Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06395/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per carenza di relazione di proprietà con la cosa, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto -cfr. pag. 5 della sentenza- [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della polizza assicurativa in essere, ben avrebbe potuto denunciare il sinistro e richiedere il risarcimento dei danni alla parte civile: sicché, ciò che rileva è unicamente la falsa denuncia di un sinistro non avvenuto, come pure comprovato dall'assenza di danni e riparazioni alla vettura; osservato che il reato previste dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisato in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (cfr. sul punto Sez. 2, n. 50996 del 14/10/2016, Visone, Rv. 268350 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 27, 111 Cost., 125 comma 3 e 507 cod. proc. pen., è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d ciso il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] iglier [OSCURATO:PERSONA] e Fra nc sco F orit [OSCURATO:PERSONA] 'agostini [OSCURATO:PERSONA] 1 7/ F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per carenza di relazione di proprietà con la cosa, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto -cfr. pag. 5 della sentenza- [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della polizza assicurativa in essere, ben avrebbe potuto denunciare il sinistro e richiedere il risarcimento dei danni alla parte civile: sicché, ciò che rileva è unicamente la falsa denuncia di un sinistro non avvenuto, come pure comprovato dall'assenza di danni e riparazioni alla vettura; osservato che il reato previste dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisato in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (cfr. sul punto Sez. 2, n. 50996 del 14/10/2016, Visone, Rv. 268350 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 27, 111 Cost., 125 comma 3 e 507 cod. proc. pen., è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] iglier [OSCURATO:PERSONA] e Fra nc sco F orit [OSCURATO:PERSONA] 'agostini [OSCURATO:PERSONA] 1 7/ F
Sentenza Cassazione n. 06395/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris