CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38971/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Asti resa ad esito di giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) art. 628, comma primo cod. pen.; capo b) art. 110, 628 comma secondo e terzo, n. 3 quinquies cod. pen.; capo c) art. 582, 585, comma primo, in relazione all'art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen.; capo d) art. 337 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att.cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alle fattispecie d reato ascritte al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L'individuazione fotografica non poteva essere ritenuta elemento utile ad affermare la responsabilità dello Schillaci, così come non univoche si dovevano ritenere le immagini acquisite a seguito di video riprese di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata rilevata l'illegittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022; il ricorrente si trova nella oggettiva impossibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. Il primo motivo di ricorso si caratterizza per una sua evidente aspecificità e genericità, non confrontandosi adeguatamente con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha pienamene condiviso le argomentazioni spese anche dal giudice di primo grado nel ricostruire la responsabilità dell'odierno ricorrente per i delitti allo stesso ascritti. In sostanza il motivo di ricorso, con argomenti del tutto reiterativi, tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). In parrticolare, appare del tutto eccentrica la considerazione critica in ordine all'intervenuto riconoscimento del ricorrente, atteso l'espletamento di giudizio abbreviato e la considerazione di una serie di atti assolutamente univoci in tal senso. Si deve, quindi, sottolineare che ai sensi dell'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod.proc.pen., contenente, per l'appunto, la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o di cose, operata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 361, c.p.p., ovvero l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria anche di propria iniziativa, senza previa delega del pubblico ministero, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che ciò appare conforme al principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria (sancito dagli artt. poiché 55 e 348, c.p.p.), cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli,. Nel caso in esame sono stati legittimamente utilizzati gli elementi acquisiti al fascicolo per il dibattimento, comprese le video riprese, e la Corte di appello ha specificamente motivato in ordine al riconoscimento e alla diretta riferibilità al ricorrente dei fatti oggetto di imputazione. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico nella sua allegazione e formulazione quanto alla rilevanza della questione e, comunque, è manifestamente infondato, atteso che il procedimento era pendente in cassazione alla data del 30/12/2022. 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore