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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2022

Cassazione n. 43196/2022

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la seguente SENTENZ,A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore della parte civileM; lette le conclusioni della difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 25/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO il 29/3/2011 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato di truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. è estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato e alla c:onseguente conferma, pure a fronte della dichiarazione di estinzione del reato, delle statuizioni civili.2.

In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la nota spese della difesa della parte civile con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio.

3. In data 25 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 1° settembre 2022 è pervenuta in cancelleria un'articolata memoria della difesa del ricorrente con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità agli effetti della conferma delle statuizioni civili evidenziando che risulterebbe evidente l'innocenza dell'imputato.

Dalle prove documentali e orali acquisite, infatti, emergerebbe che la persona offesa non era rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, comunque, la somma richiesta non era dovuta, tanto che la pretesa sarebbe stata estorsiva.

Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità e la completezza della motivazione della sentenza, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle medesime critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è escliusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa e dei testimoni e in ordine alla legittimità della pretesa vantata dalla parte civile ogni ulteriore critica, che trova perall:ro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente in questo senso (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Ragioni queste per le quali in conclusione la pronuncia l,napplicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e del criterio di giudizio così come da ultimo specificato dalla sentenza Corte cost. sent. n. 182 del 2021 (cfr. anche Sez.

U, n. 35490 del 2E3/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01; Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01), risulta corretta e le censure, attraverso le quali si sollecita una non consentita rilettura delle prove, sono comunque manifestamente infondate.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZ,A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore della parte civileM; lette le conclusioni della difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 25/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO il 29/3/2011 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato di truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. è estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato e alla c:onseguente conferma, pure a fronte della dichiarazione di estinzione del reato, delle statuizioni civili.2. In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la nota spese della difesa della parte civile con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio. 3. In data 25 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 1° settembre 2022 è pervenuta in cancelleria un'articolata memoria della difesa del ricorrente con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità agli effetti della conferma delle statuizioni civili evidenziando che risulterebbe evidente l'innocenza dell'imputato. Dalle prove documentali e orali acquisite, infatti, emergerebbe che la persona offesa non era rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, comunque, la somma richiesta non era dovuta, tanto che la pretesa sarebbe stata estorsiva. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità e la completezza della motivazione della sentenza, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle medesime critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è escliusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa e dei testimoni e in ordine alla legittimità della pretesa vantata dalla parte civile ogni ulteriore critica, che trova perall:ro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente in questo senso (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Ragioni queste per le quali in conclusione la pronuncia l,napplicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e del criterio di giudizio così come da ultimo specificato dalla sentenza Corte cost. sent. n. 182 del 2021 (cfr. anche Sez. U, n. 35490 del 2E3/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01), risulta corretta e le censure, attraverso le quali si sollecita una non consentita rilettura delle prove, sono comunque manifestamente infondate. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3
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