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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14210/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cu, il 13.12.2017, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e, con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 11 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Russo lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla recidiva: rileva che la Corte di Appello, sollecitata con l'atto di gravame ad escludere la contestata recidiva, ha fornito una motivazione solo apparente limitandosi a richiamare i precedenti penali dell'imputato ed omettendo di considerare la effettiva gravità dei fatti per cui si procede in questa sede onde vagliarne la reale offensività e la attitudine a manifestare una più accentuata pericolosità criminale; sottolinea come il giudice debba verificare il rapporto esistente tra i precedenti ed il fatto per cui si procede e che occorre valutare se sia o meno manifestazione di una perdurante ed anzi ingravescente inclinazione al delitto.

3. Il ricorso è inammissibile.

In tema di recidiva facoltativa è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei - comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato sullo specifico motivo di gravame articolato nell'interesse del ricorrente osservando che "l'imputato è stato condannato, oltre che per numerosissimi reati contro il patrimonio, con sentenza della Corte di Appello di Ancona del 30.1.2014, irrevocabile in data 30.9.2014, per il delitto di tentata estorsione con l'aggravante di cui allO'art. 99 comma 4 2^ ipotesi c.p., dovendosi ritenere che la reiterazione dell'illecito per cui è processo è effettivo sintomo di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità, tenuto conto della natura omogenea dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, del margine di offensività delle condotte e della minima distanza temporale tra gli illeciti" (cfr., pag. 5).

In altri termini, la Corte ha spiegato che la necessità di una risposta sanzionatoria più severa si giustificava e si imponeva per la progressiva perdita di freni inibitori e la ingravascente incapacità dell'imputato di contenere le proprie spinte criminali anche indipendentemente dalla oggettiva e concreta utilità ricavata dalle condotte delittuose e che, anzi, erano tali da manifestano una aumentata disinvoltura nel ricorrere a metodi violenti e minatori anche per ragioni e moventi di non elevato spessore.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere es ènsore [OSCURATO:PERSONA] fredo Mantovan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cu, il 13.12.2017, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e, con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 11 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Russo lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla recidiva: rileva che la Corte di Appello, sollecitata con l'atto di gravame ad escludere la contestata recidiva, ha fornito una motivazione solo apparente limitandosi a richiamare i precedenti penali dell'imputato ed omettendo di considerare la effettiva gravità dei fatti per cui si procede in questa sede onde vagliarne la reale offensività e la attitudine a manifestare una più accentuata pericolosità criminale; sottolinea come il giudice debba verificare il rapporto esistente tra i precedenti ed il fatto per cui si procede e che occorre valutare se sia o meno manifestazione di una perdurante ed anzi ingravescente inclinazione al delitto. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di recidiva facoltativa è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei - comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato sullo specifico motivo di gravame articolato nell'interesse del ricorrente osservando che "l'imputato è stato condannato, oltre che per numerosissimi reati contro il patrimonio, con sentenza della Corte di Appello di Ancona del 30.1.2014, irrevocabile in data 30.9.2014, per il delitto di tentata estorsione con l'aggravante di cui allO'art. 99 comma 4 2^ ipotesi c.p., dovendosi ritenere che la reiterazione dell'illecito per cui è processo è effettivo sintomo di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità, tenuto conto della natura omogenea dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, del margine di offensività delle condotte e della minima distanza temporale tra gli illeciti" (cfr., pag. 5). In altri termini, la Corte ha spiegato che la necessità di una risposta sanzionatoria più severa si giustificava e si imponeva per la progressiva perdita di freni inibitori e la ingravascente incapacità dell'imputato di contenere le proprie spinte criminali anche indipendentemente dalla oggettiva e concreta utilità ricavata dalle condotte delittuose e che, anzi, erano tali da manifestano una aumentata disinvoltura nel ricorrere a metodi violenti e minatori anche per ragioni e moventi di non elevato spessore. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere es ènsore [OSCURATO:PERSONA] fredo Mantovan
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