CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a FIRENZE il 19/06/1973 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia, di condanna alla pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 7.000,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione con la sentenza n. 55272021 del Tribunale di Pistoia, per i reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4, 80 comma 1 lett. a) e g) del D.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente formula un motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento al quantum di aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo l'aumento determinato dal giudice di primo grado a titolo di continuazione fatto riferimento alla gravità dei fatti, alla luce della pluralità delle sostanze, la pluralità dei cessionari, taluni peraltro minorenni, la presenza di molteplici precedenti penali, anche specifici, commessi in un arco di tempo prolungato, l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ria Be9-trtice agr A drea Gentili -;-.0 DEPO / [OSCURATO:PERSONA] C/ST 31'4 Sezr(-- 28 LU 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa za lenzente