CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 19163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2943/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI N. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 353, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 919/2022 depositata il 15/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporisl’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 8/0