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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 31106/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 56, comma 3, cod.pen., è manifestamente infondato perché afferente a supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'11 luglio 2022 Il Consigliere ore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 56, comma 3, cod.pen., è manifestamente infondato perché afferente a supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2022 Il Consigliere ore I
Sentenza Cassazione n. 31106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris