CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10334-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SPORTIVA E DILETTANTISTICA A R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 25/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 971/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10334/16 Rilevato che: Con sentenza del 19.1.2016 n. 25, la Corte d'appello di Firenze respingeva l'appello della società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del tribunale di Lucca che rigettava i ricorsi riuniti, relativi sia ad una opposizione al verbale ispettivo Inps-Inail con cui era stato contestato alla società, con riguardo al periodo 2005- 2007, l'omesso versamento della contribuzione previdenziale, oltre che dei premi assicurativi Inali, afferenti a quattro posizioni lavorative che, sebbene erano formalmente regolate da altrettanti contratti di collaborazione a progetto, erano state riqualificate all'esito della indagine ispettiva, nei termini della subordinazione e sia a due cartelle esattoriali, che nelle more del primo giudizio erano state notificate alla società, afferenti alla predetta omessa contribuzione Inps e relativa ai premi assicurativi Inail, relativa al rapporto di lavoro a progetto "riqualificato" in rapporto di lavoro subordinato. Il tribunale, a supporto della statuizione di rigetto dell'opposizione sui ricorsi riuniti, per quanto ancora d'interesse, rilevava la mancanza di un vero e proprio progetto in ciascuno dei contratti oggetto di controversia o comunque che il predetto progetto fosse del tutto generico e sostanzialmente coincidente con l'attività stessa svolta dalla società; pertanto, dichiarava la nullità di ciascun contratto con riqualificazione in termini di subordinazione La Corte d'appello, pur con alcune precisazioni, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps e l'Inail resistono ciascuna con distinto con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione di norme di legge, in particolare dell'art.61 comma 3 del d.lgs. n. 276/2003, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché i giudici di merito si erano concentrati sull'esistenza degli indici della subordinazione senza valutare il progetto a cui era finalizzato il contratto e non avvedendosi che ai sensi della norma di cui alla rubrica, viene esclusa la necessità di un vero progetto, quando la connotazione dell'attività dell'associazione o della società è "ad alto contenuto sportivo". Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sulla regolamentazione delle spese, perché la società ricorrente aveva dovuto impugnare anche le cartelle esattoriali emesse illegittimamente dal concessionario, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione al verbale ispettivo (essendo irrilevante che le due cause di opposizione a cartella siano state successivamente riunite alla causa pendente sul verbale ispettivo). i Il primo motivo è inammissibile, in quanto la società ricorrente non riporta dove e quando abbia sollevato tale censura nel corso dei giudizi di merito (art. 366 secondo comma n. 4 c.p.c.) come confermato dalla stessa Corte d'appello alla p. 4 della sentenza impugnata, così che la questione appare sollevata per la prima volta - è ciò non è consentito -nel presente giudizio di legittimità. La società ricorrente si era, infatti, difesa nel corso dei giudizi di merito insistendo per la validità del contratto a progetto (avendo, a suo avviso, i giudici errato nel valutare il materiale istruttorio). Il secondo motivo è inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, "La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente"(Cass.n. 30592/17, conforme Cass. n. 14459/21). Nel caso di specie, raccoglimento della sola domanda proposta dalla società ricorrente di illegittimità delle iscrizioni a ruolo esattoriale operata dagli Enti previdenziali, ha portato alla compensazione parziale delle spese di giudizio, nella misura che la Corte d'appello ha ritenuto congrua (in particolare, in ragione di un terzo: cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre accessori di legge, sia nei confronti dell'Inps che dell'Inail. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. C