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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11748/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2581/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce pubblicata il 24 ottobre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, in base al quale venivano recuperati a tassazione i movimenti bancari non giustificati in sede di contraddittorio con l’amministrazione, risultati non congrui rispetto alle propria dichiarazione.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, Oggetto: Tributi - Processo - Motivazione apparente riducendo sia i prelevamenti che i versamenti ritenuti dall’ufficio non giustificati.

La CTR respingeva l’appello dell’Agenzia.

L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente.

1.1. Il motivo è fondato.

La motivazione può dirsi parvente allorché essa, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, eventualmente anche a causa di invincibile contraddizione interna al percorso argomentativo.

Nella specie i giudici d’appello, dopo aver vanamente riportato la fase amministrativa del contenzioso, si limitano ad un’acritica adesione alla decisione di primo grado, addirittura solo richiamando l’esame della documentazione fatto dai primi giudici senza neppur dar atto di aver autonomamente proceduto alla relativa disamina, e concedendo a tale decisione il suggello della giustizia ed equità, senza specificare le ragioni della prima e la fonte del potere di decidere ex bono et aequo.

Dunque, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata per difetto dell’essenziale requisito della motivazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2581/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce pubblicata il 24 ottobre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, in base al quale venivano recuperati a tassazione i movimenti bancari non giustificati in sede di contraddittorio con l’amministrazione, risultati non congrui rispetto alle propria dichiarazione. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, Oggetto: Tributi - Processo - Motivazione apparente riducendo sia i prelevamenti che i versamenti ritenuti dall’ufficio non giustificati. La CTR respingeva l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione può dirsi parvente allorché essa, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, eventualmente anche a causa di invincibile contraddizione interna al percorso argomentativo. Nella specie i giudici d’appello, dopo aver vanamente riportato la fase amministrativa del contenzioso, si limitano ad un’acritica adesione alla decisione di primo grado, addirittura solo richiamando l’esame della documentazione fatto dai primi giudici senza neppur dar atto di aver autonomamente proceduto alla relativa disamina, e concedendo a tale decisione il suggello della giustizia ed equità, senza specificare le ragioni della prima e la fonte del potere di decidere ex bono et aequo. Dunque, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata per difetto dell’essenziale requisito della motivazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite del gi
Sentenza Cassazione n. 11748/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris