la quale il Condominio aveva ratificato ex post l’operato della costituita commissione di condomini e sulla liquidazione delle spese in favore dellastessa appellante, attuata dal giudice di seconda istanza in forza de l principio della c.d. soccombenza virtuale (ma sul contenuto specifico dei motivi di ricorso si dirà meglio infra). Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -5- 1.2. -Il primo motivo è infondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 comma 8 c.c., dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 6 -2, 06/10/2021, n. 8031; Cass. Sez. 6 - 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 -2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale (l’art. 2377 comma 8 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”). La cessazione della materiadel contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra delibera dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione(Cass., Sez. 2, 04/11/2021 n. 31643). Nel compiere la valutazione di soccombenza virtuale , il giudice del merito deve decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel casoin cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione solo quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -6- formalmente illogici o giuridicamente erronei (Cass. n. 20005/2022). In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). 1.3. - Così ricostruita la questione , in termini generali , e venendo all’esame della specifica situazione venutasi a determinare nella presente causa, si può muovere dai vari passaggi della decisione impugnata, la quale, richiamando la sentenza di prime cure: a) ha premesso che il petitum della domanda introduttiva era volto alla declaratoria di nullità o annullamento della delibera del 6 marzo 2007 perché il Condominio,istituendo una commissione alla quale delegare il potere di competenza esclusiva del condominio stesso, aveva spogliato l'assemblea del suo potere in quanto,come sostenuto dal Tribunale di Firenze, “ qualunque decisione sulle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile condominiale spetta in via esclusiva, a norma dell'art. 1135 n . 4 c.c., alla competenza dell'assemblea , sicché è illegittima la delega conferita ad una commissione composta da alcuni solo dei condomini su provvedimenti e scelte tecniche economiche inerenti lavori urgenti di straordinaria amministrazione interessanti l'edificio condominiale”; Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -7- b) ha rilevato che il giudice di prime cureaveva preso atto che l’assemblea, con delibera del 3 luglio 2007, avevaratificato e fatta propri a ogni decisione della commissione di cond o mini , ma si era discostato d ai consolidati principi giurisprudenziali d i questa Corte in quanto, ancorché non richiesto dalle parti , avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse attuale sopravvenutae statuire sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale anziché pronunciare nel merito; c) ha ritenuto che a qu esti esiti dovesse condu rre la constatazione che, come ritenuto dal T ribunale , la delibera , a l momento dell'impugnazione,era viziata nel suo iter formativo e che la successiva delibera aveva posto rimedio al vizio; d) ha affermato che l'ulteriore motivo di impugnazione restava assorbito; d) ha statuito che il regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale non poteva che essere favorevole all’appellante, in quanto era stato lo stesso Condominio ad avere provocato l'impugnazione e poi ad avere rimediato al vizio. La Corte di Appello di Firenze risulta dunque avere correttamente applicato al caso di specie i principi sopra ricordati della giurisprudenza di legittimità, sorreggendo le sue conclusioni con un corretto iter logico, immune da errori di diritto. 1.4.- Di fronte alla situazione così ricostruita, s i duole il ricorrente che la corte di strettuale avrebbe violato gli artt. 100 e 112 c.p.c., posto che nessuna delle parti avrebbe chiesto la cessazione della materia del contendere. Dimentica con ciò il ricorrente che alla dichiarazione di inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -8- interesse attuale il giudice può pervenire d’ufficio. Erra infatti il Condominio quando riconduce all’arresto della giurisprudenzadi legittimità invocata dalla sentenza im pugnata (Cass. n. 26896/2014) la necessità di una domanda di parte, per trarre da ciò la violazione del le norme sopra richiamate. È sufficiente leggere la motivazione di Cass. n. 26896/2014 per desumere che il vizio di ultrapetizione avrebbe riguardato non già la dichiarazione di inammissibilità della domanda dinanzi ad una carenza sopravvenuta di interesse, ma semmai l’emanazione di una pronuncia di accertamento. Da qui, anche l’inconferenza delle decisioni sull’applicazione e sul significato dell’art. 112 c.p.c. riportate in ricorso a pag. 8 e 9 e l’irrilevanza del la deduzione volta a sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto esplicitamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere solo all’ atto della precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice del gravame, in presenza della contestazione di domanda nuova avanzata dal Condominio. A quest’ultimo rilievo si può altresì replicare che il contenuto della domanda di appello della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riportata nella decisione impugnata (e anche a pag. 15 del ricorso) , con la richiesta di applicazione del l’art. 2377 comma 8 c.c. per il governo delle spese in virtù della soccombenza virtuale, aveva quale suo logico fondamento proprio la sopravvenuta adozione della delibera correttiva che fa venire meno la situazione di contrasto tra le parti. Si ricorda comunque che nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte (nel caso di specie, peraltro, avendo la parte dedotto anche esplicitamente l'applicabilità dell'art. 2377 comma 8 c.c.) , dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -9- pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, che nel caso di specie è stato mantenuto. D’altra parte, al punto 14del ricorso, è lo stesso Condominio a riconoscere che la cessazione della materia del contendere va dichiarata anche d’ufficio, e peraltro – deve aggiungersi - la verifica della possibilità o meno per le parti, con riguardo alla situazione obiettiva venutasi a determinare, di conseguire mediante il giudizio il risultato pratico e giuridicamente apprezzabile che le stesse si erano da principio proposte , è anche indipendente dallo spontaneo riconoscimento di tale situazione ad opera delle parti medesime (Cas s. n. 14194/2004), di talché non è puntuale neppure l’osservazione del ricorrente volta ad evidenziare che i contendenti, nel caso de quo, non si sono dati reciprocamente atto dell'in tento di non volere proseguire il giudizio. 1.5. – [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare un fatto processuale decisivo del giudizio di primo grado oggetto di discussione tra le parti (ossia la presenza di un altro autonomo profilo di impugnazione della delibera del 06/03/2007: quello concernente l’illegittimità della delibera perché i lavori avrebbero riguardato anche un diverso condominio). Il punto è prospettato dal ricorrente sub art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., ma sconta la mancata, debita comprensione della nozionedi “fatto” decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con il quale si intende "un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico" (Cass, n. 21152/2014), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass . , Sezioni Unite , n. Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -10- 5745/2015), risultando le deduzioni e argomentazioni difensive e comunque le questioni di diritto estranee all'ambito di applicazione della norma (non è un caso che proprio lo stesso ricorrente parli di “fatto processuale”). Al riguardo non risulta comunque esservi stata alcuna omissione di valutazione, posta la presenza di un passaggio motivazionale della sentenza gravata in cui lo stesso motivo è stato ritenuto espressamente assorbito. Che questa affermazione non sia propria della sentenza di primo grado, ma risulti aggiunta dal giudice del gravame (indubbiamente legittimato a ciò), come sostenuto dal ricorrente, non appare rilevante e comunque le argomentazioni che la sentenza di prime cure non sarebbe stata puntualmente riportata dalla Corte di appello, a tacere di ogni considerazione sulla loro decisività, si infrangono anche contro il difetto di specificità del ricorso sul punto, che non riportapuntualmente i passaggi della motivazione della sentenza di primo grado dai quali trarre le tesi difensive. 1.6. – Analoghe considerazioni, in punto di corretta prospettazione del vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., devono svolgersi anche per le ulteriori censure del ricorrente (pag. 11 del ricorso) sulla omessa considerazione di altro fatto (processuale) decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia la presenza di altri profili di illegittimità avanzati contro la delibera impugnata, nel secondo motiv o di impugnazione della stessa, anch’essi ad ogni buon conto “assorbiti” dall’affermato vizio della delibera “originaria”. 1.7. Le doglianze sul carattere sostitutivo o meno della delibera “sopravvenuta” sono volt e a proporre una riconsiderazione dellastessa, già valutata dalla C orte di appello che in più luoghi della decisione impugnata attribuisce il Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -11- carattere “sanante” della delibera assembleare del 3 luglio 2007 rispetto al vizio da cui era affetta la delibera ori ginaria e comunque attengonoal merito della causa . 1.8.- Infondato si palesa infine il motivo di ricorso anche sul punto della prospettata violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere posto le spese a carico della parte vittoriosa in primo grado. Costituisce al riguardo principio pacifico che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Tale criterio opera anche in ordine alla pronuncia finale sulle spese regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale. 2.-Le considerazioni sin qui svolte permettono di ri tenere privo di pregio anche il secondo motivo di ricorso , che sostanzialmente ripropone , con più specifico riguardo alla violazione dell’art. 2377 comma 8 c.c., i contenuti del primo motivo, essendosi già dato atto che la Corte locale si è attenuta a quanto affermato, al riguardo, dalla costante giurisprudenza richiamata sopra (sub1.2) che applica alle delibere condominiali la norma posta per le delibere assembleari delle società di capitali, anche in punto di soccombenza, sussistendone, come nel caso de quo, tutti i presupposti. 3.-In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è necessità di statuire sulle spese di giudizio , non avendo gli intimati svolto difese. Ric. 2017 n. 15216 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -12- Stante l’esito, si rinvengono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della s