CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte d'appello di Torino, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Torino, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per aver, quale titolare di una tabaccheria, utilizzato fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti, emesse da due ditte diverse, per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. 74 del 2000, relativamente alle annualità 2012, 2013 e 2014, e dichiarato estinto iikce-attrper intervenuta prescrizione il reato per il solo anno d'imposta del 2011; Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori incerti ed insufficienti, posto che i due testimoni principali, Vergano e Latina, hanno confermato di aver effettivamente eseguito lavori di riparazione e di manutenzione tecnica degli impianti elettrici e idraulici presso la tabaccheria gestita dal ricorrente, oggetto delle fatture contestate quali elementi passivi fittizi. Il ricorrente rileva quindi che la condanna del teste Latina per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e del teste Vergano, per non aver tenuto in modo regolare la contabilità, non possono costituire elementi su cui il giudice può fondare la responsabilità, a fronte delle dichiarazioni rese dai due suddetti testi e a fronte degli elementi di fatto addotti dal ricorrente a riprova della necessità di effettuare tali opere di manutenzione e di sopportarne i relativi costi, quali jAniu. Co j M 'I" 2'4 o1" Il ricorrente ha depositato motivi, qualificati come nuovi, con i quali ha ulteriormente argomentato e contestato la fittizietà delle fatture, evidenziando in particolare l'illogicità della motivazione della Corte che ne ha ritenuto falsa la datazione. Considerato che le doglianze, incluse quelle formulate con motivi nuovi, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo nelle pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata, laddove ha richiamato quanto affermato dal responsabile della ditta Vergano, che ha ammesso di aver emesso fatture per prestazioni inesistenti, e che si è assunto la responsabilità del suddetto fatto, ammissione cui è conseguita sentenza di 4 raZ-Dim 01; Iconcianfra` con. pena concordata con il PM. Né è emerso che il Vergano si sia falsamente auto accusato. Il giudice a quo ha anche ritenuto che, anche l'affermazione del Vergano di aver ricevuto pagamenti in contanti da parte del ricorrente, non contraddice la affidabilità della sua deposizione, laddove ha specificato che tali pagamenti in contanti sono collegati all'emissione delle fatture false. Risulta infatti che l'accordo intercorso tra l'imputato e il Vergano non riguardava l'esecuzione di opere di manutenzione della tabaccheria, ma aveva ad oggetto proprio l'emissione delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte del versamento di un compenso del 10%. Il giudice a quo ha altresì evidenziato che l'imputato non ha esibito alcuna documentazione contabile a riprova della effettività delle prestazioni per le quali sono state emesse le fatture in contestazione. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre