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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14476/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05QRT0HT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, che giustifica il lieve scostamento dal minimo edittale e l'aumento a titolo di continuazione in ragione della intensità del dolo, delle modalità della condotta, dell'obiettivo perseguito e del numero degli operanti coinvolti nell'azione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D4 Stefano DEPcATO IN CMCr RIA 1 3 A 022 oggi, ------------------ IL C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05QRT0HT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, che giustifica il lieve scostamento dal minimo edittale e l'aumento a titolo di continuazione in ragione della intensità del dolo, delle modalità della condotta, dell'obiettivo perseguito e del numero degli operanti coinvolti nell'azione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D4 Stefano DEPcATO IN CMCr RIA 1 3 A 022 oggi, ------------------ IL C
Sentenza Cassazione n. 14476/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris