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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 29290/2022

Testo disponibile della fonte

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e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18691/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30 presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1739/2020 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 5.1.2021, NRG 2661/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dalla ASL di Foggia avverso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato illegittima la disposizione di servizio con cui [OSCURATO:PERSONA], medico, era stato assegnato al servizio di diagnostica per immagini di Torremaggiore;

2. la Corte di merito ha ritenuto valida la prima notifica della sentenza di primo grado, eseguita il 16.11.2018 nei confronti della ASL e per essa al suo procuratore costituito presso il domicilio eletto in Foggia, [OSCURATO:PERSONA], struttura burocratica legale dell’ente;

3. la Corte ha poi aggiunto che, stante la “non univocità” di quell’elezione di domicilio, valeva comunque la notifica a mezzo posta effettuata al legale in Bari sempre il 16.11.2018;

4. la ASL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso sostiene «in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» la violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. sul luogo di notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, per avere la Corte erroneamente ritenuto idonea la notifica effettuata nel domicilio eletto dalla sola parte (e non dal suo difensore);

2. la Corte d’Appello di Bari, giudicando rispetto alla tempestività o meno del gravame interposto dalla ASL ha esaminato le notifiche della sentenza di primo grado eseguiti nei confronti della stessa;

3. la prima di esse è descritta dalla sentenza come notifica del 16.11.2018, eseguita sia «alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore in Foggia al [OSCURATO:PERSONA]» sia alla «[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto dall’azienda in Foggia al [OSCURATO:PERSONA]»;

4. la seconda è descritta come notifica del 16.11.2018 «alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari al [OSCURATO:PERSONA] n. 193, mercé invio di copia conforme in piego raccomandato»;

5. una terza è indicata come notifica del 21 novembre 2018, è descritta come riguardante la «[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari al [OSCURATO:PERSONA] n. 193, mercé invio di copia conforme in piego raccomandato»;

6. l’ultima notificazione è certamente irrilevante, perché essa sicuramente, essendo stata avviata il 21.11, si è perfezionata in un momento rispetto al quale l’appello depositato il successivo 18.12 sarebbe tempestivo;

7. la Corte territoriale ha in effetti ritenuto valida la prima notifica eseguita il 16.11.2018 alla Asl e per essa al suo procuratore costituito presso il domicilio eletto in Foggia, [OSCURATO:PERSONA], struttura burocratica legale dell’ente, aggiungendo altresì che, stante la “non univocità” di quell’elezione di domicilio, valeva comunque la notifica a mezzo posta effettuata al legale in Bari sempre il 16.11.2018;

7. la seconda affermazione è certamente sbagliata, perché, stante il principio di dissociazione tra effetti della notifica per il notificante ed il destinatario, venendo qui in gioco un termine che doveva essere osservato dal secondo, vale certamente la data di ricezione della notifica e non quella dell’invio della raccomandata, sicché va considerata la data del 22.11.2018, rispetto alla quale l’appello, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è tempestivo;

8. tutto ruota dunque attorno alla (prima) iniziativa notificatoria del 16.12.2018, con riferimento alla quale è certamente irrilevante la notifica alla ASL tout court (perché la notificazione della sentenza da cui decorre il termine breve è quella eseguita presso il procuratore costituito e non alla parte personalmente) e quella decisiva è la notifica alla «[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto dall’azienda in Foggia al [OSCURATO:PERSONA]», ritenuta idonea dalla corte territoriale a far decorrere il termine breve;

9. sulpunto la ASL ricorrente sviluppa una critica volta ad attribuire rilevanza alla distinzione tra domicilio eletto dalla parte in primo grado (inidoneo a costituire utile recapito della notifica a fini di decorrenza del termine breve, proprio perché riguardante la parte e non il procuratore) e domicilio eletto dal difensore presso il circondario del giudice adito (idoneo per i fini di cui sopra);

10. la distinzione è corretta, ma essa ha per presupposto che effettivamente, a differenza di quanto evidentemente ritenuto dalla Corte d’Appello, l’elezione di domicilio presso la sede aziendale in Foggia riguardasse solo la parte e non anche il difensore;

11. rispetto a tale profilo, il collegio osserva come il ricorso faccia mero rinvio alla procura alle liti di primo grado da cui si dovrebbe evincere che quella elezione di domicilio riguardava esclusivamente la Asl e non il suo procuratore, il quale nel costituirsi in giudizio aveva invece affermato di voler ricevere le comunicazioni presso il suo studio di Bari;

12. in tema di violazione di norme processuali, vale tuttavia il principio sancito da C., SU, 8077/2012, secondo cui, se è vero che «quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda», con la precisazione però che ciò è possibile «purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c. p. c.)»;

13. ciò significa – ritiene il collegio – che il ricorso per cassazione non può fondarsi su argomentazioni narrative, dovendosi riportare, ancor più in un caso come quello di specie in cui tutto ruota attorno a sottili distinzioni tra natura, effetti e significato di specifiche affermazioni processuali, la trascrizione dei passaggi fondativi dell’impugnativa, risolvendosi altrimenti nel mero input al giudice di ricercare negli atti potenzialmente rilevanti la soluzione della questione agitata;

14. viceversa la trascrizione di quegli atti rilevanti con particolare riferimento alla procura alle liti da cui sarebbe «facilmente riscontrabile» che l’elezione di domicilio sarebbe avvenuta «unicamente a cura della parte ASL Foggia» non vi è stata e pertanto la formulazione si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018,n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare con immediatezza pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

15. ne deriva l’inammissibilità dell’unico motivo e quindi del ricorso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessoridi legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18691/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30 presso l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1739/2020 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 5.1.2021, NRG 2661/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dalla ASL di Foggia avverso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato illegittima la disposizione di servizio con cui [OSCURATO:PERSONA], medico, era stato assegnato al servizio di diagnostica per immagini di Torremaggiore; 2. la Corte di merito ha ritenuto valida la prima notifica della sentenza di primo grado, eseguita il 16.11.2018 nei confronti della ASL e per essa al suo procuratore costituito presso il domicilio eletto in Foggia, [OSCURATO:PERSONA], struttura burocratica legale dell’ente; 3. la Corte ha poi aggiunto che, stante la “non univocità” di quell’elezione di domicilio, valeva comunque la notifica a mezzo posta effettuata al legale in Bari sempre il 16.11.2018; 4. la ASL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso sostiene «in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» la violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. sul luogo di notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, per avere la Corte erroneamente ritenuto idonea la notifica effettuata nel domicilio eletto dalla sola parte (e non dal suo difensore); 2. la Corte d’Appello di Bari, giudicando rispetto alla tempestività o meno del gravame interposto dalla ASL ha esaminato le notifiche della sentenza di primo grado eseguiti nei confronti della stessa; 3. la prima di esse è descritta dalla sentenza come notifica del 16.11.2018, eseguita sia «alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore in Foggia al [OSCURATO:PERSONA]» sia alla «[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto dall’azienda in Foggia al [OSCURATO:PERSONA]»; 4. la seconda è descritta come notifica del 16.11.2018 «alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari al [OSCURATO:PERSONA] n. 193, mercé invio di copia conforme in piego raccomandato»; 5. una terza è indicata come notifica del 21 novembre 2018, è descritta come riguardante la «[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari al [OSCURATO:PERSONA] n. 193, mercé invio di copia conforme in piego raccomandato»; 6. l’ultima notificazione è certamente irrilevante, perché essa sicuramente, essendo stata avviata il 21.11, si è perfezionata in un momento rispetto al quale l’appello depositato il successivo 18.12 sarebbe tempestivo; 7. la Corte territoriale ha in effetti ritenuto valida la prima notifica eseguita il 16.11.2018 alla Asl e per essa al suo procuratore costituito presso il domicilio eletto in Foggia, [OSCURATO:PERSONA], struttura burocratica legale dell’ente, aggiungendo altresì che, stante la “non univocità” di quell’elezione di domicilio, valeva comunque la notifica a mezzo posta effettuata al legale in Bari sempre il 16.11.2018; 7. la seconda affermazione è certamente sbagliata, perché, stante il principio di dissociazione tra effetti della notifica per il notificante ed il destinatario, venendo qui in gioco un termine che doveva essere osservato dal secondo, vale certamente la data di ricezione della notifica e non quella dell’invio della raccomandata, sicché va considerata la data del 22.11.2018, rispetto alla quale l’appello, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è tempestivo; 8. tutto ruota dunque attorno alla (prima) iniziativa notificatoria del 16.12.2018, con riferimento alla quale è certamente irrilevante la notifica alla ASL tout court (perché la notificazione della sentenza da cui decorre il termine breve è quella eseguita presso il procuratore costituito e non alla parte personalmente) e quella decisiva è la notifica alla «[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, e per essa al suo procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto dall’azienda in Foggia al [OSCURATO:PERSONA]», ritenuta idonea dalla corte territoriale a far decorrere il termine breve; 9. sulpunto la ASL ricorrente sviluppa una critica volta ad attribuire rilevanza alla distinzione tra domicilio eletto dalla parte in primo grado (inidoneo a costituire utile recapito della notifica a fini di decorrenza del termine breve, proprio perché riguardante la parte e non il procuratore) e domicilio eletto dal difensore presso il circondario del giudice adito (idoneo per i fini di cui sopra); 10. la distinzione è corretta, ma essa ha per presupposto che effettivamente, a differenza di quanto evidentemente ritenuto dalla Corte d’Appello, l’elezione di domicilio presso la sede aziendale in Foggia riguardasse solo la parte e non anche il difensore; 11. rispetto a tale profilo, il collegio osserva come il ricorso faccia mero rinvio alla procura alle liti di primo grado da cui si dovrebbe evincere che quella elezione di domicilio riguardava esclusivamente la Asl e non il suo procuratore, il quale nel costituirsi in giudizio aveva invece affermato di voler ricevere le comunicazioni presso il suo studio di Bari; 12. in tema di violazione di norme processuali, vale tuttavia il principio sancito da C., SU, 8077/2012, secondo cui, se è vero che «quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda», con la precisazione però che ciò è possibile «purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c. p. c.)»; 13. ciò significa – ritiene il collegio – che il ricorso per cassazione non può fondarsi su argomentazioni narrative, dovendosi riportare, ancor più in un caso come quello di specie in cui tutto ruota attorno a sottili distinzioni tra natura, effetti e significato di specifiche affermazioni processuali, la trascrizione dei passaggi fondativi dell’impugnativa, risolvendosi altrimenti nel mero input al giudice di ricercare negli atti potenzialmente rilevanti la soluzione della questione agitata; 14. viceversa la trascrizione di quegli atti rilevanti con particolare riferimento alla procura alle liti da cui sarebbe «facilmente riscontrabile» che l’elezione di domicilio sarebbe avvenuta «unicamente a cura della parte ASL Foggia» non vi è stata e pertanto la formulazione si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018,n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare con immediatezza pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); 15. ne deriva l’inammissibilità dell’unico motivo e quindi del ricorso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessoridi legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u
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