CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloi,- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza n. 1747/21 del 30/11/2021, emessa dal Tribunale diCatanzaro e non notificata;Numero registro generale 14703/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 22817/2026Data pubblicazione 06/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/7/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 565/11, con il quale l’adito Giudice di paceaveva ingiunto alla predetta il pagamento, in favore del condominio AlfaDue, della somma di euro 2.027,60 dovuta a titolo di spese legali, sia disoccombenza, sia di parte, relative al giudizio n. 2616/2001, definito consentenza n. 16/09. Chiese, quindi, l’autorizzazione alla chiamata in causadella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale venditrice dell’immobile incondominio perché la manlevasse delle somme chieste in questa sede; ladeclaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, siccome emesso in assenza diprova scritta; la sua revoca e/o il suo annullamento, con ripetizione dellesomme versate in esecuzione dello stesso e, in via riconvenzionale, lacondanna dell’opposto alla ripetizione dell’ulteriore somma versata per lafornitura dell’acqua e, in via ulteriormente gradata e subordinata, larideterminazione dell’importo dovuto.Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese di essereautorizzata alla chiamata del terzo [OSCURATO:PERSONA], precedentevenditore.Si costituirono anche le restanti parti.Con sentenza n. 213/15 del 24/02/2015, il Giudice di pace dichiaròcessata la materia del contendere con riguardo alla pretesa oggetto deldecreto ingiuntivo in quanto la società ingiunta aveva provveduto alpagamento delle somme richieste; respinse la domanda di rimborsoavanzata dalla società opponente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.delle somme già corrisposte al condominio e condannò la medesima alrisarcimento ex art. 96 c.p.c., avendo proposto opposizione nonostantel’avvenuto pagamento, e alla rifusione delle spese del giudizio neiconfronti di tutte le controparti.Numero registro generale 14703/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 22817/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il giudizio di gravame, instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse, nellaresistenza del condominio [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nellacontumacia della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1747/2021,pubblicata il 30/11/2021, con la quale il Tribunale di Catanzaro accolseparzialmente l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigettòl'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la domanda ex art. 96 c.p.c.avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest'ultima,confermando per il resto la sentenza e compensando le spese del giudizio.Per quanto qui rileva, il Tribunale sostenne che, pur non essendo venutomeno l’interesse a una pronuncia in quanto l’opponente aveva avanzatodomanda di rimborso, mancasse comunque l’interesse a una decisione suldecreto ingiuntivo essendo stato questo già revocato; che non fosserofondate le doglianze riferite alla non debenza delle somme richieste,stante l’intervenuta transazione tra le parti; e che fosse infondata anche ladomanda volta a ottenere il rimborso delle somme dovute dalla chiamataCalabro Parati, in quanto l’art. 63 disp. att. c.c. prevedeva unaresponsabilità solidale dell’acquirente per le obbligazioni contratte dalcondòmino cedente che andava ad aggiungersi e non a sostituirsi a quelladel condòmino originario.2. Avverso questa sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi,illustrati anche con memoria; resistono con distinti controricorsi ilCondominio [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria, e la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per avere il giudiced’appello mal esercitato il proprio prudente apprezzamento della provaallorché aveva ritenuto che fosse intercorsa tra le parti una transazione,Numero registro generale 14703/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 22817/2026Data pubblicazione 06/07/2026senza considerare che la missiva del 25/7/2011 non conteneva alcunaccordo tra le parti, ma la sola manifestazione di volontà di provvederespontaneamente al pagamento al solo fine di evitare l’esecuzione forzatapreannunciata dalla notifica dell’atto di precetto fondato sulla provvisoriaesecutività del decreto ingiuntivo, senza però rinunciare a una pronunciasulla debenza delle somme richieste.La censura è fondata.Con la stessa la ricorrente lamenta una svista precettiva, in quanto iltribunale aveva ritenuto che tra le parti fosse intervenuto un accordotransattivo che rendeva superfluo l’esame della contestazione in meritoalla debenza delle somme chieste in via monitoria dal condominio.In tema, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5792 del05/03/2024, hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.In quest’ultimo caso, la nozione di “punto controverso” del fatto probatoriocontempla non soltanto il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattitofra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di uncomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cuiil giudice ha definito il processo (in tal senso Cass., Sez. 3, 16/5/2025, n.13085).Numero registro generale 14703/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 22817/2026Data pubblicazione 06/07/2026Orbene, il tenore della missiva, correttamente riportata nel ricorso inottemperanza al dettato di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., da cui si evince laragione che aveva portato la società ingiunta al pagamento “percompulsum al solo fine di evitare eventuale procedura di esecuzioneforzata, già intimata con atto di precetto notificato in data 13/7/2011”,pur senza rinunciare a una pronuncia che “individuasse e condannassel’effettivo debitore della somma indebitamente corrisposta”, si scontra conla motivazione della sentenza, nella quale il Tribunale discorrechiaramente di transazione intercorsa tra le parti. Il fatto probatorioemergente dal documento in questione induce perciò a negare lasussistenza dell’intento dispositivo di transigere ravvisato dalla sentenzaimpugnata.Da ciò consegue la fondatezza del motivo.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione di legge e, inparticolare, il principio tratto dal combinato disposto di cui all’art. 63 disp.giudice di merito aveva disconosciuto il diritto della ricorrente di agire inrivalsa nei confronti del proprio dante causa, senza considerare che neirapporti interni è colui che riveste la qualità di condomino nel momento incui si è reso necessario effettuare la spesa a doversene sobbarcarel’onere, tenendo indenne il cessionario che abbia provveduto alpagamento, che, correlativamente, è titolare del diritto di regresso.La censura è fondata.Come ricordato da Cass., Sez. 2, 9/5/2022, n. 14531, in tema diripartizione delle spese condominiali tra venditore e acquirentedell'immobile, «il previgente art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. - ora,in forza della legge n. 220 del 2012, art. 63, quarto comma, disp. att.c.c.»-, applicabile ratione temporis, posto che la sentenza n. 16/2009, cheha dato luogo alla situazione debitoria dei condomini, è intervenuta in dataantecedente all’entrata in vigore della predetta novella, «delinea a caricoNumero registro generale 14703/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 22817/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell'acquirente un'obbligazione solidale, non propter rem, ma autonoma,in quanto costituita ex novo dalla legge esclusivamente in funzione dirafforzamento dell'aspettativa creditoria del condominio su cui incombe,poi, l'onere di provare l'inerenza della spesa all'anno in corso o a quelloprecedente al subentro dell'acquirente (Cass. n. 21860 del 2020). In altritermini, la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento deicontribuiti dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennioprecedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, secondo comma,disp. att. c.c., e non già l'art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell'art. 1139c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominiosoltanto in mancanza di apposita disciplina (Cass. n. 2979 del 2012 eCass. n. 16975 del 2005)».È stato altresì osservato che «il principio dell'ambulatorietà di cui all'art.63 disp. att. c.c., secondo cui l'acquirente di un'unità immobiliarecondominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali delsuo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera soltantonei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapportiinterni tra acquirente e venditore. In quest'ultimo rapporto, salvo che nonsia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generaledella personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirentedell'appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sortein epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenutocondomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazionicondominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principiodell'ambulatorietà, ha comunque diritti a rivalersi nei confronti del suodante causa» (Cass., Sez. 2, 9/5/2022, n. 14531, cit.; Cass., Sez. 2,09/10/2020, n. 21860; Cass., Sez. 2, 22/2/2000, n. 1956).L'art. 63, secondo comma, disp. att. c.c., nel regime previgente rispettoalla legge n. 220 del 2012, applicabile ratione temporis, delinea, dunque,a carico dell'acquirente un regime di responsabilità solidale per ilNumero registro generale 14703/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 22817/2026Data pubblicazione 06/07/2026pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata albiennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con ilcondominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante,sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalleparti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sortesuccessivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato arispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque dirittodi regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assumarilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la notificazione, daparte dell'alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesadel condominio.Alla luce di tali principi, è, dunque, errata la sentenza d’appello, nellaparte in cui respinge la domanda volta a ottenere il rimborso delle sommedovute dalla chiamata [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che l’art. 63 disp. att.c.c. preveda una responsabilità solidale dell’acquirente per le obbligazionicontratte dal condòmino cedente che va ad aggiungersi e non a sostituirsia quella del condòmino originario.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alTribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, anche per lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale diCatanzaro, in persona di diverso magistrato, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/7/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa