CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 34827/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12602/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e, a seguito di scissione parziale del 29.3.2023, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].– società di locazione finanziaria per azioni ─ in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Cagliari ─ Sezione distaccata di Sassari ─ n. 387 /20 2 2 , pubblicata i n data 1° dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la mancata previsione, nel contratto di leasing, di un tasso convenzionale e,comunque, la nullità dello stesso perchéindicizzato in base all’Euribor. Chiedeva che venisse accertato che il contratto non conteneva l’indicazione di un tasso nominale o di mora e, che per l’effetto, venisse applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b .; in via subordinata, che venisse dichiarata la erroneità della quotazione dell’Euribor dal mese di settembre 2005 al mese di maggio 2008, in conformità alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazionedelle somme dovute alla concedente a titolo di interessi dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2009 e, per l’effetto, che venissero imputa te a capitale le somme indebitamente pagate dall’utilizzatore con ricalcolo del piano di ammortamento e della somma residua dovuta a fine contratto quale opzione di acquisto di cui all’art. 6 del contratto; in via ulteriormente subordinata, insisteva per la condanna della convenuta al la restituzione delle somme indebitamente pagate dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2009. Disposta la c.t.u. contabile, il Tribunale di Sassari rigettava le domande. 2. Siffatta sentenza, impugnata da P .[OSCURATO:SOCIETA]. è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. In sintesi, la Corte territoriale ha reputato che la società utilizzatrice fosse stata posta in grado di conoscere il tasso di interesse annuale applicato al contratto di leasing, calcolato sulla base di un indice di attualizzazione, e, dunque, il costo del finanziamento, e, pur avendo ritenuto, in linea generale, che fosse invalida la clausola contrattuale che recepiva il parametro Euribor nel periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008, perché frutto di una condotta posta in essere in violazione della normativa antitrust, ha rigettato la domanda di restituzione delle somme, avanzata dalla utilizzatrice, rilevando che non era ‹‹ stato possibile verificare in concreto se fosse stata eseguita un’indicizzazione›› 3. [OSCURATO:SOCIETA]e, a seguito di scissione parziale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della decisione d’appello. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, l e ricorrent i dedu cono , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione degli artt. 1284 c.c. e 1346 c.c.; violazione dell’articolo 117 t.u.b. – mancata indicazione del tasso di leasing nel contratto del 16/1/2006›› ed attingono la decisione gravata là dove rigetta le doglianze sollevate in ordine alla mancata indicazione del tasso di leasing e di quello nominale. Deducono di avere stipulato, in data 16 gennaio 2006, un contratto di leasing per euro 3.300.000,00, che prevedeva quali condizioni un canone iniziale di euro 330.000,00, n. 179 canoni mensili di euro 18.284,00, da corrispondere in via anticipata dal 1° marzo 2006 al 1° gennaio 2021 , ed un canone finale in caso di acquisto del bene, pari ad euro 990.000,00; tale autonomo contratto, che non indicava un tasso, era stato oggetto di revisione in data 16 febbraio 2006, per cui doveva ritenersi che fino a tale data non fosse stato pattuito né il tasso leasing, né quello nominale, che avrebbe dovuto essere indicato in base alla legge n. 154/1992 ed alla Direttiva del Consiglio 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; inoltre, idocumenti richiamati quali allegati al contratto (“A” condizioni generali; “B” condizioni particolari e “C” variazioni di tasso), essendo stati sottoscritti solo in data 16 febbraio 2006, non facevano parte del contratto del 16 gennaio 2006,che avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarato nulloper omessa indicazione del tasso di leasing. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. Dalla stessa illustrazione del motivo si evince che la scrittura del 16 gennaio 2006, rimandando ai suoi allegati, sottoscritti alla data del 16 febbraio 2006, non costituisce contratto autonomo e non può essere presa in esame separatamente dai documenti denominati “Condizioni generali”, “Documento di sintesi” e “variazioni di tasso”, stante l’intimo collegamento che unisce tutti gli atti che vanno a regolamentare nel loro insieme un’unica operazione di leasing. L’unitarietà della operazione, d’altro canto, spiega perché la scrittura del 16 gennaio, regolando solo la fase iniziale , ossia quella avente ad oggetto l’acquisto del bene oggetto di locazione e la sua messa a disposizione per un tempo determinato, prevedesse solo alcune condizioni, ossia il canone iniziale, il numero dei canoni ed il relativo importo mensile, nonché il canone finale per il caso di acquisto del bene, mentre tutte le altre condizioni economiche del contratto (quali i costi, gli oneri ed il meccanismo di indicizzazione) trovavano una loro specifica regolamentazione nei documenti sottoscritti il 16 febbraio 2006. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la scrittura del 16 gennaio 2006 ed il piano di finanziamento del 16 febbraio 2006 facessero parte di ‹‹un unico e articolato accordo negoziale volto alla regolamentazione delle condizioni regolanti il leasing››, posto che‹‹il primo atto richiamava un successivo att o per l’esplicitazione del tasso››, e che l’utilizzatore dalla complessiva lettura di tutti i documenti fosse stato posto in grado di conoscere il tasso di interesse applicato al contratto di leasing e, quindi, il costo dell’operazione. Avendo la Corte accertato la determinabilità del tasso di leasing, non sono configurabili i vizi contestati con il mezzo di impugnazione in esame. 2. Con il secondo motivoè dedotta la ‹‹violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 1284 c.c.; violazione dell’articolo 117 tub – violazione della legge 154/1992 e della Dir. 89/646/CEE – mancata indicazione del tasso nominale in tutti i contratti intercorsi››, per avere la sentenza impug nata ritenuto necessaria la sola indicazione del tasso leasing. Sostengono, nello specifico, che il “tasso leasing è un quid pluris richiesto dalla Banca d’Italia a partire dal 25/7/2003, che non può di certo mediante le proprie norme regolamentari derogare alla necessaria indicazione del tasso nominale, che è altra cosa rispetto al tasso leasing”,e che la omessa pattuizione del tasso, che costituisce elemento necessario del contratto, impone la irrogazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 117 t.u.b. Aggiungono che con le successive Istruzioni per la trasparenza del 29 settembre 2009,la Banca d’Italia ha precisato che “per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione”, in tal modo riconoscendo che, quanto meno fino alla data del 29.9.2009, doveva essere indicato il TAN, come previsto dall’art. 4 della legge n. 154/1992 per tutti i contratti. La mancata indicazione nel contrattodel tasso di interesse nominale, diverso dal TIR, ad avviso delle part i ricorrent i , impone l’applicazione del tasso minimo dei BOT dei 12 mesi precedenti, a nulla rilevando che il tasso nominale possa essere calcolato dall’utilizzatore in base all’importo finanziato, alla prima rata, a quelle periodiche ed a quella finale, dovendo essere tutelata la trasparenza dei contratti. 2.1. La censura è infondata. 2.2.In linea generale, va premesso che i l tasso contrattuale delle operazioni di leasing viene individuato dalla Banca d’Italia - nelle Disposizioni di Vigilanza, poi trasfuse nelle norme di Trasparenza del 25 luglio 2003 e nel successivo aggiornament o del 29 luglio 2009 – nel TAE ([OSCURATO:PERSONA]), altrimenti denominato TIR ([OSCURATO:PERSONA] di Rendimento), cioè il tasso composto annuo che eguaglia il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) ed i pagamenti corrisposti nei distinti canoni, compreso il prezzo del riscatto. Il T.I.R. si distingue dal T . A . N . , c he costituisce il parametro annuale impiegato nell’algoritmo di calcolo relativo al periodo di maturazione degli interessi; essendo un tasso nominale, il T.A.N. non tiene conto del tipo di rateizzazione, tant’è che la sola ipotesi in cui il T.A.N. coincide con il tasso reale degli interessi è quella in cui il pagamento degli interessi abbia luogo una tantum a fine anno insieme con la restituzione totaledella somma capitale. Tale distinzione, come affermato da questa Corte con la pronuncia n. 12889/2021, è “indiscutibile”, non tenendo conto il T.A.N. – nella diversa modalità di impiego ─ della cadenza infrannuale dei canoni che trova, invece, riscontro nel T.I.R. 2.3. La discrasia tra T.I.R. e T .A.N. è stata tenuta ben presente dalla Corte d’appello, che ha richiamato, a pag. 6 della motivazione , le Istruzioni della Banca d’Italia, sottolineando che esse esigono l’obbligo di indicare il cd. tasso leasing nei contratti, come quello in esame, stipulati in data successiva al 1° ottobre 2003 e che “la coincidenza tra il tasso leasing ed il TAN può aversi nell’unico caso in cui il piano finanziario preveda il pagamento di un’unica somma annuale”; facendo, poi, espresso riferimento alle risultanze della espletata consulenza tecnica, ha posto in rilievo che l’ausiliario ha determinato il T.A.N. ed ha calcolato il T . I . R . del contratto in misura pari a 4,2251%, sostanzialmente coincidente con il tasso leasing (arrotondato a 4,23%) indicato nel documento di sintesi. 2.4. Diversamente da quanto si assume da parte ricorrente, è, quindi, del tutto irrilevante che, nella specie, il contratto non recasse l’indicazione del T.A.N., emergendo dalla sentenza che il contratto recava comunque l’indicazione del tasso di leasing e che la società utilizzatrice, sulla base dei parametri evidenziati in contratto, fosse stata posta in condizione di conoscere il tasso di interesse in concreto applicato. Difatti, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente, ai fini del rispetto delle disposizion i normativ e richiamat e da lla ricorrent e con i l mezzo in disamina , la circostanza che , a fronte della specifica indicazione di tutte le componenti del contratto, il tasso fosse determinabile, come appurato dal c.t.u., così escludendo che fosse riscontrabile ‹‹la mistificazione del tasso operata dalle società di leasing che fanno ricorso alla mera enunciazione del TAN, che, riportato ad anno, non consente di ricostruire l’effettivo costo mensile dell’operazione››. Sul punto, il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei costante orientamento di questa Corte secondo il quale l’assenza di indicazione del TAN non può determinare le conseguenze giuridiche invocate dalle parti ricorrenti e la violazione delle norme evocate, il contratto di leasing dovendo ritenersi rispettoso dell’art. 117 t.u.b. se il tasso di leasing nello stesso indicato sia determinabile per relationem e potendo la violazione di tale ultima disposizione, con conseguente applicazione del relativo comma 7, sussistere solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito oppure se la relativa pattuizione rappresenti un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso. Questa Corte già con l’ordinanza del 26 giugno 2019 n. 17110, nella vigenza del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, ha spiegato che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, e che in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. Si è chiaritoche tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 t.u.b. ─ non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca ─oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. È evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass., sez. 3, 19/05/2010, n. 12276). La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude dunque l'irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (v. Cass., sez. 1, 26/06/2 019 n. 17110; Cass. , sez. 3, 26 /06/ 2019, n. 16907) , sempre che esso sia determinabile con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (Cass., sez. 3, 15/11/2024, n. 29530). Come è stato ribadito ancora di recente: ‹‹Nei contratti bancari, l’obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall’art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s’intende assolto a norma dell’art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca›› (v. Cass. , sez. 1, 27/02/2024, n. 5151; Cass., sez. 1, 13 /06/ 2024, n. 16456 ; Cass., sez. 3, 10/01/2025, n. 711). Deve, pertanto, ritenersi che il T.A.N. del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta degli altri valori riportati nel contratto (cfr. in tal senso anche Cass. , sez. 1, 15/05/2024, n. 13556), sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., sez. U, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi. La sentenza impugnata a tali principi si è attenuta e sfugge, pertanto, a tutte le censure ad essa rivolte con il motivo in esame, non essendo ravvisabile neppure la contestata violazione dell’art.1284 cod. civ., in quanto il T.I.R. calcolato dal c.t.u., come accertato dai giudici d’appello,è, nella sostanza, coincidente con quello indicato dal contratto, cosicché non può dirsi assente la pattuizione in forma scritta, che è richiesta nel caso in cui il tasso previsto sia superiore a quello legale. 3. Con il terzo motivo, deducendo la ‹‹ violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1284, 1346 e 1418 cod. civ.; violazione dell’art. 117 t.u.b. – errata indicazione del tasso leasing e conseguente indeterminatezza delle condizioni contrattuali››, le ricorrenti impugnano la sentenza gravata per avere ritenuto insussistente un contrasto tra il tasso indicato e quello reale dovuto in funzione delle rate. Precisanoche il tasso leasing (4,23%) indicato nel documento di sintesi diverge da quello da applicare (4,2251% accertato dal c.t.u.) affinché secondo gli altri parametri indicati in contratto il debito possa risultare estinto a fine ammortamento, ed assumono che, applicando il tasso leasing come da contratto, il piano finanziario non si chiude a zero; contestano pure che po tesse indicarsi un tasso di interesse approssimandolo alla seconda cifra decimale, richiamando, sul punto, la circolare n. 248/2002 della Banca d’Italia, che prevede che “i tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando la quinta cifra decimale se pari o inferiore a 5”. Il motivo è inammissibile, sia perché investe questioni meramente fattuali,sia perché difetta l’interesse ad impugnare. Nella specie, effettivamente il c.t.u. ha accertato che il tasso in concreto applicato diverge, sia pure in minima parte, da quello indicato in contratto, ma le ricorrenti non hanno specificato quale risultato pratico favorevole potrebbero conseguire attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, considerato che, per un verso, il tasso applicato dalla concedente non supera quello indicato in contratto, ma è anzi ad esso inferiore, e che, per altro verso, il piano finanziario, applicando il tasso del 4,2251% conteggiato dal c.t.u., si chiude a zero. A tanto deve aggiungersi che neppure emerge dalla sentenza impugnata che le odierne ricorrenti abbiano, con l’atto di appello, formulato specifico motivo di gravame volto a censurare le risultanze della disposta c.t.u. contabile. Né argomenti a sostegno della censura possono trarsi dalla circolare della Banca d’Italia n. 248/2002, invocata dalle ricorrenti, trattandosi di atto non avente natura normativa. 4. Con il quarto motivo,deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, pur accertando la nullità della clausola contrattuale che recepisce l’Euribor nel periodo 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, non avrebbe proceduto alla “riclassificazione del rapporto”, stante l’incompletezza della documentazione versata in atti, ed avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande sub. 4) e 5) di cui alle conclusioni rassegnate in appello, concludendo per il rigetto della domanda di ripetizione. 4.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati. 4.2. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass.,sez. 2, 0 4 /10/ 2011, n. 20311; Cass. , sez. 1, 20/09/2013, n. 21612; Cass., sez. 1, 11 /09/ 2015, n. 17956 ; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718; Cass., sez. 5, 0 6 / 12 / 2017, n. 29191) , e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass.,sez. 3,13/10/2017, n. 24155; Cass., sez. 2, 26/09/2024, n. 25710 ) . Ebbene, la Corte d’appello ha evidenziato la mancanza di prova che in corso di rapporto fosse stata applicata una variazione al canone pagato e, quindi, che la clausola di indicizzazione Euribor avesse trovato concreta attuazione, in difetto di riscontro documentale che avrebbe dovuto essere fornito mediante la produzione delle fatture e delle note di credito emesse dalla concedente; ha spiegato che il c.t.u. nominato aveva fatto rilevare che tali ultimi documenti, come pure l’estratto conto, non erano stati versati agli atti di causa e che tanto aveva impedito di verificare se fosse stata eseguita un’indicizzazione. Da tale premessa ha fatto discendere come inevitabile conseguenza che ‹‹ le differenze fra gli importi addebitati a titolo di interessi nel piano finanziario e quelli ricalcolati al tasso sostitutivo (rectiusal tasso legale) sono ricollegabili all’indicizzazione Euribor soltanto in via ipotetica e non sono pertanto suscettibili di ripetizione da parte dell’utilizzatore››. Anche se nella motivazione si è fatto espresso riferimento alla sola domanda di ripetizione d’indebito, è del tutto evidente che la impostazione logico - giuridica della sentenza, che poggia sulla mancanza di prova dell’applicazione della clausola di indicizzazione, impone di ritenere che, implicitamente, sia stata disattesa anche la domanda dell’odierna ricorrente volta ad ottenere il ricalcolo del piano finanziario, quale diretta conseguenza della ritenuta nullità della clausola di indicizzazione. Neanche può condividersi l’assunto di partericorrente secondo il quale la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dell’art.2697 cod. civ. Sul punto è sufficiente osservare che la prova dell’applicazione della clausola di indicizzazione grava v a sulla utilizzatrice, integrando presupposto (o fatto costitutivo) della domanda di ricalcolo del piano finanziario e di q uella di ripetizione di indebito; difatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. Sez. 3, 12/06/2020, n. 11294; Cass., sez. 3, 23/11/2022,n. 34427). Non avendo le ricorrenti assolto tale onere, le domande proposte in via subordinata non potevano che essere respinte. 5. All’inammissibilità ed al rigetto dei motivi segue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.0 00,00 per onorari ) , oltre a spese generali a accessori di legge , in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della suss