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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:36
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0094

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 MAGGIO 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Al pari delle altre organizzazioni comuni di mercato, anche quella creata col regolamento 1009/67 del 18 dicembre 1967 ( GU n. 308, pag. 1 ), relativamente al mercato dello zucchero ha istituito prezzi comuni ed ha introdotto una di sciplina commerciale unica nei confronti dei paesi extracomunitari.

Le importazioni sono soggette a prelievi e le espor tazioni verso i paesi terzi danno diritto a restituzioni.

In materia di restituzioni, l'art. 17 del regolamento recita: «Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d) (ivi compreso lo zucchero bianco) … sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e c), la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell' interessato».

La disciplina generale per le restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero è contenuta nel regolamento del Consiglio n. 766/68 del 18 giugno 1968 ( GU n.

L 143, pag. 6 ).

In virtù dell'art. 11 di detto regolamento «Se la restituzione non è fissata a seguito di aggiudicazione si applica l'importo della restituzione o l'importo di base della restituzione in vigore il giorno dell'esportazione».

L'art. 14 recita inoltre: «La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità».

L'art. 15 stabilisce «Per l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento n. 1009/67/CEE, è accordata una restituzione soltanto se essi sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità».

Pure importante è il regolamento della Commissione n. 1041/67 del 21 dicembre 1967 ( GU n. 314, pag. 9 ) «che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico».

L'art. 1 stabilisce che: «… Il giorno dell'esportazione è quello in cui il servizio delle dogane accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione».

Il n. 2 dello stesso articolo recita: «L'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 1 è considerata, ai sensi del presente regolamento, come adempimento delle formalità doganali».

A norma dell'art. 3 «Il pagamento della restituzione è subordinato alla produ zione della prova che il prodotto per cui sono compiute le formalità doganali: 1) ha lasciato il territorio geografico della Comunità, come tale, nel caso di cui all' art. 1, o: 2) ha raggiunto la destinazione, come tale, nei casi di cui all'art. 2».

Se, prima di lasciare il territorio della Comunità o prima di raggiungere una delle destinazioni contemplate nell'art. 2 del regolamento n. 1041/67, un prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione attraversa altri territori della Comunità oppure il territorio dello Stato membro in cui sono state espletate le dette formalità, l'art. 5 del regolamento prescrive che sia fornita «la prova che questo prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o raggiunto la destinazione prevista, … in attesa della instaurazione di un regime di transito comunitario … con un certificato di uscita il cui modello è ripreso in allegato.

Questo certificato che è munito di un numero di serie, è rilasciato almeno in duplice esemplare dall'ufficio doganale in cui sono adempiute le formalità doganali d'esportazione.

L'originale del certificato è rimesso all'esportatore, mentre il secondo esemplare è conservato dall'ufficio di partenza o inviato direttamente da questo ufficio all'ufficio abilitato a pagare la restituzione.

L'esemplare rimesso all'esportatore accompagna la merce, è vidimato dagli uffici doganali di passaggio in cui le merci debbono essere presentate e dall'ufficio doganale di uscita della Comunità o da quello competente per attestare che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nei casi di cui all'art. 2.

È in seguito rinviato, entro 8 giorni dall'ultima vidimazione, dall' ufficio in questione all'autorità nazionale indicata in alto nel certificato».

L'art. 10 recita: «La restituzione è pagata dallo Stato membro sul cui territorio le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute».

Il n. 2 dello stesso articolo, emendato dal regolamento n. 499/69 del 17 marzo 1969 ( GU n.

L 69, pag. 1 ) recita: «La pratica relativa al pagamento della restituzione deve essere depositata, salvo il caso di forza maggiore, entro sei mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione».

Ricorderò ancora che in Germania sono state emanate speciali norme di esecuzione, vale a dire il regolamento sulle restituzioni comunitarie del 24 gennaio 1968, emendato dal regolamento 3 agosto 1968.

Il paragrafo 3 di detto regolamento attribuisce a determinati uffici doganali la competenza a versare le restituzioni; tali uffici sono designati dal ministero delle finanze.

In virtù del decreto del 27 agosto 1968 l'unico ufficio competente è quello di Amburgo-Jonas.

Il paragrafo 6 del regolamento stabilisce che «la domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio doganale competente secondo il modulo prescritto».

In questa disciplina rientra anche il caso della ditta Schlüter & Maack, attrice nel procedimento di merito.

Il 2 ottobre 1968, una partita di zucchero veniva denunciata all'ufficio doganale di Ülzen come merce d'esportazione, destinata ad un armatore italiano.

Sul certificato d'uscita, redatto a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041, la merce era definita «zucchero bianco, solido, non denaturato, prodotto con barbabietole coltivate nella Comunità, con un contenuto di saccarosio minimo del 99,5 %, della voce doganale 17.01.A».

Nella parte A del certificato di uscita, destinata all'ufficio doganale di Amburgo-Jonas, ufficio competente a versare la restituzione, in data 30 settembre 1968 l'esportatore dichiarava che il prodotto aveva costituito oggetto di una licenza d'esportazione del 3 settembre 1968 ed era destinato al porto franco di Genova.

Nel documento si precisava inoltre che l'esportazione della partita di zucchero in questione dava diritto a restituzione.

Il 1 o aprile 1969 un ufficio doganale di Genova attestava nella parte E del certificato d'esportazione che la merce aveva lasciato il territorio comunitario il 12 febbraio 1969.

Il 28 maggio 1969 la ditta Schlüter & Maack presentava domanda di restituzione per questa esportazione all'ufficio doganale centrale di Amburgo-Jonas, ufficio competente per il versamento delle restituzioni.

La domanda era datata 9 ottobre 1968, contrassegnata come «2a copia» e munita della nota «Copia redatta il 23 maggio 1969».

La domanda veniva respinta con decisione del 20 ottobre 1969.

La reiezione era giustificata dall'argomento che la domanda del 9 ottobre non era pervenuta e la copia del 23 maggio 1969 era giunta dopo la scadenza dei sei mesi, prescritti dall'art. 10 del regolamento n. 1041/67, che si dovevano calcolare dal 2 ottobre 1968, data in cui erano state espletate le formalità doganali.

L'esportatore impugnava il provvedimento, in qunato l'art. 7 del regolamento n. 499/69 andava interpretato nel senso che il termine citato dall'ufficio doganale sarebbe iniziato solo con l'espletamento delle ultime formalità doganali di esportazione, nella fattispecie questa data è quella in cui è stato apposto il visto di uscita dell'ufficio doganale italiano.

Per di più vi era stato un impedimento di forza maggiore ai sensi dell' art. 7 del regolamento n. 499/69, giacché la domanda del 9 ottobre 1968 era stata spedita, ma si era smarrita per motivi indipendenti dalla volontà del mittente.

Il ricorso veniva respinto, in quanto, a norma dell'art. 1 del .. regolamento n. 1041/67, si dovevano considerare espletate le formalità doganali di esportazione con il ricevimento della dichiarazione «con la quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione».

Il termine a quo è quindi il 3 ottobre 1968.

Poiché l'art. 17 del regolamento n. 1009/67 stabilisce che la restituzione viene versata solo su domanda dell'interessato, l'atto di domanda è uno dei documenti da presentare all'ente competente entro il termine prescritto dall'art. 10 del regolamento n. 1041.

Non si possono ammettere giustificazioni fondate su motivi di forza maggiore, poiché tale possibilità è solo concepibile nel senso di ritardi causati dall'apparato amministrativo e non imputabili all'interessato.

La ditta Schlüter & Maack impugnava anche questo provvedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo; la domanda scritta prescritta tassativamente dal legislatore nazionale sarebbe un requisito illecito e arbitrario.

Poiché l'art. 7 del regolamento n. 499/69, in virtù della motivazione esplicita che ne costituisce la base, va interpretato elasticamente, si può considerare caso di forza maggiore un fatto non imputabile all'interessato, come ad esempio lo smarrimento di una domanda regolarmente spedita, smarrimento del quale il richiedente non può essere ritenuto responsabile.

L'ufficio doganale replica che gli argomenti addotti non giustificano il ritardo.

Per quel che riguarda la forza maggiore, nel corso del procedimento il convenuto ha rilevato che l'attrice non ha dimostrato di aver spedito la sua domanda del 9 ottobre 1968.

Con ordinanza 22 ottobre 1971, il [OSCURATO:PERSONA] sopendeva il procedimento e deferiva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se la richiesta di restituzione da effet tuarsi a norma dell'art. 17, n. 2, del regolamento n. 1009/67 ( GU n. 308, pag. 1 ) sia identica alla dichiarazione dell'esportatore prescritta dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1041/67 ( GU n. 314 del 23 dicembre 1967 ).

In caso negativo, 2) se detta richiesta di restituzione vada fatta oralmente o per iscritto.

Nella seconda alternativa, 3) se essa faccia parte della pratica di cui all'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1041/67.

In caso affermativo, 4) cosa si debba intendere per forza maggiore ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1041/67,. come modificato dal regolamento n. 499/69 (GU n.

L 69, pag. 1).

Le parti nel giudizio di merito hanno presentato osservazioni scritte ed orali, come pure il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee.

1. Esaminiamo anzitutto un'eccezione del governo della Repubblica federale, che ritiene le questioni irrilevanti ai fini della pronuncia sul merito. [OSCURATO:PERSONA] tedesco osserva che anche la dichiarazione prescritta dall'art. 7 del regolamento n. 1041 (cioè che lo zucchero esportato è stato prodotto con barbabietole coltivate nella Comunità) è stata presentata dopo la scadenza del termine contemplato dall'art. 10.

Già questo sarebbe un valido motivo per respingere la domanda, quindi diverrebbe superfluo esaminare i rimanenti punti prospettati dal Finanzgerichr.

La Corte però si è finora rifiutata di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla rilevanza delle questioni deferite in relazione al giudizio di merito.

Solo nella causa 13-68 (Raccolta 1968, pag. 602) è stata prospettata la possibilità di una deroga a questo principio, qualora risultasse evidente che il giudice a quo intende applicare erroneamente la norma di cui chiede l'interpretazione.

In base a questo criterio non si può accogliere l'eccezione sollevata dal governo federale: in udienza l'attrice ha dichiarato che all'ufficio doganale erano stati presentati tutti i documenti necessari, ivi compresa la dichiarazione sull' origine della merce.

Comunque il certificato di esportazione conteneva tutti i dati necessari e ribadiva che il prodotto esportato dava diritto a restituzione.

Rilevo che quindi sul punto sollevato dal governo tedesco vi è disaccordo e confusione, mentre non è ravvisabile l'evidente erroneità di applicazione ai sensi della giurisprudenza citata.

Infatti si può pensare che il [OSCURATO:PERSONA], partendo dalle affermazioni dell' attrice, ritenga ammissibile la tesi secondo cui le dichiarazioni contenute nel certificato d'uscita siano sufficienti e per questo motivo non ha sottoposto questioni specifiche su questo punto.

Pur ammettendo che la dichiarazione sull' origine della merce sia giunta in ritardo, non si può trascurare l'importanza della richiesta di chiarimento della nozione di «forza maggiore».

Proporrei quindi alla Corte di non prendere in considerazione l'eccezione sollevata dal governo federale e di dare risposta alle questioni deferite, rinunciando a valutare la loro rilevanza nei confronti del procedimento di merito.

2. La prima questione mira a far accertare se la domanda di restituzione di cui all'art. 17 del regolamento n. 1009 possa identificarsi con quella definita dall'art. 1 del regolamento n. 1041, cioè nella dichiarazione da presentarsi all'ufficio doganale con la quale «il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione».

A questo proposito gli antefatti e la motivazione del provvedimento di rinvio ci permettono di desumere che in caso di esportazione effettuata a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041, cioè nel caso in cui la merce attraversi altri territori della Comunità, l'ufficio doganale che spedisce riceve un certificato di uscita con l'assicurazione dell'esportatore che per la merce esportata può venir versata la restituzione.

Sappiamo inoltre che in Germania tali certificati di esportazione si redigono sempre , anche nell'ipotesi in cui l'esportazione sia effettuata direttamente.

Poiché però nella parte B del certificato è prevista un'attestazione dell' ufficio doganale, «in cui sono adempiute le formalità doganali di esportazione» e poiché l'art. 1 del regolamento n. 1041 stabilisce che la trasmissione della dichiarazione dell'intenzione di esportare il prodotto in questione, beneficiando della restituzione, va considerata come adempimento delle formalità doganali di esportazione, il [OSCURATO:PERSONA] pare che parta dall'idea che la dichiarazione di intenzioni di cui all'art. 1 del regolamento n. 1041 possa essere costituita dal certificato di esportazione summenzionato.

Questa tesi mi pare abbastanza plausibile, quindi — tenuto conto degli elementi della fattispecie — sorge il problema del se l'assicurazione dell'esportatore, contenuta nel certificato di uscita, costituisca una domanda ai sensi dell' art. 17 del regolamento n. 1009.

L'attrice caldeggia decisamente questa tesi, mentre il governo della Repubblica federale e la Commissione, per motivi fondamentalmente identici, propongono una risposta negativa.

Bisogna distinguere la diversa funzione della domanda a norma dell'art. 17 del regolamento n. 1009 e della dichiarazione a norma dell'art. 1 del regolamento n. 1041 e del certificato d'uscita di cui all'art. 5 dello stesso regolamento.

La prima domanda ha lo scopo di far vagliare ed ammettere l'esistenza del diritto alla restituzione, qualora sussistano — come nella fattispecie — determinate condizioni.

La dichiarazione a norma dell'art. 1 del regolamento n. 1041 e la sua accettazione per contro hanno lo scopo di accertare il giorno dell'esportazione, in base al quale si determinano l'aliquota della restituzione applicabile all'operazione, le caratteristiche del prodotto esportato e lo stato competente a versare la restituzione.

Quanto alla finalità principale del certificato d'uscita di cui all'art. 5 del regolamento n. 1041, si deve aggiungere che esso serve ad attestare che la merce è uscita dal territorio comunitario o che è pervenuta a destinazione.

Sotto questo aspetto, parrebbe opportuno rispondere negativamente alla questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia esito ad affermare che una tale risposta sia equa.

Si fa giustamente osservare che la complessità e la delicatezza delle situazioni del mercato agricolo inducono a rifuggire da un eccessivo formalismo, onde facilitare l'applicazione della disciplina all'economia ed al commercio.

Nella fattispecie l'imperativo si giustifica per due motivi.

L'attrice ha sottolineato che il complesso della disciplina comunitaria in questione manca di chiarezza e rivela alcune lacune, almeno redazionali.

Ad esempio nel regolamento n. 1009 si menziona una domanda di restituzione, nell'art. 10 del regolamento n. 1041 si citano soltanto i documenti da presentare e solo nella motivazione si ricorda che la domanda di restituzione va presentata entro un certo termine.

D'altro canto, la motivazione del regolamento n. 499/69 raccomanda di seguire criteri elastici nell' applicazione.

Essa si richiama soprattutto alla disciplina dei casi di forza maggiore, però pare comunque che la sua importanza non sia limitata a questo settore.

Quanto all'art. 5 del regolamento n. 1041, cioè la norma in materia di redazione di certificati di esportazione, si deve rilevare che esso prescrive che nel certificato il prodotto va definito in base alla « denominazione delle merci secondo la nomenclatura tariffaria delle restituzioni ».

Inoltre l'esportatore deve fornire l'assicurazione che «le merci possono beneficiare di restituzioni all'esportazione ».

Tale assicurazione può assumere la funzione di dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1041, cioè si può ritenere che essa esprima con sufficiente chiarezza l'intenzione dell'esportatore di chiedere la restituzione per l'operazione di esportazione.

Detta dichiarazione deve poi essere trasmessa all'ente competente a versare la restituzione.

L'art. 5 del regolamento n. 1041 stabilisce che una copia deve essere inviata immediatamente all'ente competente per la restituzione nel caso in cui l'ufficio doganale non funga anche da ente autorizzato a versare le restituzioni.

Inoltre, l'originale del certificato di uscita, che accompagna la merce, dopo l'apposizione del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario, va rispedito «entro otto giorni», a cura dello stesso ufficio doganale, all'ente menzionato nell' intestazione del modulo, nella fattispecie all'ufficio doganale di Amburgo-Jonas.

Queste disposizioni mirano a far sì che la dichiarazione giunga effettivamente all'autorità competente.

È però logico ritenere che la dichiarazione dell'esportatore contenuta nel certificato d'uscita si deve considerare automaticamente come domanda di restituzione.

Si può obiettare che nel momento in cui si rilascia la dichiarazione a norma dell' art. 1 del regolamento n. 1041 non sussiste ancora il diritto alla restituzione, in quanto dopo l'invio della dichiarazione è sempre possibile disporre diversamente della merce o rinunciare alla restituzione, quindi il documento costituisce una semplice dichiarazione d'intenzioni , obiezione che in effetti ha una sua logica.

L'elemento fondamentale dovrebbe però essere il fatto che normalmente si deve presumere che l'esportazione venga effettuata e quindi, per esigenze economiche, l'esportatore sia costretto a chiedere la restituzione, come giustamente rileva la ricorrente.

Per questo motivo l'amministrazione si mette in moto al ricevimento della dichiarazione dell'esportatore, si effettuano alcuni controlli sul tipo, sulle caratteristiche e sul quantitativo della partita, e i risultati vengono comunicati immediatamente all'ente competente, all'esportatore può venir versato un acconto sull'ammontare della restituzione.

Inoltre vi è la possibilità di confermare la domanda di restituzione almeno trasmettendo documentazione e dichiarazioni circa l'origine della merce e la sua uscita dal territorio comunitario, cioè con mezzi che la ricorrente, richiamandosi alla più recente giurisprudenza in materia di presentazione di offerte agli uffici di intervento, ha suggerito di considerare suddivisi in varie fasi ed — eventualmente — integrabili in un secondo tempo.

In questo modo, anche ritenendo che il requisito della domanda è soddisfatto con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 del regolamento n. 1041 oppure con la prestazione della garanzia di cui all'art. 5 di detto regolamento, non si corre il pericolo che si concedano restituzioni nel caso in cui gli esportatori non tengano fede al loro proposito di esportare.

Esamino ora l'ultima obiezione: è assodato che le disposizioni d'esecuzione vigenti in Germania dispongono espressamente che la domanda di restituzione deve venir presentata «con il modulo prescritto» all'ufficio doganale competente.

È stato posto quindi anche un requisito formale, che il governo federale e la Commissione ritengono lecito in virtù del diritto comunitario ed in particolare in forza dell'art. 10 del regolamento n. 1041 che recita: «La restituzione è pagata dallo Stato membro sul cui territorio le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute». [OSCURATO:PERSONA] tedesco e Commissione si richiamano inoltre al fatto che nel diritto comunitario si constata con frequenza che sono indispensabili provvedimenti interni di esecuzione per realizzare il diritto comunitario.

Ad un esame più attento risulta però che la giurisprudenza fornisce un valido argomento per controbattere questa tesi: nella sentenza 39-70 (Raccolta 1971, pag. 57) si stabilisce che «nei casi in cui l'attuazione di un regolamento comunitario è affidata alle autorità nazionali, bisogna ammettere che vanno rispettate, in linea di massima, le forme e modalità prescritte dal diritto nazionale».

Nella stessa sentenza si dichiara inoltre … l'esigenza di uniformità nell'applicazione delle norme comunitarie permette il ricorso alle norme interne solo per quanto sia necessario all'attuazione dei regolamenti della Comunità.

Questa necessità non si riscontra nella fattispecie, dato che i regolamenti di cui viene chiesta l'interpretazione disciplinano in modo esauriente i presupposti per la concessione dell'esenzione dal prelievo, come pure i mezzi e le modalità di garanzia e di controllo al fine di evitare le frodi.

A mio avviso è indubbio che la riserva testé esposta va applicata anche nella fattispecie.

Una reale necessità di emanare norme di esecuzione sussiste solo se si debba determinare quale sia l'autorità competente.

Una restituzione può essere concessa in virtù delle norme comunitarie se è accertata una chiara volontà di fruire della restituzione e vengono fornite svariate prove prescritte dai regolamenti comunitari.

L'impiego del modulo prescritto dalla disciplina tedesca non mi pare indispensabile, poiché nel facsimile citato non si prescrive la denuncia di dati particolari, diversi da quelli già elencati nel certificato d'uscita (eccezion fatta per le dichiarazioni sul modo di pagamento — indicazione del conto o di un'eventuale cessione di credito — elemento certo che non è necessario per far sorgere il diritto, ma solo ai fini del soddisfacimento del debito).

È pure assurdo pretendere che il richiedente debba attenersi ad un determinato schema, poiché in Germania, per accelerare il disbrigo delle pratiche, si ricorre al computer.

Una tale organizzazione è razionale ed utile e si deve presupporre che le imprese nel loro interesse si attengano ai dettami che tale organizzazione impone.

In virtù di detta giurisprudenza non pare indispensabile l'uso di uno speciale modulo da parte del richiedente, giacché l'amministrazione deve comunque trascrivere i dati in suo possesso.

Sul primo punto concludo affermando che una corretta interpretazione delle norme comunitarie implica che una domanda di restituzione può essere costituita anche dal certificato di uscita compilato a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041, purché si faccia uso della licenza e si confermi con gli atti l'intenzione di chiedere la restituzione, presentando in seguito i necessari documenti doganali.

Per contro, dalla disciplina comunitaria dettagliata e specifica in materia di presupposti per la restituzione, non si può desumere che nell' ambito della disciplina interna d'esecuzione è consentito adottare prescrizioni più severe in materia di requisiti formali, la cui inosservanza implica la perdita del diritto alla restituzione.

3. Il risultato cui sono giunto rende superfluo ogni ulteriore esame delle altre questioni tratteggiate nel provvedimento di rinvio.

In subordine però voglio passare brevemente in rassegna. [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo desidera sapere se una eventuale domanda di restituzione, si debba presentare separatamente, per iscritto, oppure se basti la dichiarazione verbale.

Ammetto che in questo caso — contrariamente ad altre discipline comunitarie invocate dalla ricorrente — la forma scritta non è espressamente prevista.

Ciò però non significa uno svincolamento completo dalle forme, come vorrebbe la ricorrente che invoca un principio generale — non meglio definito — a sostegno del suo assunto.

Requisiti di forma possono essere imposti dall'indole della pratica o dalla situazione specifica.

Nel nostro caso la situazione oggettiva ha particolare importanza, ed è facile dimostrarlo.

Non solo gli enti competenti a pronunciarsi sulle restituzioni sono numerosi, per di più il pagamento di somme provenienti dai fondi pubblici implica un esame minuzioso delle domande e — in caso di restituzione versata erroneamente — la necessità di disporre della prova che la restituzione — di cui si chiede il rimborso — è effettivamente e regolarmente stata richiesta.

È pure importante il fatto che anche altri elementi, che in questo caso hanno notevole importanza, devono essere provati per iscritto dal richiedente.

Non dimentico infine che anche l'assicurazione prevista nella parte A del certificato di uscita, secondo il facsimile allegato di regolamento n. 1041, va redatta per iscritto.

Se non si accogliesse la soluzione proposta per la prima questione, cioè che l'assicurazione, corroborata da un comportamento in questo senso, può costituire la domanda di restituzione, dal facsimile summenzionato si dovrebbe almeno trarre la conclusione che anche la domanda di restituzione vera e propria, che fa sorgere il diritto e rappresenta un atto che va oltre la semplice dichiarazione di intenzioni, deve essere formulata per iscritto.

L'ultima questione dovrebbe essere risolta in questo senso, il che consentirebbe contemporaneamente di constatare che le norme tedesche di esecuzione contengono un'accettabile esegesi del diritto comunitario.

4. La terza questione mira a far stabilire se una domanda di restituzione rientra tra i documenti che devono venir presentati entro il termine contemplato dall'art. 10 del regolamento n. 1041.

Viste le posizioni assunte dai partecipanti al giudizio, la risposta potrà essere breve.

