CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13771/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1114/2022,depositata il 14/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026Il Prefetto di Brindisi notificava ordinanza ingiunzione alla [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legalerappresentante, con la quale era stata irrogata sanzioneamministrativa per violazione dell'art. 2, legge 15 dicembre 1990, n.386 (emissione di cinque assegni a vuoto) per l’importo complessivo di€. 6.000,00, con contestuale sanzione accessoria consistente neldivieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi, a decorrere daltrentunesimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame avverso la sentenza con la quale ilGiudice di Pace di Brindisi aveva rigettato l’opposizione da lui propostaavverso l’ordinanza ingiunzione.Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1114/2022, ha accoltol’appello.A sostegno della sua decisione, osservava il secondo giudice chedalla documentazione prodotta in giudizio risultava che la bancatrattaria aveva notificato il preavviso di revoca ex art. 9-bis legge n.386 del 1990 solamente alla società Tecnogal – [OSCURATO:SOCIETA]., e nonanche al [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legale rappresentante, il quale -in difetto di tale notificazione - non era stato posto nelle condizioni diesercitare la facoltà prevista dall’art. 8 della medesima legge(pagamento tardivo dell’assegno scoperto). Precisava il Tribunale cheil comma 4 del citato art. 8 prevede l’improcedibilità del procedimentosanzionatorio, in pendenza del termine di cui al comma 1: termine che,per quanto sopra detto, pur dovendo essere computato «dalla data discadenza del termine di presentazione del titolo» non poteva decorrerein difetto di notifica del preavviso di revoca ex art. 9-bis.La suddetta sentenza viene impugnata per la cassazione dallaPrefettura di Brindisi, e il ricorso affidato a due motivi.Numero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. In relazione all’eccezione di nullità della notifica del ricorsoproposta dal controricorrente, in quanto avvenuta presso la sede diresidenza della parte (giustificata dalla Prefettura in assenza di elezionedi domicilio nella procura dell’atto di appello) e presso la cancelleriadella Corte di Cassazione (v. controricorso pp. 6-9), il Collegio rileva invia preliminare che la supposta invalidità della notificazione è statasanata ex tunc dalla costituzione del controricorrente, che hadeterminato il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art.156, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, n. 8919 del 2025; Sez. 2,n. 27900 del 2024; Sez. 5, Sentenza n. 12411 del 15.04.2022; Cass.11466/2020; Cass. 5734/2011).Tanto chiarito, è ora possibile passare allo scrutinio dei mezzi diimpugnazione.2. Con il primo motivo si deduce difetto assoluto di motivazione.Motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod.proc. civ. Si lamenta l'assenza di motivazione nella parte in cui ilsecondo giudice ha affermato che, anche nell'ipotesi di emissione diassegni senza provvista, al difetto di notifica del preavviso di revocasegue l’improcedibilità del procedimento sanzionatorio.2.1. Il motivo non merita accoglimento.La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il viziodenunciato ricorre quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Cass.Numero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026Sez. 3, n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA]. U, n.2767 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 6758 del01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, n. 13977 del 23/05/2019,Rv. 654145; Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526).Nel caso di specie tale vizio non può essere rilevato, atteso chenella sentenza impugnata il Tribunale ha motivato la sua decisione sultema dell’improcedibilità del procedimento sanzionatorio in assenza dicomunicazione del preavviso di revoca, spiegandone le ragioni (v.sentenza p. 3, 3° capoverso).3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1, 2, 5, 8 e 9-bis della legge n. 386 del 1990, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che ilpreavviso di revoca di cui all'art. 9-bis legge n. 386 del 1990 risultanecessario soltanto per l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 1della medesima legge (emissione di assegno senza autorizzazione), eche comunque chi emette assegni senza provvista va sanzionato aprescindere dall’eventuale revoca dell’autorizzazione.Inoltre, il divieto di emettere assegni per mesi 24 nulla ha a chevedere con il preavviso di revoca: detto divieto viene, infatti, impostodalla Prefettura a titolo di sanzione amministrativa accessoria ai sensidell'art. 5, comma 2, seconda parte, legge n. 386 del 1990.3.1. Il motivo merita accoglimento nei limiti di quanto di seguitoesposto.L’art. 9-bis recita: «1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto oin parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica altraente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbiafornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo saràiscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data glisarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con laNumero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza delmedesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tuttii moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali cheli hanno rilasciati».Non vi è, quindi, alcun dubbio che il preavviso di revoca sia riferitoproprio alla fattispecie – come quella di cui si discute – di emissione diassegno senza provvista, ex art. 2 legge n. 386/1990, non già - comepure predicato in ricorso – alla fattispecie dell’assegno emesso senzaautorizzazione, ex art. 1 della medesima legge.Si tratta di un meccanismo che impone al trattario un obbligo dicomunicazione dei termini di pagamento tardivo, atto ad incoraggiareil traente ad impegnarsi a fornire la provvista nei termini consentiti.La funzione «virtuosa» e di impulso di tale comunicazione èulteriormente confermata dal comma 5 dell’art. 9-bis, che pone a caricodel trattario - che non abbia effettuato la comunicazione nei 10 giorniprescritti - l’obbligo di pagare gli assegni emessi dal traente dopo taledata e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca oè insufficiente la provvista, nel limite di venti milioni di vecchie lire perogni assegno.Ora, un’interpretazione del dettato normativo che escludesse lanecessità di dare la comunicazione prescritta dalla legge anche a coluiche è autorizzato ad emettere assegni e sia stato in concreto il soggettoche ha emesso l'assegno in questione, risulterebbe non conforme aldettato costituzionale, non ponendo concretamente il traente nellecondizioni di conoscere che si sta maturando il termine perl'integrazione di tutti i presupposti necessari per dar luogo, nei suoiconfronti, ad una sanzione amministrativa, anche di un certo rilievo(Cass. Sez. 2, n. 24724 del 02/12/2016, Rv. 642078 - 01).Numero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026Tanto si ricava anche da quanto argomentato dalla sentenza dellaCorte costituzionale richiamata in ricorso (Corte cost. n. 50 del11/02/2011): pur essendosi pronunciata nel senso dell’inammissibilitàdella questione di costituzionalità degli artt. 8-bis e 9-bis legge n.386/1990, la Consulta ha precisato che il quadro normativo diriferimento non permette in alcun modo di affermare che lacomunicazione in oggetto non debba essere fatta comunqueall’emittente dell’assegno, anche qualora si tratti di soggetto diversodal titolare del conto.I rilievi che precedono, a un attento esame, lasciano aperta laquestione se, in ipotesi di conto corrente intestato a una società, siaeffettivamente richiesta, nei confronti del legale rappresentante che haemesso l’assegno, una comunicazione ulteriore e autonoma rispetto aquella fatta nel domicilio dalla correntista al momento della conclusionedella convenzione di assegni, come ha ritenuto la sentenza impugnatasenza tuttavia curarsi di coordinare tale affermazione con la previsionedi legge dell’art. 9-bis l. n. 386 del 1990, secondo la quale «all’attodella conclusione di convenzioni di assegno il cliente elegge domicilioai fini delle comunicazioni previste dall’articolo 9-bis». Tuttavia,l’approfondimento di tale questione si rivela a priori superfluo, perché,nel caso di specie, si discute delle sanzioni previste dall’art. 2 dellalegge n. 386 del 1990. Come già chiarito da questa Corte, in virtù delcombinato disposto di cui agli artt. 2, 8 e 8-bis, L. 386/1990 lasussistenza dell'illecito costituito dall'emissione di assegno che rimangaimpagato per difetto di provvista risulta del tutto indipendente dallatrasmissione del preavviso di revoca ex art. 9-bis, risultando esclusasolo nell'ipotesi, contemplata dall'art. 8, in cui "il traente, entrosessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione deltitolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penaleNumero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazioneequivalente"; diversamente la ricezione medesima costituisce invecepresupposto per la sussistenza della violazione di cui all'art. 1, alla lucedel disposto di cui agli artt. 9 e 9-bis, L. 386/1990 (Cass. n. 6431/2023cit.). D’altronde, il precedente di questa Corte richiamato dallasentenza impugnata considera «l'obbligo del trattario di comunicareanche al delegato di traenza, che abbia emesso l'assegno, il preavvisodi cui all'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990[...] presupposto necessarioper l'eventuale sanzione di cui all'art. 9 della detta l. n. 386 del 1990,ove non intervenga il pagamento nel termine previsto» (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 24724 del 02/12/2016, Rv. 642078 - 01). Nello stessosenso Corte cost. n. 50 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel ritenere inammissibile laquestione di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis dellalegge 15 dicembre 1990, n. 386, rimprovera al giudice remittente dinon tenere «in alcun conto le condizioni cui la revoca è subordinata, lequali da un lato prevedono che all’atto della conclusione di convenzionidi assegno il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previstedall’articolo 9-bis – ossia proprio quelle relative all’avviso per evitare lesanzioni (art. 9-ter della legge n. 386 del 1990) – e dall’altro lacomunicazione del preavviso di revoca al domicilio eletto dal traente e,quindi, anche al rappresentante della persona giuridica che abbia persotale qualità (art. 9-bis della legge n. 386 del 1990)»Occorre infatti considerare che, nel sistema delineato dalla leggein esame, la condizione di procedibilità del procedimentoamministrativo di irrogazione delle sanzioni è rappresentata dallascadenza del termine di 60 giorni dalla data prevista di presentazionedel titolo, non già dalla comunicazione del preavviso a cura dellaPrefettura. Infatti, la conseguenza del fatto che la notifica del preavvisodi revoca sia avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla presentazioneNumero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026del titolo al pagamento (ovvero non sia avvenuta affatto, come nel casodi specie) è quella prevista dal comma 5 dell’art. 9-bis, ossia che «iltrattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo taledata e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca oè insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogniassegno» (Cass. Sez. 2, n. 20514 del 29/09/2020, Rv. 659194 – 01).Tale ultima circostanza produce un solo ulteriore effetto, ai sensidell’art. 9-bis, comma 3, ossia «congelare» l’iscrizione al CAI e larevoca dell’autorizzazione ad emettere assegni previsteanticipatamente dall’art. 9-bis, comma 3, non avendo avuto il traente,o il suo delegato, comunicazione della possibilità di pagamento tardivoex art. 8. Iscrizione al CAI e revoca delle autorizzazioni che, comunque,si verificheranno automaticamente, ex art. 9, comma 2, lett. b) ecomma 3, decorso il termine stabilito dall'art. 8 senza che il traenteabbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento.3.2.1. In sintesi, il quadro normativo definito dalla violazione di cuiall’art. 2 legge n. 386 del 1990 consiste di due distinte fasi.Una prima fase prende avvio dal momento stesso in cui il trattariorifiuta il pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto diprovvista, durante la quale – purché via sia stata comunicazione delpreavviso di revoca nei 10 giorni dalla presentazione dell’assegno – iltraente (o il delegato di traenza) viene iscritto nell’archivio CAI nei 10giorni successivi alla comunicazione, con revoca di ogni autorizzazionead emettere assegni (art. 9-bis, comma 1 secondo inciso, comma 3).Tale prima fase, che si può definire di intervento «preventivo», ècaratterizzata dall’automatismo delle sanzioni irrogate per legge,(segnalazione al CAI se non già avvenuta nei 10 successivi allacomunicazione del preavviso di revoca; revoca di ogni autorizzazionead emettere assegni; divieto, della durata di sei mesi, per qualunqueNumero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con iltraente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizionenell'archivio: art. 9, commi 2 lett. b, 3 e 4), che si consolida trascorsoinutilmente il termine concesso dalla legge (art. 8, comma 1) per ilpagamento tardivo, a prescindere dall’importo degli assegni «scoperti»e con termini di durata dei divieti predeterminata dalla legge (sei mesidall’iscrizione nell’archivio, prima che il traente sia autorizzatoall’emissione di nuovi assegni, o prima della stipula di nuoveconvenzioni di assegno).Nella seconda fase prende avvio il procedimento per l’applicazionedelle sanzioni amministrative (art. 8, comma 4), e sia apre dalmomento in cui, trascorso inutilmente il termine di 60 giorni per ilpagamento tardivo, il Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno(art. 4) applica le sanzioni amministrative principali (art. 2, commi 1 e2), nonché quelle accessorie (art. 5); tra queste, il divieto di emettereassegni bancari e postali, a conferma e proseguimento di quanto giàavvenuto automaticamente nella prima fase.Tale seconda fase, prettamente sanzionatoria e con finalitàdeterrente, è caratterizzata da modalità di irrogazione delle sanzioni,principali e accessorie, che dipendono, a discrezione del Prefetto,dall’importo dell’assegno (ovvero di più assegni emessi in tempiravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria), ai sensidell’art. 5, comma 1, secondo inciso (5 milioni di vecchie lire), nei limitidi durata ma entro il delta imposto dalla legge (2-5 anni: art. 5-bis,comma 4), tenendo conto della gravità dell'illecito e dell'importodell'assegno o degli assegni emessi (art. 5-bis, comma 5).3.3. In definitiva, il difetto di notifica del preavviso di revoca ex art.9-bis non determina, come affermato in sentenza, la non decorrenzadei termini di computo dei 60 giorni ai fini della scadenza del termineNumero registro generale 25964/2022Numero sezionale 371/2026Numero di raccolta generale 13771/2026Data pubblicazione 12/05/2026di pagamento tardivo e, quindi, l’improcedibilità del procedimentosanzionatorio (v. sentenza p. 3, 3o capoverso). Essa determina,piuttosto, l’insorgere dell’obbligo in capo al trattario di pagare gliassegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivoalla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nellimite di €. 10.329,14 per ogni assegno; nonché la posticipazionedell’iscrizione al CAI e della revoca dell’autorizzazione ad emettereassegni al momento in cui siano scaduti inutilmente i 60 gg concessiper il pagamento tardivo dell’assegno scoperto.4. In conclusione, accolto il secondo motivo, rigettato il primo, lasentenza deve essere cassata e la causa al Tribunale di Brindisi, inpersona di diverso magistrato, il quale si atterrà a quanto sopraesposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo delricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, rinvia la causa al Tribunale di Brindisi in persona didiverso magistrato, che si pronuncerà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco