CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 30606/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORD:NAAZA sul ricorso 24741-2016 propo3to da: [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA S,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n.22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR 883 presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentalo E difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2247/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2016 R.G.N. 193/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 24741/16 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Noia, [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere stato assunto dalla società Autostrade per l'Italia p.a. con contratto a termine dal 4 luglio al 3 agosto 2003, proseguendo tuttavia la sua attività sino al 30.9.03. Lamentava l'illegittimità del contratto e chiedeva dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ricorso veniva respinto e tuttavia, a seguito di gravame, veniva accolto dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza depositata il 22.4.16. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, affidato ad otto motivi, cui resiste il Matroleo con controricorso, contenente ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Le parti hanno prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia; che non vi è dunque alcuna necessità di una pronuncia giurisdizionale tra le parti, dovendo piuttosto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti ex art. 92 , co.3, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa tra di esse le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 3 marzo 2021 Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] oggi, 4 6- ._z