CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con istanza del 28/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA] di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34294_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letta la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di imputato, di rimessione ex articolo 45 cod. proc . Igen del prnreccn n . pr, 1420,/2020 gip Tribunale di Isernia; rilevato che l'atto, avente il duplice contenuto di dichiarazione di ricusazione e richiesta di rimessione, è già stato trasmesso alla Corte di appello competente per la decisione della ricusazione; ritenuto, quindi , che la richiesta PX art 45 etici proc . pen , di competenza di questa Corte, sia manifestamente infondata perché totalmente priva di indicazione delle ragioni per le quali sarebbe pregiudicata la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, non potendosi un tale pregiudizio riconoscere di per sé solo nella mancata astensione dei puhhlici ministeri Gaeta e Ianniti e del giudice Sapio per presunte ragioni sostanzialmente personali (presunta inimicizia e anticipazione di valutazioni), come sembra affermare la parte richiedente; ritenuto di dovere dichiarare la inammissibilità con determinazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma il 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore il P