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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07638/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avvis~ ik, N L C-d st.14, Ijr! udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1MACRI'; RG 40840/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alle pene di legge, rispettivamente, il primo, per reati di armi di cui al capo 4, in esso assorbito il capo 3, per ricettazione di cui al capo 5 e per installazione di ricetrasmettitori e di un inibitore di cellulare (jammer, capo 7), il secondo, per reati di armi (capo 4, in esso assorbito il capo 3), per ricettazione (capo 5), per violazione degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata dall'ingente quantità (capo 6), e per violazione degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8), la terza, per la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per evasioni e plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, da solo e in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi tre ricorrenti contestano con il primo motivo l'accertamento di responsabilità e con il secondo il diniego delle generiche; Rilevato che il quarto ricorrente lamenta la violazione di legge per il diniego dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che i primi tre hanno rinunciato ai motivi di appello e concordato la pena, per cui il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è da ritenersi manifestamente infondato: in tema di cosiddetto patteggiamento in appello, come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato peraltro che il ricorso non allega alcun elemento a sostegno dei motivi; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia inconsistente perché ha compiuto una pluralità di cessioni per quantità molto importanti (almeno kg 2,2 di marijuana e un quantitativo imprecisato di hashish), per cui correttamente i Giudici di merito hanno escluso il fatto lieve; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avvis~ ik, N L C-d st.14, Ijr! udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1MACRI'; RG 40840/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alle pene di legge, rispettivamente, il primo, per reati di armi di cui al capo 4, in esso assorbito il capo 3, per ricettazione di cui al capo 5 e per installazione di ricetrasmettitori e di un inibitore di cellulare (jammer, capo 7), il secondo, per reati di armi (capo 4, in esso assorbito il capo 3), per ricettazione (capo 5), per violazione degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata dall'ingente quantità (capo 6), e per violazione degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8), la terza, per la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per evasioni e plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, da solo e in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi tre ricorrenti contestano con il primo motivo l'accertamento di responsabilità e con il secondo il diniego delle generiche; Rilevato che il quarto ricorrente lamenta la violazione di legge per il diniego dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che i primi tre hanno rinunciato ai motivi di appello e concordato la pena, per cui il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è da ritenersi manifestamente infondato: in tema di cosiddetto patteggiamento in appello, come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato peraltro che il ricorso non allega alcun elemento a sostegno dei motivi; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia inconsistente perché ha compiuto una pluralità di cessioni per quantità molto importanti (almeno kg 2,2 di marijuana e un quantitativo imprecisato di hashish), per cui correttamente i Giudici di merito hanno escluso il fatto lieve; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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