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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 40883/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud,Y il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c13‘ ha concluso chiedendo

4. • un,' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 5.5.2021, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato, limitatamente alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ridotta in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche, la pronuncia emessa il 2.7.2019 dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro, del reato loro ascritto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono autonomamente per cassazione entrambi gli imputati. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuto in cancelleria presso il giudice a quo il 18.10.2021, oltre a prospettare quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., pregiudizialmente invoca la remissione in termini per incolpevole decorso del termine per impugnare, affermando che la difesa, pur attivandosi tempestivamente, come documentato, in data 26.7.2021 per l'ottenimento della sentenza di primo grado in forma integrale, riceveva prima in data 17.9.2021, a tre giorni dalla naturale scadenza del deposito del ricorso, copia di pronuncia di altro procedimento in quanto sentenza recante il medesimo numero, ma dell'anno 2019, e, solo a seguito di tale errore, in data 22.9.2021, la sentenza corretta.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 223 e 216, n. 2)

1. fall. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere, la Corte di Appello, dedotto la responsabilità del ricorrente senza correttamente considerare univoche e incontrovertibili circostanze oggettive (il ruolo del Capurso di capocantiere privo di specifica competenza e la sua scarsa conoscenza del commercialista, dei fornitori e delle banche creditrici della fallita) comprovanti il suo ruolo di mero prestanome della società (inattiva dal 2012); ruolo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, impone l'assoluzione del ricorrente in quanto è del tutto carente nel caso in esame il presupposto che egli abbia posto in essere una condotta attiva consapevole.

3.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assenza del passaggio di consegne da parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA], precedente amministratrice, ulteriore elemento fattuale che concorre a comprovare l'estraneità del ricorrente (che non è mai entrato in possesso della documentazione necessaria da consegnare al curatore fallimentare) a qualsiasi manovra distrattiva.

3.3. Con il terzo motivo si deduce l'assenza ovvero la motivazione meramente apparente circa il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla contestata recidiva posto, da un lato, l'ottimo comportamento processuale tenuto dal ricorrente e, dall'altro, il fatto che le condanne riportate riguardano fattispecie depenalizzate (l'emissione di assegno senza provvista) e il reato di bancarotta semplice risalente al 2000.

3.4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto alla concreta riduzione di pena accordata dalla Corte atteso il periodo limitato in cui il ricorrente si è prestato a fungere da mera testa di legno, per essere essa comunque sproporzionata rispetto a quella di mesi quattro di reclusione inflitta alla coimputata, unico vero dominus della società. 4.I1 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuto in cancelleria presso il giudie a quo il 21.9.2021, con l'unico motivo articolato, deduce l'erronea applicazione dell'art. 223, commi 1 e 2

I. fall. in relazione all'art. 216, comma 1,

I. fati., la violazione di legge in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 216-219

I. fall., nonché la mancanza di motivazione.

Si censurano le motivazioni rese dal Tribunale, come già prospettato nei motivi di gravame, e dalla Corte territoriale poi, con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per mancata modifica nel corso del dibattimento di primo grado dei capo di imputazione per il periodo contestato alla ricorrente, nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione resa riguardo all'assenza di prova adeguata delle condotte contestate alla [OSCURATO:PERSONA] di sottrazione e distruzione delle scritture contabili.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso sono entrambi inammissibili innanzitutto per tardività.

Ed infatti, quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta depositato presso il giudice a quo il 18.10.2021 laddove la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte di Appello di Milano il 5.5.2021 e depositata nei termini il 17.6.20121, essendo stato dalla medesima pronuncia fissato il termine per il deposito in giorni sessanta, scadenti quindi il 4.7.2021.

Il termine ultimo dei 45 gg per proporre ricorso per cassazione è quindi decorso in data 19.9.2021, cadente di domenica, sicchè l'ultimo termine utile per proporre ricorso (come da foglio del cancelliere della C.A. di Milano) era il 20.9.2021.

Né può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini avanzata nell'interesse di Capurso - che si fonda su presunte inadempienze della Cancelleria - risultando essa priva di documentazione a sostegno.

Essa è comunque intempestiva, risultando incorporata nel ricorso in scrutinio, depositato, come detto, solo in data 18.10.2021, allorquando, cioè, erano decorsi i dieci giorni previsti dall'art. 175 del codice di rito, a pena di decadenza, per la presentazione dell'istanza in argomento.

Lo stesso ricorrente dà invero atto di aver ricevuto la sentenza integrale, con relativa motivazione, in data 22.10.2021 sicchè manifesta è la intempestività dell'istanza di restituzione nel termine.

Invero, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il comma primo dell'art. 175 cod. proc. pen. - disposizione applicabile non vertendosi in tema di pronuncia contumaciale ed essendo stata invocata la causa di forza maggiore quale ragione della mancata impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello - prevede un preciso termine di decadenza - di dieci giorni - per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, cessazione che nel caso di specie secondo quanto prospetta lo stesso ricorso è intervenuta il 22.9.2021. 2., Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo, risultando esso depositato solo in data 21.10.2021 a fronte della scadenza del termine per impugnare che come sopra evidenziato era decorso il 20.9.2021 (lunedì).

Essepresentalik> in ogni caso motivi manifestamente infondati. e di D ri 2.1.La prima censura è manifestamente infondata.

La Corte territoriale si sofferma sulle vicende societarie di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sul dato, non contestato, secondo cui dalla costituzione della società, intervenuta in data 10 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] era socia e ha rivestito la carica di amministratrice unica sino al 6 febbraio 2013 - ovvero fino a quattro mesi prima della dichiarazione del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano il 26 giugno 2013 - momento a partire dal quale la società veniva affidata a CAPURSO Andrea, capo cantiere che collaborava da lungo tempo con la società; evidenzia altresì il giudice di merito come la nomina del nuovo amministratore - ferma restando la qualità di socio della ricorrente - a ridosso del fallimento sia intervenuta allorquando si era consolidato un notevole dissesto societario (che ha portato all'accertamento di un ingente passivo a fronte di un irrisorio attivo patrimoniale, pur trattandosi di società edile).Allo stesso tempo la Corte territoriale si è soffermata sul ruolo del nuovo amministratore, Capurso, introdotto solo formalmente, quale "testa di legno" al quale è stato assegnato l'evidente ruolo di parafulmine laddove [OSCURATO:PERSONA] continuava ad assumere le decisioni sulla gestione della società.

A fronte di tali emergenze, compiutamente valutate dai giudici di merito nelle conformi pronunce emesse, il ricorso, in buona sostanza, attraverso i vizi denunciati, mira ad una rivalutazione probatoria, implicante giudizio sul fatto, che com'è noto è preclusa a questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 3.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] .0 &4.

3.1. Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso - che si riflettono sul fatto - deve rilevarsi che il ricorrente nell'argomentarli non considera che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 dei 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

La valutazione dei giudici di merito rimane, in definitiva, insindacabile in questa sede, non avendo il ricorrente fornito argomenti tali da evidenziare rilevanti illogicità e/o contraddizioni.

Difatti - è solo il caso di aggiungere - laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, siffatta doglianza può essere dedotta in punto di motivazione tramite il vizio di travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901). 3.3.11 terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati.

Deve rammentarsi che costituisce principio affermato da questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento - nel caso di specie operato in termini di equivalenza - , la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità.

Più in generale, va rimarcato che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 - 01); né esse possono essere riconosciute solo per l'incensuratezza dell'imputato - sicchè anche la risalenza nel tempo del precedente penale specifico non è argomento dì per sé dirimente - dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen. (principio affermato in relazione al testo dell'art. 62- bis cod. pen. ancor prima delle modifiche apportate dalla L. n. 125 del 2008, Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), Rv. 258747 - 01).

Costituisce altresì principio affermato da questa Corte che "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione" (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 259142 - 01).

La censura è anche aspecifica laddove non si tiene conto che la pena è stata comunque ridotta proprio in considerazione del ruolo secondario svolto dal ricorrente, ritenuto ciò nondimeno non meritevole delle attenuanti generiche soprattutto in considerazione del precedente specifico risultante a suo carico. 4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud,Y il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c13‘ ha concluso chiedendo 4. • un,' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 5.5.2021, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato, limitatamente alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ridotta in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche, la pronuncia emessa il 2.7.2019 dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro, del reato loro ascritto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono autonomamente per cassazione entrambi gli imputati. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuto in cancelleria presso il giudice a quo il 18.10.2021, oltre a prospettare quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., pregiudizialmente invoca la remissione in termini per incolpevole decorso del termine per impugnare, affermando che la difesa, pur attivandosi tempestivamente, come documentato, in data 26.7.2021 per l'ottenimento della sentenza di primo grado in forma integrale, riceveva prima in data 17.9.2021, a tre giorni dalla naturale scadenza del deposito del ricorso, copia di pronuncia di altro procedimento in quanto sentenza recante il medesimo numero, ma dell'anno 2019, e, solo a seguito di tale errore, in data 22.9.2021, la sentenza corretta. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 223 e 216, n. 2) 1. fall. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere, la Corte di Appello, dedotto la responsabilità del ricorrente senza correttamente considerare univoche e incontrovertibili circostanze oggettive (il ruolo del Capurso di capocantiere privo di specifica competenza e la sua scarsa conoscenza del commercialista, dei fornitori e delle banche creditrici della fallita) comprovanti il suo ruolo di mero prestanome della società (inattiva dal 2012); ruolo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, impone l'assoluzione del ricorrente in quanto è del tutto carente nel caso in esame il presupposto che egli abbia posto in essere una condotta attiva consapevole. 3.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assenza del passaggio di consegne da parte della coimputata [OSCURATO:PERSONA], precedente amministratrice, ulteriore elemento fattuale che concorre a comprovare l'estraneità del ricorrente (che non è mai entrato in possesso della documentazione necessaria da consegnare al curatore fallimentare) a qualsiasi manovra distrattiva. 3.3. Con il terzo motivo si deduce l'assenza ovvero la motivazione meramente apparente circa il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla contestata recidiva posto, da un lato, l'ottimo comportamento processuale tenuto dal ricorrente e, dall'altro, il fatto che le condanne riportate riguardano fattispecie depenalizzate (l'emissione di assegno senza provvista) e il reato di bancarotta semplice risalente al 2000. 3.4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto alla concreta riduzione di pena accordata dalla Corte atteso il periodo limitato in cui il ricorrente si è prestato a fungere da mera testa di legno, per essere essa comunque sproporzionata rispetto a quella di mesi quattro di reclusione inflitta alla coimputata, unico vero dominus della società. 4.I1 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuto in cancelleria presso il giudie a quo il 21.9.2021, con l'unico motivo articolato, deduce l'erronea applicazione dell'art. 223, commi 1 e 2 I. fall. in relazione all'art. 216, comma 1, I. fati., la violazione di legge in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 216-219 I. fall., nonché la mancanza di motivazione. Si censurano le motivazioni rese dal Tribunale, come già prospettato nei motivi di gravame, e dalla Corte territoriale poi, con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per mancata modifica nel corso del dibattimento di primo grado dei capo di imputazione per il periodo contestato alla ricorrente, nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione resa riguardo all'assenza di prova adeguata delle condotte contestate alla [OSCURATO:PERSONA] di sottrazione e distruzione delle scritture contabili. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso sono entrambi inammissibili innanzitutto per tardività. Ed infatti, quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta depositato presso il giudice a quo il 18.10.2021 laddove la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte di Appello di Milano il 5.5.2021 e depositata nei termini il 17.6.20121, essendo stato dalla medesima pronuncia fissato il termine per il deposito in giorni sessanta, scadenti quindi il 4.7.2021. Il termine ultimo dei 45 gg per proporre ricorso per cassazione è quindi decorso in data 19.9.2021, cadente di domenica, sicchè l'ultimo termine utile per proporre ricorso (come da foglio del cancelliere della C.A. di Milano) era il 20.9.2021. Né può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini avanzata nell'interesse di Capurso - che si fonda su presunte inadempienze della Cancelleria - risultando essa priva di documentazione a sostegno. Essa è comunque intempestiva, risultando incorporata nel ricorso in scrutinio, depositato, come detto, solo in data 18.10.2021, allorquando, cioè, erano decorsi i dieci giorni previsti dall'art. 175 del codice di rito, a pena di decadenza, per la presentazione dell'istanza in argomento. Lo stesso ricorrente dà invero atto di aver ricevuto la sentenza integrale, con relativa motivazione, in data 22.10.2021 sicchè manifesta è la intempestività dell'istanza di restituzione nel termine. Invero, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il comma primo dell'art. 175 cod. proc. pen. - disposizione applicabile non vertendosi in tema di pronuncia contumaciale ed essendo stata invocata la causa di forza maggiore quale ragione della mancata impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello - prevede un preciso termine di decadenza - di dieci giorni - per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, cessazione che nel caso di specie secondo quanto prospetta lo stesso ricorso è intervenuta il 22.9.2021. 2., Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo, risultando esso depositato solo in data 21.10.2021 a fronte della scadenza del termine per impugnare che come sopra evidenziato era decorso il 20.9.2021 (lunedì). Essepresentalik> in ogni caso motivi manifestamente infondati. e di D ri 2.1.La prima censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale si sofferma sulle vicende societarie di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sul dato, non contestato, secondo cui dalla costituzione della società, intervenuta in data 10 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] era socia e ha rivestito la carica di amministratrice unica sino al 6 febbraio 2013 - ovvero fino a quattro mesi prima della dichiarazione del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano il 26 giugno 2013 - momento a partire dal quale la società veniva affidata a CAPURSO Andrea, capo cantiere che collaborava da lungo tempo con la società; evidenzia altresì il giudice di merito come la nomina del nuovo amministratore - ferma restando la qualità di socio della ricorrente - a ridosso del fallimento sia intervenuta allorquando si era consolidato un notevole dissesto societario (che ha portato all'accertamento di un ingente passivo a fronte di un irrisorio attivo patrimoniale, pur trattandosi di società edile).Allo stesso tempo la Corte territoriale si è soffermata sul ruolo del nuovo amministratore, Capurso, introdotto solo formalmente, quale "testa di legno" al quale è stato assegnato l'evidente ruolo di parafulmine laddove [OSCURATO:PERSONA] continuava ad assumere le decisioni sulla gestione della società. A fronte di tali emergenze, compiutamente valutate dai giudici di merito nelle conformi pronunce emesse, il ricorso, in buona sostanza, attraverso i vizi denunciati, mira ad una rivalutazione probatoria, implicante giudizio sul fatto, che com'è noto è preclusa a questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 3.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] .0 &4. 3.1. Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso - che si riflettono sul fatto - deve rilevarsi che il ricorrente nell'argomentarli non considera che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 dei 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). La valutazione dei giudici di merito rimane, in definitiva, insindacabile in questa sede, non avendo il ricorrente fornito argomenti tali da evidenziare rilevanti illogicità e/o contraddizioni. Difatti - è solo il caso di aggiungere - laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, siffatta doglianza può essere dedotta in punto di motivazione tramite il vizio di travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901). 3.3.11 terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Deve rammentarsi che costituisce principio affermato da questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento - nel caso di specie operato in termini di equivalenza - , la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. Più in generale, va rimarcato che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 - 01); né esse possono essere riconosciute solo per l'incensuratezza dell'imputato - sicchè anche la risalenza nel tempo del precedente penale specifico non è argomento dì per sé dirimente - dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen. (principio affermato in relazione al testo dell'art. 62- bis cod. pen. ancor prima delle modifiche apportate dalla L. n. 125 del 2008, Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), Rv. 258747 - 01). Costituisce altresì principio affermato da questa Corte che "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione" (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 259142 - 01). La censura è anche aspecifica laddove non si tiene conto che la pena è stata comunque ridotta proprio in considerazione del ruolo secondario svolto dal ricorrente, ritenuto ciò nondimeno non meritevole delle attenuanti generiche soprattutto in considerazione del precedente specifico risultante a suo carico. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 40883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris