Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38307/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per tentato furto aggravato, è inammissibile, poiché manifestamente infondato oltre che diffusamente generico, in quanto volto a sostenere il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica nei confronti dell'imputato ed al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di manifeste illogicità o carenze argomentative della sentenza impugnata.

Invero, la Corte d'Appello ha ampiamente evidenziato le ricadute dei numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato in termini di maggior pericolosità della condotta contestata ed ha escluso la possibilità di valutare prevalenti le attenuanti generiche in ragione del disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., argomento con cui il ricorrente non si confronta.

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per tentato furto aggravato, è inammissibile, poiché manifestamente infondato oltre che diffusamente generico, in quanto volto a sostenere il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica nei confronti dell'imputato ed al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di manifeste illogicità o carenze argomentative della sentenza impugnata. Invero, la Corte d'Appello ha ampiamente evidenziato le ricadute dei numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato in termini di maggior pericolosità della condotta contestata ed ha escluso la possibilità di valutare prevalenti le attenuanti generiche in ragione del disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., argomento con cui il ricorrente non si confronta. 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 38307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris