CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno che il 3 maggio 2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione dallo stesso proposta il 7/3/2023 avverso la sentenza n. 678/2020 emessa il 18/2/2019 dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna del Nardi per il reato di calunnia, consistito nell'aver riferito all'autorità giudiziaria di aver appreso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo amico, che era stato ordito un complesso piano per consentire alla sua collega [OSCURATO:PERSONA], trasferita dal CSM in via disciplinare al Tribunale di Monza, di continuare ad esercitare le sue funzioni di giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani dilatando i tempi del suo trasferimento e consentendo alla I [OSCURATO:PERSONA] di continuare ad occuparsi di un delicato processo (indicato come [OSCURATO:PERSONA]) nel quale ella avrebbe garantito ad un legale compiacente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - che si sarebbe fatto opportunamente sostituire per non esporsi - un importante successo professionale nell'ambito del medesimo processo, disponendo una perizia collegiale per allungare i tempi di definizione del procedimento, concernente un plurimo omicidio colposo sul lavoro, che vedeva coinvolti alcuni esponenti dei vertici dell'ENI, appunto difesi dal predetto legale. L'istanza di revisione presentata dal Nardi, peraltro, seguiva ad altra proposta avverso la medesima sentenza, anch'essa dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, con ordinanza in data 8/6/2021, così come poi sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte di Cassazione con sentenza del 10/2/2023 i due ricorsi proposti dal Nardi avverso l'ordinanza di inammissibilità allora pronunciata dalla Corte di appello di Salerno. Il ricorso ora in esame è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo motivo vengono dedotti la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione - sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa - che si assume avrebbe anche travalicato i limiti della fase rescindente. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte di appello avrebbe effettuato valutazioni che si risolvevano in "penetranti anticipazioni dell'apprezzamento di merito" riservato, invece, alla cd. fase rescissoria del giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti: ciò con riferimento alle argomentazioni, di cui alle pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato, secondo cui l'elemento nuovo - costituito dalla circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva difeso due imputati, dirigenti della [OSCURATO:PERSONA], in un troncone parallelo di quel procedimento e dell'attività corruttiva del Procuratore capo di Trani da parte dei vertici dell'ENI" - non era idoneo ad incidere sul ragionamento probatorio seguito nei giudizi di condanna. Il ricorrente, a sostegno del suo assunto, invoca la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422). Il ricorrente si duole anche del fatto che gli elementi posti a sostegno della richiesta di revisione non siano stati nemmeno comparati con quelli di cui alle precedenti istanze di revisione, riproposti con la seconda istanza in quanto suscettibili di rivalutazione alla luce del novum relativo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], ed assume che, al più, la calunnia dovrebbe ritenersi non configurabile per l'inidoneità dell'azione, quale reato impossibile, avendo lo stesso Nardi reso le dichiarazioni nel maggio del 2012 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, la medesima A.G. che aveva allora già istruito i procedimenti scaturiti dalla vicenda [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, il ricorso si sofferma su molteplici elementi che avrebbero confermato il piano di cui avrebbe parlato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al Nardi." 2. Con il secondo motivo vengono dedotti la violazione degli artt. 634 comma 1 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla condanna al pagamento della somma di 1.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, condanna che si assume non motivata in ordine all'esercizio della facoltà di condanna dell'istante a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, nemmeno sulla scelta del qua ntum_ 3. Con requisitoria scritta il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. In data 16/11/2023 la difesa del Nardi ha presentato memoria, anche di replica alle conclusioni del P.G., con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, con particolare riferimento all'assunto secondo cui il Nardi, interrogato dal pubblico ministero perché aveva ricevuto tre proiettili presso la propria abitazione familiare, peraltro successivamente allo svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a riferire, tra numerose altre circostanze, quanto aveva appreso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] ed al trasferimento della collega [OSCURATO:PERSONA], precisando sempre di ignorare se si fosse trattato di circostanze vere o false. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. 1. Con una pluralità di pronunce conformi tra loro - richiamate anche da Sez. 6, n. 17987 del 10/2/2023, n.m., che ha dichiarato inammissibili i precedenti ricorsi presentati dal Nardi avverso pronunce di inammissibilità di altra istanza di revisione della stessa sentenza della Corte di appello di Catanzaro - questa Corte di Cassazione ha chiaramente delimitato il perimetro decisorio del giudice nella fase preliminare del giudizio di revisione indicando che in questa il giudice di merito ha «il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.(così Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv.260563, richiamata anche da Sez. 6, n. 17987 del 10/2/2023, Nardi, n.m.; cfr. anche Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216893)». Nel caso di specie, in relazione ad una vicenda processuale che aveva visto già rilevarsi l'inammissibilità di una precedente istanza di revisione della sentenza di condanna del Nardi per il reato di calunnia, deve riconoscersi che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo della disposizione dell'art. 634 cod. proc. pen., conformandosi ai principi giurisprudenziali dinanzi richiamati, laddove ha rilevato l'evidente inconferenza delle prove nuove addotte a sostegno a dell'istanza di revisione rispetto ai dati oggettivi di natura decisiva posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità del Nardi in ordine al delitto di calunnia, che in estrema sintesi così possono essere ricapitolati: 1) nel momento in cui il Nardi rendeva al pubblico ministero le dichiarazioni riconosciute calunniose, il 12/5/2012, il processo [OSCURATO:PERSONA], si era già concluso in due sole udienze e non vi erano stati adempimenti istruttori tali da allungarne la trattazione tali da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di permanere nell'ufficio oltre il trasferimento deliberato, e tali circostanze erano pacificamente note al Nardi già allora; 2) la vicenda del trasferimento della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] si era ormai cristallizzata; 3) in tale processo non si era mai costituito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] o alcun suo collega di studio; 4) l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha decisamente smentito alcun colloquio sull'argomento con il Nardi, negando anche di conoscere alcunché del procedimento, al di fuori di quanto appreso dai giornali, né della sua possibile incidenza in ordine alle dinamiche tabellari e disciplinari interne alla magistratura, e tale testimonianza dopo accurata analisi è stata ritenuta attendibile dai giudici di merito. Risulta, pertanto, del tutto coerente con il disposto dell'art. 634 cod. proc. pen. il giudizio della Corte territoriale che ha ritenuto l'elemento nuovo addotto dal ricorrente, costituito dalla documentata difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di due imputati, dirigenti della [OSCURATO:PERSONA], manifestamente inidoneo a scardinare il giudicato di colpevolezza del Nardi fondato su pluralità di convergenti elementi, tanto più che si trattava di difesa esercitata in "un troncone parallelo" a quello indicato, ed attesa anche la diversità dei profili di colpa imputati nei diversi procedimenti e l'autonomia tra le diverse posizioni. Alla luce del principio secondo cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato. (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 271071), deve ritenersi inidoneo a scalfire la legittimità del provvedimento impugnato anche l'assunto del ricorrente secondo cui la consapevolezza, da parte del Nardi, dell'esito del procedimento [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui rendeva le sue dichiarazioni accusatorie, anziché sostenere il riconoscimento del "dolus caluniandi" avrebbe dovuto portare a riconoscere l'ipotesi del reato impossibile, per l'inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., assunto, peraltro, smentito dall'apertura di un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale &gli- censura la condanna del ricorrente al pagamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende, assumendo trattarsi di condanna immotivata sia in ordine all' "an" che in ordine al "quantum", giacché deve ritenersi che i continui riferimenti della Corte territoriale alla reiterazione, da parte del Nardi, di istanze di revisione ritenute ripetutamente inammissibili, costituiscano una implicita giustificazione della condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura indicata come "media" di mille euro, in coerenza con la ratio dell'art. 634 comma 1 cod. proc. pen., riconducibile al fine di evitare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero anche alla luce dell'ulteriore reiterazione di istanze di revisione inammissibili. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav