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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24168/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla comparsa conclusionale.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del motivi del ricorso.

N [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti in composizione monocratica che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e datore di lavoro di fatto, colpevole del reato di cui all'art. 589 cod.pen. per avere per colpa generica, consistente in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché per colpa specifica derivante dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Reale s.r.I., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede disponendo il pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto avvenuto in Pace del Mela il 22.2.2011).

2. Il fatto oggetto del presente procedimento come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: a seguito di procedura esecutiva su ricorso della P&[OSCURATO:SOCIETA]. veniva effettuato l'asporto dei beni in origine appartenenti alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. dai locali della ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detta attività venivano preposti a febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. con le mansioni di autista, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati da [OSCURATO:PERSONA], su delega del padre [OSCURATO:PERSONA].

Gli stessi si portavano presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dove incontravano l'Ing. [OSCURATO:PERSONA] il quale "comandato dal signor Runza" chiedeva se il Borsellino ed il Reitano fossero capaci di condurre un muletto ed, avutane risposta negativa, spiegava al Reitano come fare dicendo che era facile.

Si decideva quindi di spostare il mezzo dal locale dei Runza alla sede della [OSCURATO:PERSONA] e si apprendeva che il lavoro da fare consisteva nel caricare alcune pedane all'interno dei camion.

Fernandis, accortosi che il Reitano non era pratico, si era offerto di condurre il mezzo.

Il lavoro proseguiva il 18 ed il 21 febbraio.

Il giorno 22 il Fernandis parcheggiava il camion accanto al muletto per prelevare la benzina; Reitano si recava a prendere un bidone ed il Borsellino si poneva alla guida dei mezzo che fino a quel momento non aveva guidato.

Eseguendo una manovra per avvicinare il muletto al serbatoio del camion, non si avvedeva della presenza del Fernandis, probabilmente chino sul serbatoio, e lo investiva con la parte posteriore destra del muletto.

Vedendo il Fernandis incastrato tra la parte posteriore del muletto ed il camion, raddrizzava il mezzo andando avanti.

Fernandis veniva subito soccorso ed i medici del 118, giunti sul posto, ne constatavano il decesso.

La perizia espletata nel giudizio di primo grado accertava l'estrema vetustà e l'inidoneità del mezzo in uso ai dipendenti, privo di specchietti retrovisori e di sensori di rilevamento ostacoli e dotato di un sistema frenante non del tutto funzionante quando il mezzo procedeva in retromarcia.

Inoltre le condizioni del muletto erano ancor più carenti per l'improvvisato sistema di spegnimento nonché per la modifica dell'impianto di scarico finalizzato all'utilizzo del muletto all'interno.

Risultava altresì carente e non adeguata agli standard di sicurezza richiesti l'organizzazione del lavoro.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'imputato rivestisse il ruolo di datore di lavoro, pur nell'assenza di un accordo formale tra le parti, in ragione della sua costante ingerenza nell'esecuzione delle mansioni demandate e considerato altresì che i materiali venivano trasferiti proprio presso la sede della sua ditta.

Ha ritenuto ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] l'omessa adozione delle cautele imposte dal d.lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare degli artt. 70, 71, 162,

37. Inoltre ha imputato al Runza anche la violazione di norme cautelari generali, avendo demandato le operazioni di carico del camion a soggetti assolutamente privi delle competenze di guida del muletto senza fornire loro neanche un grado sufficiente di preparazione oltre a non aver delimitato un percorso.

Non avrebbe interrotto il nesso causale il fatto che il Borsellino si fosse posto spontaneamente alla guida del muletto, pur se privo delle necessarie competenze, non ricorrendo un'ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore.

L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ha trovato integrale conferma nella pronuncia di appello che si é limitata a rideterminare la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali, la mancata assunzione di una prova decisiva nonché la motivazione carente, illogica e/o contraddittoria.

Assume che il giudice d'appello non si é pronunciato sulla richiesta di perizia sul CD riproducente lo stato dei luoghi del sinistro negata dal giudice di primo grado.Inoltre sulla richiesta di perizia sul muletto la motivazione si rivela del tutto apparente né può sopperire il richiamo alla motivazione resa dal primo giudice.

Con il secondo motivo deduce la motivazione carente, illogica e/o contraddittoria.

Violazione di legge e/o di norme processuali.

Travisamento del fatto.

Assume che la sentenza impugnata risulta affetta da motivazione carente, a tratti contraddittoria e contrastante con le risultanze probatorie in atti e tale da aver travisato i fatti.

La posizione di garanzia attribuita a [OSCURATO:PERSONA] contrasta nettamente con le prove testimoniali e con le produzioni documentali ricorrendo sul punto vizio motivazionale.

Con il terzo motivo deduce la motivazione carente, illogica e/o contraddittoria, la violazione di legge e/o di norme processuali con riferimento alla decisione sulle disposizioni civili di condanna.

Assume che l'atto di costituzione in giudizio della parte civile non richiede il danno differenziale e la relativa azione era già stata introitata nella competente sede civile nè la relativa azione é stata trasferita nel processo penale tanto da devolverne l'intero giudizio risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile.

Esaminando partitamente le censure, il primo motivo é manifestamente infondato.

Va premesso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, (ett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936).

In ogni caso, quanto alla richiesta di perizia sul muletto, la Corte territoriale ha ritenuto "la richiesta del tutto ininfluente e defatigatoria" e le argomentazioni dell'appellante estremamente generiche ed inidonee a confutare i dati tecnici rivelati dall'Ing.

Mangano e dall' Isp.

Del Lavoro.Quanto al CD sullo stato dei luoghi, lo stesso in realtà é risultato contenere una serie di dati non attinenti all'incidente e non é stato acquisito in mancanza del consenso della difesa.

2. Il secondo motivo é inammissibile.

La censura sotto l'egida del vizio di motivazione, peraltro non rispondente ai canoni secondo i quali il vizio di motivazione può essere dedotto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in realtà é volta a sollecitare una nuova valutazione del ruolo del Runza nella vicenda oggetto del processo contestando l'attribuibilità allo stesso del ruolo di datore di lavoro.

Va a riguardo premesso che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, é noto l'orientamento consolidato di questa Corte in virtù del quale, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolli e svolga le mansioni del datore di lavoro, del dirigente o del preposto [(Sez. 4, n. 31863 del 10/04/2019, Rv. 276586: "In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda. (Fattispecie relativa ad infortunio di dipendente di una ditta addetta al posizionamento di cartelli di segnalazione, con lavoro in quota, in cui anche il "project manager" responsabile di funzione, per quanto non superiore diretto dell'infortunato, è stato ritenuto preposto, in quanto aveva, di fatto, commissionato il lavoro da cui era originato l'infortunio e aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell'ambito del reparto, riguardanti l'uso della cesta per le lavorazioni in quota"); Sez. 4, n. 22079 del 20/02/2019, Rv. 276265:"In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro da parte del legale rappresentante di una ditta subappaltatrice di lavori di posa in opera della copertura in legno di un fabbricato, nei confronti di un artigiano da lui incaricato di provvedere allo scarico di un automezzo, nonostante tale attività non fosse di competenza né della sua impresa né della sua committente)"].

Ebbene, nella specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tale consolidato orientamento, sostenendo, con argomentare logico e coerente, rispetto alle risultanze probatorie illustrate in motivazione, l'assunzione della posizione di garanzia del ricorrente sulla base dell'inequivoca indicazione del Reitano e del Borsellino, del fatto che é stato il Runza ad indicare la retribuzione ed a corrisponderla nonché ad intervenire sul luogo del sinistro invitando Reitano e Borsellino ad allontanarsi stante il loro ruolo di "lavoratori in nero".

3. Il terzo motivo é del pari manifestamente infondato.

E' noto che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza desumibile anche presuntivamente di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità dei danno, ivi compresa la possibilità di escludere resistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv, 265637).

Quanto al danno differenziale, la Corte ha avuto modo di precisare che "In tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l'assegnazione di una somma a titolo dì provvisionale in favore della vittima di infortunio sul lavoro, nei cui confronti sia stata già disposta rendita [OSCURATO:PERSONA], la quale non risarcisce i danni morali conseguenti a! reato.

La predetta provvisionale stante i! carattere di provvisorietà, non pregiudica in alcun modo la liquidazione definitiva dei danni e, pertanto, non è suscettibile di censura, in ordine al quantum, in sede di legittimità (così Sez. 4, Sentenza n, 16541 del 30/11/1990 Ud, (dep, 18/12/1990) Rv. 186107 - 01).

Facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha ritenuto che la rendita vitalizia erogata dall'[OSCURATO:PERSONA] ai superstiti ex d.p.r. n. 1124/65 non é tale da elidere il diritto al risarcimento del danno che riguarda il danno non patrimoniale subito dagli eredi né tantomeno la prevista provvisionale.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla comparsa conclusionale. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del motivi del ricorso. N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti in composizione monocratica che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e datore di lavoro di fatto, colpevole del reato di cui all'art. 589 cod.pen. per avere per colpa generica, consistente in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché per colpa specifica derivante dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Reale s.r.I., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede disponendo il pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto avvenuto in Pace del Mela il 22.2.2011). 2. Il fatto oggetto del presente procedimento come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: a seguito di procedura esecutiva su ricorso della P&[OSCURATO:SOCIETA]. veniva effettuato l'asporto dei beni in origine appartenenti alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. dai locali della ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detta attività venivano preposti a febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. con le mansioni di autista, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati da [OSCURATO:PERSONA], su delega del padre [OSCURATO:PERSONA]. Gli stessi si portavano presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dove incontravano l'Ing. [OSCURATO:PERSONA] il quale "comandato dal signor Runza" chiedeva se il Borsellino ed il Reitano fossero capaci di condurre un muletto ed, avutane risposta negativa, spiegava al Reitano come fare dicendo che era facile. Si decideva quindi di spostare il mezzo dal locale dei Runza alla sede della [OSCURATO:PERSONA] e si apprendeva che il lavoro da fare consisteva nel caricare alcune pedane all'interno dei camion. Fernandis, accortosi che il Reitano non era pratico, si era offerto di condurre il mezzo. Il lavoro proseguiva il 18 ed il 21 febbraio. Il giorno 22 il Fernandis parcheggiava il camion accanto al muletto per prelevare la benzina; Reitano si recava a prendere un bidone ed il Borsellino si poneva alla guida dei mezzo che fino a quel momento non aveva guidato. Eseguendo una manovra per avvicinare il muletto al serbatoio del camion, non si avvedeva della presenza del Fernandis, probabilmente chino sul serbatoio, e lo investiva con la parte posteriore destra del muletto. Vedendo il Fernandis incastrato tra la parte posteriore del muletto ed il camion, raddrizzava il mezzo andando avanti. Fernandis veniva subito soccorso ed i medici del 118, giunti sul posto, ne constatavano il decesso. La perizia espletata nel giudizio di primo grado accertava l'estrema vetustà e l'inidoneità del mezzo in uso ai dipendenti, privo di specchietti retrovisori e di sensori di rilevamento ostacoli e dotato di un sistema frenante non del tutto funzionante quando il mezzo procedeva in retromarcia. Inoltre le condizioni del muletto erano ancor più carenti per l'improvvisato sistema di spegnimento nonché per la modifica dell'impianto di scarico finalizzato all'utilizzo del muletto all'interno. Risultava altresì carente e non adeguata agli standard di sicurezza richiesti l'organizzazione del lavoro. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'imputato rivestisse il ruolo di datore di lavoro, pur nell'assenza di un accordo formale tra le parti, in ragione della sua costante ingerenza nell'esecuzione delle mansioni demandate e considerato altresì che i materiali venivano trasferiti proprio presso la sede della sua ditta. Ha ritenuto ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] l'omessa adozione delle cautele imposte dal d.lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare degli artt. 70, 71, 162, 37. Inoltre ha imputato al Runza anche la violazione di norme cautelari generali, avendo demandato le operazioni di carico del camion a soggetti assolutamente privi delle competenze di guida del muletto senza fornire loro neanche un grado sufficiente di preparazione oltre a non aver delimitato un percorso. Non avrebbe interrotto il nesso causale il fatto che il Borsellino si fosse posto spontaneamente alla guida del muletto, pur se privo delle necessarie competenze, non ricorrendo un'ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore. L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ha trovato integrale conferma nella pronuncia di appello che si é limitata a rideterminare la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali, la mancata assunzione di una prova decisiva nonché la motivazione carente, illogica e/o contraddittoria. Assume che il giudice d'appello non si é pronunciato sulla richiesta di perizia sul CD riproducente lo stato dei luoghi del sinistro negata dal giudice di primo grado.Inoltre sulla richiesta di perizia sul muletto la motivazione si rivela del tutto apparente né può sopperire il richiamo alla motivazione resa dal primo giudice. Con il secondo motivo deduce la motivazione carente, illogica e/o contraddittoria. Violazione di legge e/o di norme processuali. Travisamento del fatto. Assume che la sentenza impugnata risulta affetta da motivazione carente, a tratti contraddittoria e contrastante con le risultanze probatorie in atti e tale da aver travisato i fatti. La posizione di garanzia attribuita a [OSCURATO:PERSONA] contrasta nettamente con le prove testimoniali e con le produzioni documentali ricorrendo sul punto vizio motivazionale. Con il terzo motivo deduce la motivazione carente, illogica e/o contraddittoria, la violazione di legge e/o di norme processuali con riferimento alla decisione sulle disposizioni civili di condanna. Assume che l'atto di costituzione in giudizio della parte civile non richiede il danno differenziale e la relativa azione era già stata introitata nella competente sede civile nè la relativa azione é stata trasferita nel processo penale tanto da devolverne l'intero giudizio risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile. Esaminando partitamente le censure, il primo motivo é manifestamente infondato. Va premesso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, (ett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). In ogni caso, quanto alla richiesta di perizia sul muletto, la Corte territoriale ha ritenuto "la richiesta del tutto ininfluente e defatigatoria" e le argomentazioni dell'appellante estremamente generiche ed inidonee a confutare i dati tecnici rivelati dall'Ing. Mangano e dall' Isp. Del Lavoro.Quanto al CD sullo stato dei luoghi, lo stesso in realtà é risultato contenere una serie di dati non attinenti all'incidente e non é stato acquisito in mancanza del consenso della difesa. 2. Il secondo motivo é inammissibile. La censura sotto l'egida del vizio di motivazione, peraltro non rispondente ai canoni secondo i quali il vizio di motivazione può essere dedotto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in realtà é volta a sollecitare una nuova valutazione del ruolo del Runza nella vicenda oggetto del processo contestando l'attribuibilità allo stesso del ruolo di datore di lavoro. Va a riguardo premesso che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, é noto l'orientamento consolidato di questa Corte in virtù del quale, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolli e svolga le mansioni del datore di lavoro, del dirigente o del preposto [(Sez. 4, n. 31863 del 10/04/2019, Rv. 276586: "In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda. (Fattispecie relativa ad infortunio di dipendente di una ditta addetta al posizionamento di cartelli di segnalazione, con lavoro in quota, in cui anche il "project manager" responsabile di funzione, per quanto non superiore diretto dell'infortunato, è stato ritenuto preposto, in quanto aveva, di fatto, commissionato il lavoro da cui era originato l'infortunio e aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell'ambito del reparto, riguardanti l'uso della cesta per le lavorazioni in quota"); Sez. 4, n. 22079 del 20/02/2019, Rv. 276265:"In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro da parte del legale rappresentante di una ditta subappaltatrice di lavori di posa in opera della copertura in legno di un fabbricato, nei confronti di un artigiano da lui incaricato di provvedere allo scarico di un automezzo, nonostante tale attività non fosse di competenza né della sua impresa né della sua committente)"]. Ebbene, nella specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tale consolidato orientamento, sostenendo, con argomentare logico e coerente, rispetto alle risultanze probatorie illustrate in motivazione, l'assunzione della posizione di garanzia del ricorrente sulla base dell'inequivoca indicazione del Reitano e del Borsellino, del fatto che é stato il Runza ad indicare la retribuzione ed a corrisponderla nonché ad intervenire sul luogo del sinistro invitando Reitano e Borsellino ad allontanarsi stante il loro ruolo di "lavoratori in nero". 3. Il terzo motivo é del pari manifestamente infondato. E' noto che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza desumibile anche presuntivamente di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità dei danno, ivi compresa la possibilità di escludere resistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv, 265637). Quanto al danno differenziale, la Corte ha avuto modo di precisare che "In tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l'assegnazione di una somma a titolo dì provvisionale in favore della vittima di infortunio sul lavoro, nei cui confronti sia stata già disposta rendita [OSCURATO:PERSONA], la quale non risarcisce i danni morali conseguenti a! reato. La predetta provvisionale stante i! carattere di provvisorietà, non pregiudica in alcun modo la liquidazione definitiva dei danni e, pertanto, non è suscettibile di censura, in ordine al quantum, in sede di legittimità (così Sez. 4, Sentenza n, 16541 del 30/11/1990 Ud, (dep, 18/12/1990) Rv. 186107 - 01). Facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha ritenuto che la rendita vitalizia erogata dall'[OSCURATO:PERSONA] ai superstiti ex d.p.r. n. 1124/65 non é tale da elidere il diritto al risarcimento del danno che riguarda il danno non patrimoniale subito dagli eredi né tantomeno la prevista provvisionale. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
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