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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 43836/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/10/2021 del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Udine ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni volontarie e minaccia, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. la violazione delle regole di valutazione della prova, lamentando l'illogica valorizzazione di marginali imprecisioni nelle deposizioni dei testi a discarico al fine dell'esclusione della loro attendibilità e l'apodittica e congetturale svalutazione della discrasia esistente tra il racconto della persona offesa e l'entità delle lesioni effettivamente riportate.

Ancora violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in merito alla conferma delle statuizioni civili nonostante il sopravvenuto decesso della parte civile ed il mancato subentro dei suoi eredi.

3. Il 4 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo è in realtà inammissibile.

Va infatti ribadito che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p., non trattandosi di disposizione la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come invece richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite posto dalla menzionata lett. c) dello stesso articolo alla deducibilità della violazione di norme processuali (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

Non di meno le censure del ricorrente, dietro lo schermo della denunzia della violazione di legge, si riducono alla prospettazione di meri presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, la cui deduzione non è consentita con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello pronunziata per reati di competenza del giudice di pace (ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Peraltro tali censure sono altresì generiche e comunque versate in fatto, nella misura in cui non si confrontano con l'integrale sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, che ha escluso l'attendibilità dei testi a discarico sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze processuali, tra le quali, non considerata dal ricorrente, un ruolo preminente è stato attribuito dal giudice del merito al contenuto della telefonata effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] al 112.

3. Il secondo motivo è invece infondato.

Il Tribunale ha infatti correttamente applicato il consolidato principio affermato da questa Corte per cui alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida ex tunc e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (ex multis Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635).

Principio che è stato ribadito anche da Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904, citata dal ricorrente, la quale ha escluso che lo stesso sia incompatibile con il subentro dell'erede della parte civile nel contratto concluso dalla stessa con il proprio difensore.

Né rileva l'ulteriore precedente citato dal ricorrente - Sez. 5, n. 17963 del 25/03/2014, Coscarelli, Rv. 260566 - che riguarda la diversa fattispecie relativa alla sorte dell'impugnazione proposta dalla parte civile successivamente deceduta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/10/2021 del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Udine ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni volontarie e minaccia, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. la violazione delle regole di valutazione della prova, lamentando l'illogica valorizzazione di marginali imprecisioni nelle deposizioni dei testi a discarico al fine dell'esclusione della loro attendibilità e l'apodittica e congetturale svalutazione della discrasia esistente tra il racconto della persona offesa e l'entità delle lesioni effettivamente riportate. Ancora violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in merito alla conferma delle statuizioni civili nonostante il sopravvenuto decesso della parte civile ed il mancato subentro dei suoi eredi. 3. Il 4 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è in realtà inammissibile. Va infatti ribadito che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p., non trattandosi di disposizione la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come invece richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite posto dalla menzionata lett. c) dello stesso articolo alla deducibilità della violazione di norme processuali (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Non di meno le censure del ricorrente, dietro lo schermo della denunzia della violazione di legge, si riducono alla prospettazione di meri presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, la cui deduzione non è consentita con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello pronunziata per reati di competenza del giudice di pace (ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Peraltro tali censure sono altresì generiche e comunque versate in fatto, nella misura in cui non si confrontano con l'integrale sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, che ha escluso l'attendibilità dei testi a discarico sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze processuali, tra le quali, non considerata dal ricorrente, un ruolo preminente è stato attribuito dal giudice del merito al contenuto della telefonata effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] al 112. 3. Il secondo motivo è invece infondato. Il Tribunale ha infatti correttamente applicato il consolidato principio affermato da questa Corte per cui alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida ex tunc e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (ex multis Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635). Principio che è stato ribadito anche da Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904, citata dal ricorrente, la quale ha escluso che lo stesso sia incompatibile con il subentro dell'erede della parte civile nel contratto concluso dalla stessa con il proprio difensore. Né rileva l'ulteriore precedente citato dal ricorrente - Sez. 5, n. 17963 del 25/03/2014, Coscarelli, Rv. 260566 - che riguarda la diversa fattispecie relativa alla sorte dell'impugnazione proposta dalla parte civile successivamente deceduta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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