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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42875/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24361/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 20 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui non era stata provata la sussistenza, per avere escluso la configurabilità dell'ipotesi del fatto di lieve entità e per avere disatteso la richiesta delle attenuanti generiche e la sollecitata esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto fosse responsabile del reato contestato; perché, per la oggettiva gravità, i fatti non potessero considerarsi si scarsa offensività; e perché i precedenti penali e la propensione a svolgere in maniera continuativa attività delittuose fossero di ostacolo ad una rivisitazione delle scelte sul trattamento sanzionatorio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24361/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 20 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui non era stata provata la sussistenza, per avere escluso la configurabilità dell'ipotesi del fatto di lieve entità e per avere disatteso la richiesta delle attenuanti generiche e la sollecitata esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto fosse responsabile del reato contestato; perché, per la oggettiva gravità, i fatti non potessero considerarsi si scarsa offensività; e perché i precedenti penali e la propensione a svolgere in maniera continuativa attività delittuose fossero di ostacolo ad una rivisitazione delle scelte sul trattamento sanzionatorio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere ten