CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, cheha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha confermato ildecreto di convalida della perquisizione e del sequestro operati d’urgenza dallapolizia giudiziaria, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diLecce in data 19 agosto 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alreato di cui all’art. 633-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo la violazione degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 253, comma 1, e355, comma 2, cod. proc. pen.La convalida del sequestro dell’impianto di amplificazione, che non descrive lacondotta ipotizzata e rinvia al modulo prestampato utilizzato dagli operanti per laredazione del verbale, dovrebbe ritenersi nulla per l’assenza di motivazione inordine al fumus commissi delicti, al rapporto di pertinenzialità e alle specifichefinalità probatorie.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.2. Il Tribunale ha fondato il proprio rigetto sulla base della mancanza dinecessità dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione del sequestro probatorio edella possibilità per il pubblico ministero di richiamare, «ai fini dell’individuazionedel fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro», gli atti della poliziagiudiziaria, «purché siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie delvincolo di temporanea indisponibilità».Leggendo in sinossi il verbale e il decreto, apparirebbero chiaramente lecircostanze di tempo e di luogo («partecipazione a rave party non autorizzato») e«la ragione del vincolo probatorio, correlata alla necessità di accertare“caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro”».3. Questo apparato motivazionale è corretto solo per quanto attiene al fumuse al nesso di pertinenzialità, ma risulta contraddittorio rispetto alle propriepremesse fattuali per quel che concerne la finalità accertativa sottesa almantenimento del vincolo.3.1. È certamente legittima la motivazione per relationem, quando – comenel caso di specie – il provvedimento giudiziale faccia riferimento ad un altrolegittimo atto del procedimento (allegato o trascritto, ovvero, comunque,conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile), dal contenuto congruo rispettoall’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e coerenterispetto alla decisione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01;Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01).In particolare, per quel che attiene al sequestro probatorio di iniziativa dellapolizia giudiziaria, il decreto di convalida motivato per relationem postula che lavalutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimentoagli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più “indiretto” è il collegamentotra il reato e la res e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativae il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3, n. 50324 del30/11/2023, Girace, Rv. 285591-01).3.2. Dall’unicum argomentativo “verbale di sequestro/decreto di convalida” etenuto conto della provvisoria imputazione (il cui fatto tipico consiste nellaorganizzazione o promozione dell’invasione arbitraria di immobili altrui, al fine direalizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento), si ricavaagevolmente l’iter cognitivo e valutativo seguito dal magistrato inquirente inmerito alla relazione tra la cosa sequestrata e il delitto ipotizzato (seppure né ilPubblico Ministero, né il Tribunale hanno qualificato i beni in sequestro come corpodel reato).Invero, nel caso di res che presentano una relazione di immediatezzapressoché “intuitiva” o “immediata” con il reato per cui si procede, il quantum dispecificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfattoanche mediante l’utilizzo di formule più generali (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025,Mataj, non mass.; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591-01; Sez.2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614-01; Sez. 3, n. 29990 del24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949-01; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale,Rv. 260205-01).3.3. Tuttavia, il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida, anchequalora abbiano ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devono contenere unamotivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018,Botticelli, Rv. 273548-01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711-01; Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza, non mass.; Sez. 2, n. 46130del 04/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285348-01. Era stato, altresì, puntualizzato daSez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, che un rafforzamentodi tale obbligo di motivazione deriva dall’entrata in vigore della l. 16 aprile 2015,n. 47, di modo che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato sela motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi chene costituiscono il necessario fondamento).Nel caso di specie, la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizionedel vincolo reale non è stata affatto esplicitata.Posto che il semplice fatto della disponibilità delle casse e del generatore incapo all’indagato era già compiutamente comprovato sulla base dei soliaccertamenti della polizia giudiziaria (eventualmente accompagnati dadocumentazione fotografica), il semplice, tautologico accenno alla necessità diverificare «caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto insequestro» non soddisfa minimamente gli standard motivazionali imposti dalsistema processuale (a fortiori, dato che la fattispecie legale punisce gliassembramenti concretamente pericolosi per la salute pubblica o per l’incolumitàpubblica, prescindendo completamente dai livelli sonori o da altre peculiaritàdell’amplificazione musicale).Le citate Sez. U, Botticelli, con riferimento al sequestro probatorio, hannoribadito l’ineludibile necessità di un’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen.che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispettoall’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti,quale unica soluzione compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sulterreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantitidell'individuo, tra cui il diritto alla «protezione della proprietà» riconosciuto dall’art.42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europeadei diritti dell’uomo (cfr. anche Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ServisiSaN. Ve TIC. A. S. contro [OSCURATO:PERSONA]).4. Dal momento che la presente vicenda procedimentale non ha per oggettoun sequestro preventivo, impeditivo o finalizzato alla confisca, neppure viene inrilievo, in questa sede, la confisca obbligatoria «delle cose che servirono o furonodestinate a commettere il reato», prevista dall’art. 633-bis, secondo comma, cod.pen.Infatti, il divieto di restituzione di cui al combinato disposto degli artt. 257,comma 1, e 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette aconfisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restandoescluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvoche tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o,comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, ilporto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-02).5. È opportuno precisare, infine, come la mancanza di motivazione in tema dirilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti, non integrata dal pubblico ministeroneppure all’udienza di riesame, comporti la nullità genetica del provvedimento,non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n. 34791 del 10/10/2025, Huang, nonmass.; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716-01; Sez. 2, n. 4798 del15/01/2024, Barbuto, non mass.; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv.282200-01; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061-01).6. In conclusione, devono essere annullati senza rinvio l’ordinanza impugnatae il decreto di convalida del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diLecce in data 19 agosto 2025.La caducazione del vincolo ablativo impone la restituzione di quanto insequestro all’avente diritto.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro.Dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per l’immediata comunicazione al Procuratore generalein sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini