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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21415/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCENO' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. peri. e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 707 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che anche gli altri due motivi dedotti soltanto da [OSCURATO:PERSONA], relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttive di censure già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pagina 4 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCENO' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. peri. e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 707 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che anche gli altri due motivi dedotti soltanto da [OSCURATO:PERSONA], relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttive di censure già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pagina 4 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21415/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris