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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1980

Cassazione n. 29743/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ulater-atatite-al-le-pa4i-g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto la sentenza è stata pronunciata a seguito di concordato ex art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., risultando dunque inammissibili deduzioni inerenti ai temi che hanno formato oggetto di rinuncia o che ineriscano a profili incidenti sulla determinazione della pena, ma non implicanti l'illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 270170), fermo restando che le doglianze risultano comunque generiche; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ulater-atatite-al-le-pa4i-g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto la sentenza è stata pronunciata a seguito di concordato ex art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., risultando dunque inammissibili deduzioni inerenti ai temi che hanno formato oggetto di rinuncia o che ineriscano a profili incidenti sulla determinazione della pena, ma non implicanti l'illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 270170), fermo restando che le doglianze risultano comunque generiche; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], idente
Sentenza Cassazione n. 29743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris