CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 39530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MONZA il 21/7/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 81, 110, 629, commi primo e secondo e 61 n.7 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 597, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di concorso in estorsione aggravata. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, fondata su di una pretesa ulteriore estorsione che il ricorrente avrebbe posto in essere ai danni della medesima persona offesa, episodio mai emerso. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza, unitamente alle già concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante. 2. In data 18 maggio 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per reati commessi mentre era in regime di arresti domiciliari, riprendendo così quanto illustrato nel ricorso principale in tema di inattendibilità dello stesso, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla credibilità della persona offesa e alla ritenuta esistenza di un contributo qualificabile come concorso in estorsione, censura la valutazione complessiva operata dai giudici di merito degli elementi acquisiti, lamenta l'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla riconosciuta attendibilità del coimputato e, infine, rileva il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure già proposte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha anche specificato che "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità"). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica, nella quale il giudice di merito ha dato conto di avere valutato tutti gli elementi emersi e di essersi conformato alla giurisprudenza di legittimità relativa alle questioni poste, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Nello specifico. 1.1. La doglianza oggetto del primo motivo- nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 597, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità che si fonderebbe su di una lettura sostanzialmente incompleta di quanto emerso sia dalle dichiarazioni della persona offesa che dall'atto di transazione da questa sottoscritto- è manifestamente infondata. La Corte territoriale, anche rinviando alla sentenza di primo grado, ha mostrato di avere considerato tutti gli elementi emersi (le dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni rese dal coimputato, servizi di OCP, intercettazioni telefoniche e tra presenti, filmati di videosorveglianza, verbali di perquisizione e sequestro, esame del traffico telefonico, annotazioni di servizio etc.) e la valutazione operata risulta completa e la motivazione sul punto adeguata e coerente. Le dichiarazioni della persona offesa sono specifiche e articolate e la transazione pure sottoscritta, nella quale si riconosce comunque l'esistenza di danni morali, come correttamente evidenziato nella sentenza, non può essere utilizzata per dimostrare l'estraneità del ricorrente dai fatti oggetto dell'imputazione. 1.2. La doglianza oggetto del secondo motivo -nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di concorso in estorsione aggravata rilevando che la condotta posta in essere dal ricorrente, caratterizzata dall'avere tenuto un comportamento meramente passivo, avrebbe dovuto essere qualificata nei termini della "mera connivenza non punibile" e che la diversa conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, pertanto, sarebbe errata- è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, con il riferimento alla condotta in concreto posta in essere dal ricorrente, che con la sua presenza e con il comportamento complessivamente tenuto ha rinforzato l'efficacia intimidatoria della richiesta estorsiva, ha evidenziato come lo stesso abbia fornito un contributo effettivo alla commissione del reato (cfr. pag. 10 e 11 della sentenza impugnata). A fronte degli elementi emersi e citati in sentenza -tra gli altri appare sufficiente citare anche la sola la consapevolezza che lo stesso ricorrente ha ammesso di avere dell'esistenza del filmato e il tenore del contatto telefonico avvenuto al fine di proporsi come mediatori e per convincere la persona offesa a farli entrate in casa elle 6.30 di mattina- ogni diversa conclusione quanto al contributo fornito dal Denishev non risulta prospettabile. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In specifico nel ricorso, e poi nella memoria presentata, il ricorrente rileva che la Corte territoriale non avrebbe correttamente verificato l'effettiva e concreta credibilità del coimputato. Quanto raccontato dal [OSCURATO:PERSONA], vero ideatore ed esecutore materiale del reato, a carico del Denishev, infatti, avrebbe avuto il solo scopo di alleggerire la propria responsabilità coinvolgendo terzi nella vicenda, così da ottenere, come accaduto, una misura gradata per poi riprendere a commettere reati della stessa specie anche in regime di arresti domiciliari. Anche tale censura risulta manifestamente infondata. Come evidenziato dalla Corte territoriale le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quelle dell'altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], si inseriscono in un quadro probatorio solido nel quale le dichiarazioni accusatorie risultano ampiamente confermate da quanto riferito dalla persona offesa in ordine alla partecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva. Sotto tale profilo, pertanto, anche la circostanza che successivamente il [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso altri reati della stessa specie risulta irrilevante e non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese nel presente giudizio.4. La doglianza oggetto del quarto motivo -nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, fondata su di una pretesa ulteriore estorsione che il ricorrente avrebbe commesso ai danni della medesima persona offesa, episodio mai emerso- è manifestamente infondata. La presunta illogicità della motivazione, infatti, non sussiste. L'indicazione incidentale secondo la quale il ricorrente avrebbe posto in essere un ulteriore e distinto tentativo di estorsione ai danni della persona offesa, comunque fondata sulle dichiarazioni rese dal coimputato citate a pag. 18 della sentenza di primo grado, è del tutto ininfluente quanto alla dichiarazione di responsabilità Ciò in quanto, come anche in precedenza evidenziato, la conclusione in ordine alla partecipazione del ricorrente alla commissione e al ruolo da questo svolto si fonda sul chiaro, lucido e coerente racconto della persona offesa che contribuisce a costituire un quadro probatorio, correttamente definito stringente, nel quale, da ultimo, si inseriscono anche le dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 5. Ad analoga conclusione, infine, deve pervenirsi in ordine alla doglianza oggetto del quinto motivo, nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza, unitamente alle già concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante. La motivazione della Corte territoriale sul punto, infatti, fondata sulla insufficienza del risarcimento e sulla impossibilità di apprezzare il versamento quale presa di coscienza della propria responsabilità, risulta corretta in diritto ed è espressione del potere discrezionale del giudice di merito così che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent