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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 46561/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 14 marzo 2022, il tribunale della libertà di Roma, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Viterbo del 15 febbraio 2022 che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo perché ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione quanto alla valutazione della gravità degli indizi in assenza di precisione e concordanza degli stessi, avuto riguardo alla possibilità che il reperto analizzato e sul quale era stato rinvenuto il DNA del [OSCURATO:PERSONA], fosse diverso da quello prelevato sul luogo di commissione della rapina, posto che la descrizione del mozzicone di sigaretta era differente in quanto, quello sottoposto ad analisi, era definito senza marca al contrario dell'altro prelevato sul posto, identificato come di marca MARLBORO. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. \\i .Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure .cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(per tutte v.

Cass. Sez.

U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (per tutte, Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828).

Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha proprio proceduto ad analizzare il complessivo quadro indiziario ed a confutare la tesi difensiva dell'avvenuta confusione dei reperti attraverso una motivazione logica e conducente a fronte della quale il ricorso ripropone la tesi dell'avvenuta confusione dei residui di sigaretta che appare una mera remota possibilità priva di concreto riscontro specifico a ciò non bastando la differente indicazione della marca della sigaretta analizzata.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA].

I nazio [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] - 7- — -DEPOSTFATO q\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 14 marzo 2022, il tribunale della libertà di Roma, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Viterbo del 15 febbraio 2022 che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo perché ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione quanto alla valutazione della gravità degli indizi in assenza di precisione e concordanza degli stessi, avuto riguardo alla possibilità che il reperto analizzato e sul quale era stato rinvenuto il DNA del [OSCURATO:PERSONA], fosse diverso da quello prelevato sul luogo di commissione della rapina, posto che la descrizione del mozzicone di sigaretta era differente in quanto, quello sottoposto ad analisi, era definito senza marca al contrario dell'altro prelevato sul posto, identificato come di marca MARLBORO. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. \\i .Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure .cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(per tutte v. Cass. Sez. U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha proprio proceduto ad analizzare il complessivo quadro indiziario ed a confutare la tesi difensiva dell'avvenuta confusione dei reperti attraverso una motivazione logica e conducente a fronte della quale il ricorso ripropone la tesi dell'avvenuta confusione dei residui di sigaretta che appare una mera remota possibilità priva di concreto riscontro specifico a ciò non bastando la differente indicazione della marca della sigaretta analizzata. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. I nazio [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] - 7- — -DEPOSTFATO q\
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