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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 41875/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, in particolare, che con riferimento alla non imputabilità, la Corte territoriale ha rilevato che il motivo di gravame sul punto era generico, e comunque infondato, non essendo stati allegati elementi obiettivi idonei a fondare la tesi difensiva; manifestamente infondato, altresì, il motivo di ricorso concernente il decorso del termine di prescrizione: erra il ricorrente nell'individuazione dello stesso, in quanto sarebbe maturato successivamente alla adozione della decisione di secondo grado, ovverosia il 24.02.2022, e dunque irrilevante in presenza di ricorso inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, in particolare, che con riferimento alla non imputabilità, la Corte territoriale ha rilevato che il motivo di gravame sul punto era generico, e comunque infondato, non essendo stati allegati elementi obiettivi idonei a fondare la tesi difensiva; manifestamente infondato, altresì, il motivo di ricorso concernente il decorso del termine di prescrizione: erra il ricorrente nell'individuazione dello stesso, in quanto sarebbe maturato successivamente alla adozione della decisione di secondo grado, ovverosia il 24.02.2022, e dunque irrilevante in presenza di ricorso inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris