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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 05941/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza pronunciata in data 03/02/2021, ha riformato parzialmente la condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 20/05/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agatino, assolvendo lo stesso dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché rideterminando la pena in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo A) a lui ascritto.

Il [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere integrato il reato di riciclaggio invece che quello di ricettazione nell'ipotesi specifica di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), in assenza di una qualsivoglia critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], nel richiedere una derubricazione del reato di riciclaggio nell'ipotesi di ricettazione attenuata, non si è affatto confrontato con la motivazione precisa e puntuale della Corte d'Appello di Catania, che ha ritenuto pienamente dimostrati tutti gli estremi del delitto di riciclaggio, in quanto, per come accertato dal personale operante, nonché alla luce delle spontanee dichiarazioni dello stesso imputato, quest'ultimo aveva la disponibilità della vettura di provenienza furtiva e ne aveva sostituito la targa: lo stesso imputato, infatti, ha ammesso di aver buttato le vecchie targhe e apposto le nuove, originariamente appartenenti ad un veicolo nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce della suddetta ricostruzione precisa e puntuale nessun dubbio può residuare in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo, così come correttamente evidenziato dai giudici di merito.

A nulla rileva la mancata alterazione del numero di telaio, dal momento che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura.» (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così decisoli-y1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza pronunciata in data 03/02/2021, ha riformato parzialmente la condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 20/05/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agatino, assolvendo lo stesso dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché rideterminando la pena in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo A) a lui ascritto. Il [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere integrato il reato di riciclaggio invece che quello di ricettazione nell'ipotesi specifica di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), in assenza di una qualsivoglia critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], nel richiedere una derubricazione del reato di riciclaggio nell'ipotesi di ricettazione attenuata, non si è affatto confrontato con la motivazione precisa e puntuale della Corte d'Appello di Catania, che ha ritenuto pienamente dimostrati tutti gli estremi del delitto di riciclaggio, in quanto, per come accertato dal personale operante, nonché alla luce delle spontanee dichiarazioni dello stesso imputato, quest'ultimo aveva la disponibilità della vettura di provenienza furtiva e ne aveva sostituito la targa: lo stesso imputato, infatti, ha ammesso di aver buttato le vecchie targhe e apposto le nuove, originariamente appartenenti ad un veicolo nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce della suddetta ricostruzione precisa e puntuale nessun dubbio può residuare in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo, così come correttamente evidenziato dai giudici di merito. A nulla rileva la mancata alterazione del numero di telaio, dal momento che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura.» (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così decisoli-y1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] re
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