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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14543/2026

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nale di Sorveglianza di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 24 settembre 2025, harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui ilMagistrato di Sorveglianza di Messina, il 16 giugno 2025, ha respinto la richiesta diaffidamento in prova ai servizi sociali e ha applicato la detenzione domiciliare.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione, conresiduo di anni 1 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 D.P.R. 309/90 chenon rientra nel catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 678 comma 1-ter c.p.p., gli haconcesso in via provvisoria la misura alternativa della detenzione domiciliare.Avverso tale decisione la difesa ha proposto opposizione con cui ha chiestoapplicarsi definitivamente il più ampio beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.Prima del giudizio a cognizione piena che si instaura innanzi al Tribunale diSorveglianza, in seguito all’opposizione tempestivamente proposta, il difensore di fiducia delcondannato ha presentato istanza di rinvio per concomitante impegno professionale.Il Tribunale ha disatteso l’istanza ritenendo che le ragioni a sostegno del rinvio nonerano state né provate né documentate.All’esito dell’udienza il Tribunale ha confermato l’ordinanza opposta e ha ritenutonon concedibile la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.A fondamento del diniego, il giudice collegiale di sorveglianza ha esposto le ragioniper cui ha ritenuto di condividere le considerazioni esposte nel provvedimento oppostoquanto alla congruità della misura e, inoltre, ha evidenziato che queste erano confermate dalfatto che già in precedenza il ricorrente aveva usufruito del più ampio beneficio richiesto eche questo non aveva sortito effetto in quanto, come risulta dagli atti, lo stesso ha proseguitonella sua attività criminosa commettendo ulteriori e gravi illeciti, tra i quali si annoveranoanche recenti delitti in materia di stupefacenti, oltre che di armi e numerosi reati contro ilpatrimonio.In terzo luogo, il Tribunale di Sorveglianza ha ribadito che la misura dell’affidamentonon appare adeguata poiché [OSCURATO:PERSONA] ha operato in un contesto criminale ampio, ha avutorapporti e frequentazioni con soggetti pluripregiudicati e in occasione di una precedentescarcerazione (giugno 2020) ha acceso fuochi di artificio in corrispondenza dell’ingressoprincipale del luogo di detenzione.In ultimo, nel provvedimento si stigmatizza il fatto che il difensore del condannatonon ha dedotto alcun elemento concreto atto a dimostrare l’esistenza di una inversione delpercorso criminale descritto e che tutto ciò non consente la formulazione di una prognosifavorevole.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen. nella parte in cui ilTribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimoimpedimento formulata dal difensore evidenziando che il mancato accoglimento dell’istanzadi rinvio avanzata dalla difesa ha determinato la violazione del principio del contraddittorio ela conseguente lesione del diritto di difesa.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen.nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che fossero insussistenti ipresupposti per l’applicazione della invocata misura alternativa.

Nel secondo motivo la difesarileva che gli argomenti posti a fondamento del diniego sono carenti e la motivazione èmanifestamente illogica laddove fonda la conclusione nel senso della vicinanza delricorrente alle organizzazioni criminali operanti nel territorio su di una circostanza ludica,l’accensione dei fuochi di artificio in occasione di una prima scarcerazione del 2020.

Sottoaltro profilo, poi, il ricorrente rileva che il collegio non avrebbe proceduto a una effettivavalutazione della richiesta in quanto non risulta avere considerato che lo stesso detenuto habeneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali in merito a fatti che si sono verificati nel2018 per cui attualmente non ci sarebbero effettivi ostacoli all’accoglimento della richiesta.4.

In data 23 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con laquale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.5.

In data 15 gennaio 2025 è pervenuta memoria con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto ilrigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento violerebbe l’art. 420-ter cod. proc. pen.e avrebbe quindi determinato la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.La doglianza è infondata.2.1.

Nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituiscecausa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamentecomunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che taleimpedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione delcontraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elementodisponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del18/03/2021, D’Angelo, Rv. 281191 – 01).L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., infatti, come recentemente ribadito, siapplica anche nel procedimento di sorveglianza e, quindi, l’impedimento del difensore difiducia per motivi di salute, ovvero dovuto a concomitante impegno professionale,costituisce, purché documentato e tempestivamente comunicato, causa di rinvio dell'udienzacamerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. e questa, se disattesa, dà luogo alla nullitàdell’udienza (Sez. 1 n. 31412 del 19/04/2024, Memet, n.m., Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022,Pietrinferni, Rv. 283163 - 01Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 – 01;Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725 – 01).2.2.

Come più volte evidenziato da questa Corte, d’altro canto, la parte ha l’onere,per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi di celebrazione delprocesso o, nel nostro caso del procedimento, l'onere di tempestiva comunicazionedell’esistenza di un concomitante impegno professionale avanti a una diversa autoritàgiudiziaria (da ultimo, oltre alla giurisprudenza già in precedenza indicata in cui vi è sempre ilriferimento alla necessità che la comunicazione sia tempestiva, crf.

Sez. 2, n. 27875 del02/03/2023, Nicoletti, Rv. 284897 – 01 con riferimento all’imputato).Ciò in quanto è pacifico che i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio perlegittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale sono costituitidalla tempestiva prospettazione dell'impedimento dalla rappresentazione delle ragioni cherendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo, dall’indicazione dellaassenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difenderel'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod.proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cosìSez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 – 01 che ha altresì specificatoche «il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiestavalutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo didiligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizioneprocessuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione delgiudizio»).2.2.

Dall’analisi degli atti, che questa Corte ha il potere di esaminare quale giudicedel fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risultache:-l’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza è statonotificato al difensore in data 10 luglio 2025;-l’udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza era fissata per il giorno 24 settembre2025:-l’istanza è stata inviata ed è pervenuta il 16 settembre 2025;-il decreto di fissazione dell’udienza avanti la Corte di cassazione è del 16 giugno2025.Nel caso di specie, quindi, l’istanza non è stata tempestivamente proposta e,pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale è da ritenersi corretta a prescinderedagli argomenti indicati nel provvedimento impugnato.Ciò anche considerato che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità lacorrettezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti delladecisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamentoesibito per giustificarla (Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 1, n. 29036 del06/02/2018 - dep. 22/06/2018, Scordio, Rv. 273296Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013,Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322), e, al limite,anche ove la giustificazione sia del tutto mancata.3.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione all’art. 47-ter ord. pen. nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza ha ritenutoche fossero insussistenti i presupposti per l’applicazione della invocata misura alternativa.La doglianza è infondata.3.1.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma diesecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per iquali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi diconoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimentosociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fontidi conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che ècomunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenzeprocessuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultatidell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questiparticolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanzeistruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzionepenale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n.7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessionedella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati iprocedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato devecomunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o diaffidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di voltain volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali sipossa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuovedenunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde divalori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale,la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazionedei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità deireati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalitàe le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e deisuoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo direcupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancataammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a unaprognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penalel'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettatadai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancatoravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n.18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completarevisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo taleesigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultatiraggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia giàrealizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficienteun giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumentipropri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001,Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi,in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv.258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare che l'apprezzamentoin ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizio prognostico complessivoanche in ordine alla scelta ritenuta congrua al caso concreto - rientra nella discrezionalità delgiudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01;Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01) le cui conclusioni, se sorretteda motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sede dilegittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G., n.m.; Sez. 1, n. 652del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).3.2.

Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principi indicati.Il giudice di merito, infatti, con lo specifico riferimento alla storia criminale delcondannato, alla circostanza che le attività criminose sono proseguite anche dopo che lostesso aveva usufruito di un beneficio analogo a quello richiesto, nonché ai recenti controllievidenziati dalla polizia giudiziaria, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste afondamento della decisione e la motivazione così resa, logica e coerente, non è sindacabilein questa sede.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Sorveglianza di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 24 settembre 2025, harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui ilMagistrato di Sorveglianza di Messina, il 16 giugno 2025, ha respinto la richiesta diaffidamento in prova ai servizi sociali e ha applicato la detenzione domiciliare.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione, conresiduo di anni 1 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 D.P.R. 309/90 chenon rientra nel catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 678 comma 1-ter c.p.p., gli haconcesso in via provvisoria la misura alternativa della detenzione domiciliare.Avverso tale decisione la difesa ha proposto opposizione con cui ha chiestoapplicarsi definitivamente il più ampio beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.Prima del giudizio a cognizione piena che si instaura innanzi al Tribunale diSorveglianza, in seguito all’opposizione tempestivamente proposta, il difensore di fiducia delcondannato ha presentato istanza di rinvio per concomitante impegno professionale.Il Tribunale ha disatteso l’istanza ritenendo che le ragioni a sostegno del rinvio nonerano state né provate né documentate.All’esito dell’udienza il Tribunale ha confermato l’ordinanza opposta e ha ritenutonon concedibile la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.A fondamento del diniego, il giudice collegiale di sorveglianza ha esposto le ragioniper cui ha ritenuto di condividere le considerazioni esposte nel provvedimento oppostoquanto alla congruità della misura e, inoltre, ha evidenziato che queste erano confermate dalfatto che già in precedenza il ricorrente aveva usufruito del più ampio beneficio richiesto eche questo non aveva sortito effetto in quanto, come risulta dagli atti, lo stesso ha proseguitonella sua attività criminosa commettendo ulteriori e gravi illeciti, tra i quali si annoveranoanche recenti delitti in materia di stupefacenti, oltre che di armi e numerosi reati contro ilpatrimonio.In terzo luogo, il Tribunale di Sorveglianza ha ribadito che la misura dell’affidamentonon appare adeguata poiché [OSCURATO:PERSONA] ha operato in un contesto criminale ampio, ha avutorapporti e frequentazioni con soggetti pluripregiudicati e in occasione di una precedentescarcerazione (giugno 2020) ha acceso fuochi di artificio in corrispondenza dell’ingressoprincipale del luogo di detenzione.In ultimo, nel provvedimento si stigmatizza il fatto che il difensore del condannatonon ha dedotto alcun elemento concreto atto a dimostrare l’esistenza di una inversione delpercorso criminale descritto e che tutto ciò non consente la formulazione di una prognosifavorevole.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen. nella parte in cui ilTribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimoimpedimento formulata dal difensore evidenziando che il mancato accoglimento dell’istanzadi rinvio avanzata dalla difesa ha determinato la violazione del principio del contraddittorio ela conseguente lesione del diritto di difesa.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen.nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che fossero insussistenti ipresupposti per l’applicazione della invocata misura alternativa. Nel secondo motivo la difesarileva che gli argomenti posti a fondamento del diniego sono carenti e la motivazione èmanifestamente illogica laddove fonda la conclusione nel senso della vicinanza delricorrente alle organizzazioni criminali operanti nel territorio su di una circostanza ludica,l’accensione dei fuochi di artificio in occasione di una prima scarcerazione del 2020. Sottoaltro profilo, poi, il ricorrente rileva che il collegio non avrebbe proceduto a una effettivavalutazione della richiesta in quanto non risulta avere considerato che lo stesso detenuto habeneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali in merito a fatti che si sono verificati nel2018 per cui attualmente non ci sarebbero effettivi ostacoli all’accoglimento della richiesta.4. In data 23 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con laquale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.5. In data 15 gennaio 2025 è pervenuta memoria con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto ilrigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento violerebbe l’art. 420-ter cod. proc. pen.e avrebbe quindi determinato la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.La doglianza è infondata.2.1. Nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituiscecausa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamentecomunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che taleimpedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione delcontraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elementodisponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del18/03/2021, D’Angelo, Rv. 281191 – 01).L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., infatti, come recentemente ribadito, siapplica anche nel procedimento di sorveglianza e, quindi, l’impedimento del difensore difiducia per motivi di salute, ovvero dovuto a concomitante impegno professionale,costituisce, purché documentato e tempestivamente comunicato, causa di rinvio dell'udienzacamerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. e questa, se disattesa, dà luogo alla nullitàdell’udienza (Sez. 1 n. 31412 del 19/04/2024, Memet, n.m., Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022,Pietrinferni, Rv. 283163 - 01Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 – 01;Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725 – 01).2.2. Come più volte evidenziato da questa Corte, d’altro canto, la parte ha l’onere,per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi di celebrazione delprocesso o, nel nostro caso del procedimento, l'onere di tempestiva comunicazionedell’esistenza di un concomitante impegno professionale avanti a una diversa autoritàgiudiziaria (da ultimo, oltre alla giurisprudenza già in precedenza indicata in cui vi è sempre ilriferimento alla necessità che la comunicazione sia tempestiva, crf. Sez. 2, n. 27875 del02/03/2023, Nicoletti, Rv. 284897 – 01 con riferimento all’imputato).Ciò in quanto è pacifico che i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio perlegittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale sono costituitidalla tempestiva prospettazione dell'impedimento dalla rappresentazione delle ragioni cherendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo, dall’indicazione dellaassenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difenderel'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod.proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cosìSez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 – 01 che ha altresì specificatoche «il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiestavalutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo didiligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizioneprocessuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione delgiudizio»).2.2. Dall’analisi degli atti, che questa Corte ha il potere di esaminare quale giudicedel fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risultache:-l’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza è statonotificato al difensore in data 10 luglio 2025;-l’udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza era fissata per il giorno 24 settembre2025:-l’istanza è stata inviata ed è pervenuta il 16 settembre 2025;-il decreto di fissazione dell’udienza avanti la Corte di cassazione è del 16 giugno2025.Nel caso di specie, quindi, l’istanza non è stata tempestivamente proposta e,pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale è da ritenersi corretta a prescinderedagli argomenti indicati nel provvedimento impugnato.Ciò anche considerato che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità lacorrettezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti delladecisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamentoesibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 1, n. 29036 del06/02/2018 - dep. 22/06/2018, Scordio, Rv. 273296Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013,Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322), e, al limite,anche ove la giustificazione sia del tutto mancata.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione all’art. 47-ter ord. pen. nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza ha ritenutoche fossero insussistenti i presupposti per l’applicazione della invocata misura alternativa.La doglianza è infondata.3.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma diesecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per iquali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi diconoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimentosociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fontidi conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che ècomunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenzeprocessuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultatidell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questiparticolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanzeistruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzionepenale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n.7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessionedella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati iprocedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato devecomunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o diaffidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di voltain volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali sipossa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuovedenunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde divalori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale,la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazionedei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità deireati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalitàe le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e deisuoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo direcupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancataammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a unaprognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penalel'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettatadai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancatoravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n.18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completarevisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo taleesigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultatiraggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia giàrealizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficienteun giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumentipropri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001,Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi,in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv.258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare che l'apprezzamentoin ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizio prognostico complessivoanche in ordine alla scelta ritenuta congrua al caso concreto - rientra nella discrezionalità delgiudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01;Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01) le cui conclusioni, se sorretteda motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sede dilegittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G., n.m.; Sez. 1, n. 652del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).3.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principi indicati.Il giudice di merito, infatti, con lo specifico riferimento alla storia criminale delcondannato, alla circostanza che le attività criminose sono proseguite anche dopo che lostesso aveva usufruito di un beneficio analogo a quello richiesto, nonché ai recenti controllievidenziati dalla polizia giudiziaria, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste afondamento della decisione e la motivazione così resa, logica e coerente, non è sindacabilein questa sede.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14543/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris