CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 03859/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
po.,;:t.,:::.0 nucc unioni [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]', avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 17/04/2023. Rilevava il collegio che all'atto di gravame deposit6to in data 29/09/2023 non era allegato specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia deila sentenza di primo grado come previsto dall'art. 581, cornuta 1 quatef cod. proc, pen. e neppure atto di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della nucificazioi del decreto di cita/ione a giudizio ichiesto dall'art. 581 cornrna i. er cod. pnoc. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite i difens.., di hdacia articolando un unico motivo con cui si deduce error in procedenoo scA.to profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, coa. proc. peri. in relazione all'art. 42.0, comma 2-ter, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che con la sentenza impugnata è i.;tato inammissibile l'appello dall'imputato poiché privo dello specifico iviantiato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza con relativa dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, come previsto dall'art. 581, coniiiniia cod. proc. pen. Tale disposizione non è tuttavia applicabile nei caso in esame essendo stato Ar110Hini giudicare con rito abbreviato da lui richiesto con procura speciale rilasciata ai proprio difensore ( allegato n. 1 al ricorso). Antonini nei giudizio di primo grado, concluso con sentenza ern:zs...,4 dell'art. 442 cod, proc pen a doveva quindi considerarsi presente come or ,[,:tsro dai disposto di cui all'art. A20, comma 2-ter, codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] L'il ricorso è inammiasibile, per carenza di interesse. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile 1..i.iroposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale d, Mon/a in data 17/04/2023 sotto due diversi profili e cioè, da un lato, per la mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia di primo grKio, come previsto dall'art. 581, comma i quater, cod. proc, peri, e dall'altro, per mancato deposito, unitamente all'atto di appello presentato in data 29/00/2023, di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazic.)ne a CliUdi210 a se.,Tis: dell'art. 581, comma i -ter, cod. proc. per;..Il presente ricorso censura, con deduzioni peraltro corrette, solo parco profilo sui quale si fonda la deciaratoria di inammissibilita pronunciata dalla Corte territoriale e cioè quello relativo all'assenza di specifico mandato ad sentenza di primo grado. Non è stato articolato, invece, motivo di ricorso rispetto ai secondo pronio cioè la mancata &legazione all'atto di appello di dichiarazione o elezione di domicilio. Con riferimento a tale specifico aspetto la statuizione di inannínisaibiiita corretta alla luce dei principi affermati nella recente pronuncia a Se2k)iii Unite adottata nel processo n. 6578/2024 RG (udienza 24 ottobre 2024) secondo Cli! "io disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 -Ler, cod. proc. pen. - abrogate d alla legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad appiicarsi alle impugnazionl pfoposte sino al 24 agosto 2024; la previsione di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. peri. deve essere interpretata nel senso che e sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una i_ceriente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione ne! fscioio processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca ndividuozan dei' go in cui eseguire la notificazione". L'esame dell'atto di appello (depositato in data 29 settembre ()risente di apprezzare che il ricorrente non aveva effettivamente allegato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, nè aveva richiamato precedenti c6n o zio o elezioni in tal senso. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, rue, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procescuai e , valut ati i prcflb di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità eine ,e dai ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento precessuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa CiE-7' Così decis