CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22835/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3368/2016 depositata il27/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Divenuta definitiva la sentenza n. 158/32/07 della CTR Lazio che accoglieva la sua domanda di rimborso del credito IVA di euro 410.401,85con gli «accessori di legge», [OSCURATO:PERSONA] , ottenuta la liquidazione del capitale e di interessi, attivava procedimento di ottemperanza lamentando l’errato calcolo degli interessi al quale doveva applicarsi la legge n. 29/1961. 2. La CTR Lazio ha respinto il ricorso, osservando che correttamente gli interessi erano stati calcolati «ai sensi dell’art.1284 c.c. e secondo il saggio previsto dall’art. 38 bis d.P.R. 633/72». 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente che si è affidato a un motivo, illustrato con memoria. 4.Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo, privo di rubrica, il contribuente denuncia l’«errore di diritto» in cui è incorsa la CTR in quanto, da un lato, l’art. 38 bis non contiene alcun richiamo all’art. 1284 c.c. e, dall’altro, la normativa tributaria in materia di interessi ha natura speciale che deroga a quella civilistica con applicazione dell’art. 5 della legge n. 29/1961. 2. L'Agenzia eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e l’eccezione è fondata. 3. L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale ilricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio diottemperanza è ammesso per «violazione delle norme del procedimento» - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass. n. 23487 del 2018). 4. Ancora, i n tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può essere negato il diritto consacrato dal dictum azionato (Cass n. 14642 del 2019; Cass. n. 8830 del 2014). 5.Nel caso di specie, la question e proposta esc e dal perimetro del decisum, che aveva previsto gli «accessori di legge», risolvendosi non nella deduzione della contrarietà della statuizione assunta in sede di ottemperanza rispetto al giudicato ma nell’attribuzione di un diritto ulteriore e comunque diverso da quello previsto in sentenza. 6. Va osservato, invero, che , con riguardo all’IVA, la norma fondamentale in tema di interessi sui rimborsi si trova nell’art. 38- bisdel d.P.R. n. 633/72, secondo cui : «I rimborsi ... sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ... Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2,75 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni». Qualora l’ufficio reiteri la richiesta di documenti gli interessi non si interrompono in caso di rispetto del nuovo termine di quindici giorni assegnato (art. 7-bis del D. L. n. 547/1994). Per quanto attiene al termine finale, gli interessi devono essere calcolati fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento. 7.[OSCURATO:PERSONA] dell’ottemperanza ha applicato questa norma ma il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 29 del 1961, secondo cui « Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso»; l’art. 1 della stessa legge , nella versione originaria successivamente modificata quanto alla misura degli interessi, prevede che « Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestraledel 2,5 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto»; secondo l’art. 2, poi,«Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni». 8.Quella normativa, che trova applicazione anche con riguardo all’IVA (Cass. n. 15222 del 2004; Cass. n. 10033 del 2009), quale tipica imposta indiretta sugli affari(v. art. 1 stessa legge) , prevede interessi che non sono esigibili fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamentodel diritto al rimborso del capitale cui essi accedono, vale a dire fino al passaggio in giudicato della sentenza (Cass. n. 10033 del 2009; Cass. n. 66 del 2005; Cass. n. 15222 del 2004; Cass. n. 1958 del 1988). Ne consegue che solo a partire da tale momento, coincidente con il giorno da cui il diritto può essere fatto valere, e non già dal giorno in cui gli interessi cominciano a maturare, inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66), il termine di prescrizione decennale del credito suddetto (Cass. n. 10033 del 2009). 9. Gli interessi previsti dalla legge n. 29/1961 , quindi, non possono ritenersi compresi negli «accessori» indicati nella sentenza n. 158/32/07 perché que gli interessi non erano esigibili né al momento della domanda né a quello della pronunzia perché la loro esigibilità deriva solo dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto al rimborso. 10.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il