Un orientamento positivo si può giustificare non solo in quanto potrebbe parere poco logico pretendere che determinate prove debbano essere fornite prima della scadenza di detto termine, mentre può essere naturale richiedere la presentazione della domanda con un certo anti cipo, giacché essa costituisce uno degli elementi fondamentali costitutivi del diritto.

Inoltre anche la motivazione del regolamento fornisce precise indicazioni, giacché si afferma che «per ragioni di buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda di pagamento della restituzione sia depositata entro un ragionevole periodo di tempo».

Se ne conclude che la domanda è indubbiamente uno dei documenti contemplati dall'art. 10 del regolamento n. 1041.

5. Il giudice proponente, con la quarta questione, chiede che venga chiarita la nozione di «forza maggiore», che è stata accolta nell'art. 10 del regolamento n. 1041 tramite l'art. 7 del regolamento n. 499/69.

Tenuto conto delle norme vigenti e della giurisprudenza ormai consolidata, la risposta non dovrebbe essere difficile.

Anzitutto il parametro non è costituito dal diritto interno, ma dal particolare nesso che si è costituito tra questa nozione e il diritto comunitario (vedansi le sentenze 4-68, Raccolta 1968, pag. 497 — 11-70, Raccolta 1970, pag. 1125 e 25-70, Raccolta 1970, pag. 1161 ).

Inoltre nella motivazione del regolamento n. 499/69 si raccomanda espressamente di apprezzare la nozione con criteri elastici , quindi l'interpretazione deve ispirarsi a criteri liberali e non rigorosi.

Il tenore della definizione potrà venir scelto sulla scorta delle precedenti pronunce emanate per i casi analoghi (incameramento della cauzione nella disciplina del commercio estero comunitario).

L'accostamento è possibile in quanto l'art. 10 del regolamento n. 1041 impone all'esportatore, onde evitargli alcuni svantaggi di carattere giuridico, di compiere determinati atti entro un certo termine, atti che l'interessato non è obbligato a compiere.

Per questo motivo propongo di rifarsi alla sentenza 11-70, nella quale si sancisce che: «La nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma dev'essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'importatore o dall'esportatore, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici sproporzionati, malgrado la miglior buona volontà».

È quindi impossibile, diciamolo chiaramente, invocare la forza maggiore se il richiedente è responsabile del ritardo.

Al contrario non è possibile trincerarsi dietro ritardi indipendenti dalla propria volontà, giacché il richiedente — sempre che ciò non comporti per lui sacrifici sproporzionati — deve fare ciò che è umanamente possibile, vale a dire usare la diligenza del buon operatore economico.

Non si può stabilire ora se i dati di fatto prospettati dall'attrice (presunto smarrimento della domanda regolarmente spedita, perdita imputabile all'amministrazione postale o all'ente competente per la restituzione) possano costituire un caso di forza maggiore.

Si può però affermare che, se la domanda è stata regolarmente spedita, non è necessario verificare anche se è stata regolarmente recapitata.

Al massimo un simile controllo potrebbe apparire giustificato se la restituzione non venisse versata dall'autorità competente entro un termine ragionevole.

In base a questi criteri il giudice proponente dovrebbe poter essere in grado di applicare correttamente l'art. 10 del regolamento n. 1041, se tale applicazione fosse indispensabile alla pronuncia sul merito.

Ancora un'osservazione su un'eccezione sollevata dall'attrice, che ritiene lacunoso il sistema di scadenze contemplato dall' art. 10 del regolamento n. 1041, giacché nulla è previsto quanto al termine entro il quale il compimento di un atto deve essere ripetuto allorché vengono meno le circostanze di forza maggiore che lo hanno impedito.

Ciò implicherebbe l'invalidità di tutto il sistema di termini.

Il giudice proponente non ha espressamente deferito questa questione di validità, quindi la Corte — uniformandosi alla giurisprudenza costante — non affronterà il problema.

Voglio però aggiungere che per una buona amministrazione la disciplina dei termini non ha mai subito deroghe e la sua validità non è mai stata. posta in dubbio.

D'altro canto si dovrebbe sottolineare il principio che si deve ritenere inefficace una norma, e quindi cadono nel nulla i propositi del legislatore, solo se ogni sforzo per interpretare razionalmente la norma si rivela inutile.

Sotto questo aspetto è utile interpretare la norma collocandola nel complesso della disciplina giuridica vigente, facendo eventualmente anche ricorso ai sistema normativo interno o ai principi generali del diritto.

Nella fattispecie ne risulterebbe che l'interessato deve immediatamente ripetere l'atto non appena si rende conto che un evento di forza maggiore gli ha impedito di rispettare i termini prescritti.

Senza approfondire la questione, d'altronde irrilevante, affermo che non vi è motivo di pensare che sia viziata la disciplina dei termini istituita dall'art. 10 del regolamento n. 1041 per i motivi esposti dall'attrice.

6. Propongo quindi di fornire le seguenti risposte: a) La domanda di restituzione di cui all'art. 17 del regolamento n. 1009/67 può essere costituita anche dalla garanzia contenuta nel certificato di uscita redatto a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041/67, circa l'idoneità delle merci a fruire di restituzione.

Ciò vale particolarmente nel caso in cui l'esportatore abbia tempestivamente e debitamente espletato tutte le necessarie pratiche per l'esportazione. b) Se la domanda di restituzione va presentata separatamente, è necessario formularla per iscritto. c) La domanda di restituzione fa parte dei documenti contemplati dall'art. 10 del regolamento n. 1041/67. d) Si ha caso di forza maggiore se è impedito il disbrigo di una delle pratiche tassativamente prescritte dalla decisione per motivi anormali, indipendenti dalla volontà dell'interessato, le cui conseguenze, nonostante le precauzioni adottate, potevano venir evitate solo a prezzo di sacrifici sproporzionati. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0094 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 MAGGIO 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Al pari delle altre organizzazioni comuni di mercato, anche quella creata col regolamento 1009/67 del 18 dicembre 1967 ( GU n. 308, pag. 1 ), relativamente al mercato dello zucchero ha istituito prezzi comuni ed ha introdotto una di sciplina commerciale unica nei confronti dei paesi extracomunitari. Le importazioni sono soggette a prelievi e le espor tazioni verso i paesi terzi danno diritto a restituzioni. In materia di restituzioni, l'art. 17 del regolamento recita: «Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d) (ivi compreso lo zucchero bianco) … sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e c), la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni. La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell' interessato». La disciplina generale per le restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero è contenuta nel regolamento del Consiglio n. 766/68 del 18 giugno 1968 ( GU n. L 143, pag. 6 ). In virtù dell'art. 11 di detto regolamento «Se la restituzione non è fissata a seguito di aggiudicazione si applica l'importo della restituzione o l'importo di base della restituzione in vigore il giorno dell'esportazione». L'art. 14 recita inoltre: «La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità». L'art. 15 stabilisce «Per l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento n. 1009/67/CEE, è accordata una restituzione soltanto se essi sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità». Pure importante è il regolamento della Commissione n. 1041/67 del 21 dicembre 1967 ( GU n. 314, pag. 9 ) «che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico». L'art. 1 stabilisce che: «… Il giorno dell'esportazione è quello in cui il servizio delle dogane accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione». Il n. 2 dello stesso articolo recita: «L'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 1 è considerata, ai sensi del presente regolamento, come adempimento delle formalità doganali». A norma dell'art. 3 «Il pagamento della restituzione è subordinato alla produ zione della prova che il prodotto per cui sono compiute le formalità doganali: 1) ha lasciato il territorio geografico della Comunità, come tale, nel caso di cui all' art. 1, o: 2) ha raggiunto la destinazione, come tale, nei casi di cui all'art. 2». Se, prima di lasciare il territorio della Comunità o prima di raggiungere una delle destinazioni contemplate nell'art. 2 del regolamento n. 1041/67, un prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione attraversa altri territori della Comunità oppure il territorio dello Stato membro in cui sono state espletate le dette formalità, l'art. 5 del regolamento prescrive che sia fornita «la prova che questo prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o raggiunto la destinazione prevista, … in attesa della instaurazione di un regime di transito comunitario … con un certificato di uscita il cui modello è ripreso in allegato. Questo certificato che è munito di un numero di serie, è rilasciato almeno in duplice esemplare dall'ufficio doganale in cui sono adempiute le formalità doganali d'esportazione. L'originale del certificato è rimesso all'esportatore, mentre il secondo esemplare è conservato dall'ufficio di partenza o inviato direttamente da questo ufficio all'ufficio abilitato a pagare la restituzione. L'esemplare rimesso all'esportatore accompagna la merce, è vidimato dagli uffici doganali di passaggio in cui le merci debbono essere presentate e dall'ufficio doganale di uscita della Comunità o da quello competente per attestare che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nei casi di cui all'art. 2. È in seguito rinviato, entro 8 giorni dall'ultima vidimazione, dall' ufficio in questione all'autorità nazionale indicata in alto nel certificato». L'art. 10 recita: «La restituzione è pagata dallo Stato membro sul cui territorio le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute». Il n. 2 dello stesso articolo, emendato dal regolamento n. 499/69 del 17 marzo 1969 ( GU n. L 69, pag. 1 ) recita: «La pratica relativa al pagamento della restituzione deve essere depositata, salvo il caso di forza maggiore, entro sei mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione». Ricorderò ancora che in Germania sono state emanate speciali norme di esecuzione, vale a dire il regolamento sulle restituzioni comunitarie del 24 gennaio 1968, emendato dal regolamento 3 agosto 1968. Il paragrafo 3 di detto regolamento attribuisce a determinati uffici doganali la competenza a versare le restituzioni; tali uffici sono designati dal ministero delle finanze. In virtù del decreto del 27 agosto 1968 l'unico ufficio competente è quello di Amburgo-Jonas. Il paragrafo 6 del regolamento stabilisce che «la domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio doganale competente secondo il modulo prescritto». In questa disciplina rientra anche il caso della ditta Schlüter & Maack, attrice nel procedimento di merito. Il 2 ottobre 1968, una partita di zucchero veniva denunciata all'ufficio doganale di Ülzen come merce d'esportazione, destinata ad un armatore italiano. Sul certificato d'uscita, redatto a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041, la merce era definita «zucchero bianco, solido, non denaturato, prodotto con barbabietole coltivate nella Comunità, con un contenuto di saccarosio minimo del 99,5 %, della voce doganale 17.01.A». Nella parte A del certificato di uscita, destinata all'ufficio doganale di Amburgo-Jonas, ufficio competente a versare la restituzione, in data 30 settembre 1968 l'esportatore dichiarava che il prodotto aveva costituito oggetto di una licenza d'esportazione del 3 settembre 1968 ed era destinato al porto franco di Genova. Nel documento si precisava inoltre che l'esportazione della partita di zucchero in questione dava diritto a restituzione. Il 1 o aprile 1969 un ufficio doganale di Genova attestava nella parte E del certificato d'esportazione che la merce aveva lasciato il territorio comunitario il 12 febbraio 1969. Il 28 maggio 1969 la ditta Schlüter & Maack presentava domanda di restituzione per questa esportazione all'ufficio doganale centrale di Amburgo-Jonas, ufficio competente per il versamento delle restituzioni. La domanda era datata 9 ottobre 1968, contrassegnata come «2a copia» e munita della nota «Copia redatta il 23 maggio 1969». La domanda veniva respinta con decisione del 20 ottobre 1969. La reiezione era giustificata dall'argomento che la domanda del 9 ottobre non era pervenuta e la copia del 23 maggio 1969 era giunta dopo la scadenza dei sei mesi, prescritti dall'art. 10 del regolamento n. 1041/67, che si dovevano calcolare dal 2 ottobre 1968, data in cui erano state espletate le formalità doganali. L'esportatore impugnava il provvedimento, in qunato l'art. 7 del regolamento n. 499/69 andava interpretato nel senso che il termine citato dall'ufficio doganale sarebbe iniziato solo con l'espletamento delle ultime formalità doganali di esportazione, nella fattispecie questa data è quella in cui è stato apposto il visto di uscita dell'ufficio doganale italiano. Per di più vi era stato un impedimento di forza maggiore ai sensi dell' art. 7 del regolamento n. 499/69, giacché la domanda del 9 ottobre 1968 era stata spedita, ma si era smarrita per motivi indipendenti dalla volontà del mittente. Il ricorso veniva respinto, in quanto, a norma dell'art. 1 del .. regolamento n. 1041/67, si dovevano considerare espletate le formalità doganali di esportazione con il ricevimento della dichiarazione «con la quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione». Il termine a quo è quindi il 3 ottobre 1968. Poiché l'art. 17 del regolamento n. 1009/67 stabilisce che la restituzione viene versata solo su domanda dell'interessato, l'atto di domanda è uno dei documenti da presentare all'ente competente entro il termine prescritto dall'art. 10 del regolamento n. 1041. Non si possono ammettere giustificazioni fondate su motivi di forza maggiore, poiché tale possibilità è solo concepibile nel senso di ritardi causati dall'apparato amministrativo e non imputabili all'interessato. La ditta Schlüter & Maack impugnava anche questo provvedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo; la domanda scritta prescritta tassativamente dal legislatore nazionale sarebbe un requisito illecito e arbitrario. Poiché l'art. 7 del regolamento n. 499/69, in virtù della motivazione esplicita che ne costituisce la base, va interpretato elasticamente, si può considerare caso di forza maggiore un fatto non imputabile all'interessato, come ad esempio lo smarrimento di una domanda regolarmente spedita, smarrimento del quale il richiedente non può essere ritenuto responsabile. L'ufficio doganale replica che gli argomenti addotti non giustificano il ritardo. Per quel che riguarda la forza maggiore, nel corso del procedimento il convenuto ha rilevato che l'attrice non ha dimostrato di aver spedito la sua domanda del 9 ottobre 1968. Con ordinanza 22 ottobre 1971, il [OSCURATO:PERSONA] sopendeva il procedimento e deferiva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se la richiesta di restituzione da effet tuarsi a norma dell'art. 17, n. 2, del regolamento n. 1009/67 ( GU n. 308, pag. 1 ) sia identica alla dichiarazione dell'esportatore prescritta dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1041/67 ( GU n. 314 del 23 dicembre 1967 ). In caso negativo, 2) se detta richiesta di restituzione vada fatta oralmente o per iscritto. Nella seconda alternativa, 3) se essa faccia parte della pratica di cui all'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1041/67. In caso affermativo, 4) cosa si debba intendere per forza maggiore ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1041/67,. come modificato dal regolamento n. 499/69 (GU n. L 69, pag. 1). Le parti nel giudizio di merito hanno presentato osservazioni scritte ed orali, come pure il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee. 1. Esaminiamo anzitutto un'eccezione del governo della Repubblica federale, che ritiene le questioni irrilevanti ai fini della pronuncia sul merito. [OSCURATO:PERSONA] tedesco osserva che anche la dichiarazione prescritta dall'art. 7 del regolamento n. 1041 (cioè che lo zucchero esportato è stato prodotto con barbabietole coltivate nella Comunità) è stata presentata dopo la scadenza del termine contemplato dall'art. 10. Già questo sarebbe un valido motivo per respingere la domanda, quindi diverrebbe superfluo esaminare i rimanenti punti prospettati dal Finanzgerichr. La Corte però si è finora rifiutata di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla rilevanza delle questioni deferite in relazione al giudizio di merito. Solo nella causa 13-68 (Raccolta 1968, pag. 602) è stata prospettata la possibilità di una deroga a questo principio, qualora risultasse evidente che il giudice a quo intende applicare erroneamente la norma di cui chiede l'interpretazione. In base a questo criterio non si può accogliere l'eccezione sollevata dal governo federale: in udienza l'attrice ha dichiarato che all'ufficio doganale erano stati presentati tutti i documenti necessari, ivi compresa la dichiarazione sull' origine della merce. Comunque il certificato di esportazione conteneva tutti i dati necessari e ribadiva che il prodotto esportato dava diritto a restituzione. Rilevo che quindi sul punto sollevato dal governo tedesco vi è disaccordo e confusione, mentre non è ravvisabile l'evidente erroneità di applicazione ai sensi della giurisprudenza citata. Infatti si può pensare che il [OSCURATO:PERSONA], partendo dalle affermazioni dell' attrice, ritenga ammissibile la tesi secondo cui le dichiarazioni contenute nel certificato d'uscita siano sufficienti e per questo motivo non ha sottoposto questioni specifiche su questo punto. Pur ammettendo che la dichiarazione sull' origine della merce sia giunta in ritardo, non si può trascurare l'importanza della richiesta di chiarimento della nozione di «forza maggiore». Proporrei quindi alla Corte di non prendere in considerazione l'eccezione sollevata dal governo federale e di dare risposta alle questioni deferite, rinunciando a valutare la loro rilevanza nei confronti del procedimento di merito. 2. La prima questione mira a far accertare se la domanda di restituzione di cui all'art. 17 del regolamento n. 1009 possa identificarsi con quella definita dall'art. 1 del regolamento n. 1041, cioè nella dichiarazione da presentarsi all'ufficio doganale con la quale «il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione». A questo proposito gli antefatti e la motivazione del provvedimento di rinvio ci permettono di desumere che in caso di esportazione effettuata a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041, cioè nel caso in cui la merce attraversi altri territori della Comunità, l'ufficio doganale che spedisce riceve un certificato di uscita con l'assicurazione dell'esportatore che per la merce esportata può venir versata la restituzione. Sappiamo inoltre che in Germania tali certificati di esportazione si redigono sempre , anche nell'ipotesi in cui l'esportazione sia effettuata direttamente. Poiché però nella parte B del certificato è prevista un'attestazione dell' ufficio doganale, «in cui sono adempiute le formalità doganali di esportazione» e poiché l'art. 1 del regolamento n. 1041 stabilisce che la trasmissione della dichiarazione dell'intenzione di esportare il prodotto in questione, beneficiando della restituzione, va considerata come adempimento delle formalità doganali di esportazione, il [OSCURATO:PERSONA] pare che parta dall'idea che la dichiarazione di intenzioni di cui all'art. 1 del regolamento n. 1041 possa essere costituita dal certificato di esportazione summenzionato. Questa tesi mi pare abbastanza plausibile, quindi — tenuto conto degli elementi della fattispecie — sorge il problema del se l'assicurazione dell'esportatore, contenuta nel certificato di uscita, costituisca una domanda ai sensi dell' art. 17 del regolamento n. 1009. L'attrice caldeggia decisamente questa tesi, mentre il governo della Repubblica federale e la Commissione, per motivi fondamentalmente identici, propongono una risposta negativa. Bisogna distinguere la diversa funzione della domanda a norma dell'art. 17 del regolamento n. 1009 e della dichiarazione a norma dell'art. 1 del regolamento n. 1041 e del certificato d'uscita di cui all'art. 5 dello stesso regolamento. La prima domanda ha lo scopo di far vagliare ed ammettere l'esistenza del diritto alla restituzione, qualora sussistano — come nella fattispecie — determinate condizioni. La dichiarazione a norma dell'art. 1 del regolamento n. 1041 e la sua accettazione per contro hanno lo scopo di accertare il giorno dell'esportazione, in base al quale si determinano l'aliquota della restituzione applicabile all'operazione, le caratteristiche del prodotto esportato e lo stato competente a versare la restituzione. Quanto alla finalità principale del certificato d'uscita di cui all'art. 5 del regolamento n. 1041, si deve aggiungere che esso serve ad attestare che la merce è uscita dal territorio comunitario o che è pervenuta a destinazione. Sotto questo aspetto, parrebbe opportuno rispondere negativamente alla questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia esito ad affermare che una tale risposta sia equa. Si fa giustamente osservare che la complessità e la delicatezza delle situazioni del mercato agricolo inducono a rifuggire da un eccessivo formalismo, onde facilitare l'applicazione della disciplina all'economia ed al commercio. Nella fattispecie l'imperativo si giustifica per due motivi. L'attrice ha sottolineato che il complesso della disciplina comunitaria in questione manca di chiarezza e rivela alcune lacune, almeno redazionali. Ad esempio nel regolamento n. 1009 si menziona una domanda di restituzione, nell'art. 10 del regolamento n. 1041 si citano soltanto i documenti da presentare e solo nella motivazione si ricorda che la domanda di restituzione va presentata entro un certo termine. D'altro canto, la motivazione del regolamento n. 499/69 raccomanda di seguire criteri elastici nell' applicazione. Essa si richiama soprattutto alla disciplina dei casi di forza maggiore, però pare comunque che la sua importanza non sia limitata a questo settore. Quanto all'art. 5 del regolamento n. 1041, cioè la norma in materia di redazione di certificati di esportazione, si deve rilevare che esso prescrive che nel certificato il prodotto va definito in base alla « denominazione delle merci secondo la nomenclatura tariffaria delle restituzioni ». Inoltre l'esportatore deve fornire l'assicurazione che «le merci possono beneficiare di restituzioni all'esportazione ». Tale assicurazione può assumere la funzione di dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1041, cioè si può ritenere che essa esprima con sufficiente chiarezza l'intenzione dell'esportatore di chiedere la restituzione per l'operazione di esportazione. Detta dichiarazione deve poi essere trasmessa all'ente competente a versare la restituzione. L'art. 5 del regolamento n. 1041 stabilisce che una copia deve essere inviata immediatamente all'ente competente per la restituzione nel caso in cui l'ufficio doganale non funga anche da ente autorizzato a versare le restituzioni. Inoltre, l'originale del certificato di uscita, che accompagna la merce, dopo l'apposizione del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario, va rispedito «entro otto giorni», a cura dello stesso ufficio doganale, all'ente menzionato nell' intestazione del modulo, nella fattispecie all'ufficio doganale di Amburgo-Jonas. Queste disposizioni mirano a far sì che la dichiarazione giunga effettivamente all'autorità competente. È però logico ritenere che la dichiarazione dell'esportatore contenuta nel certificato d'uscita si deve considerare automaticamente come domanda di restituzione. Si può obiettare che nel momento in cui si rilascia la dichiarazione a norma dell' art. 1 del regolamento n. 1041 non sussiste ancora il diritto alla restituzione, in quanto dopo l'invio della dichiarazione è sempre possibile disporre diversamente della merce o rinunciare alla restituzione, quindi il documento costituisce una semplice dichiarazione d'intenzioni , obiezione che in effetti ha una sua logica. L'elemento fondamentale dovrebbe però essere il fatto che normalmente si deve presumere che l'esportazione venga effettuata e quindi, per esigenze economiche, l'esportatore sia costretto a chiedere la restituzione, come giustamente rileva la ricorrente. Per questo motivo l'amministrazione si mette in moto al ricevimento della dichiarazione dell'esportatore, si effettuano alcuni controlli sul tipo, sulle caratteristiche e sul quantitativo della partita, e i risultati vengono comunicati immediatamente all'ente competente, all'esportatore può venir versato un acconto sull'ammontare della restituzione. Inoltre vi è la possibilità di confermare la domanda di restituzione almeno trasmettendo documentazione e dichiarazioni circa l'origine della merce e la sua uscita dal territorio comunitario, cioè con mezzi che la ricorrente, richiamandosi alla più recente giurisprudenza in materia di presentazione di offerte agli uffici di intervento, ha suggerito di considerare suddivisi in varie fasi ed — eventualmente — integrabili in un secondo tempo. In questo modo, anche ritenendo che il requisito della domanda è soddisfatto con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 del regolamento n. 1041 oppure con la prestazione della garanzia di cui all'art. 5 di detto regolamento, non si corre il pericolo che si concedano restituzioni nel caso in cui gli esportatori non tengano fede al loro proposito di esportare. Esamino ora l'ultima obiezione: è assodato che le disposizioni d'esecuzione vigenti in Germania dispongono espressamente che la domanda di restituzione deve venir presentata «con il modulo prescritto» all'ufficio doganale competente. È stato posto quindi anche un requisito formale, che il governo federale e la Commissione ritengono lecito in virtù del diritto comunitario ed in particolare in forza dell'art. 10 del regolamento n. 1041 che recita: «La restituzione è pagata dallo Stato membro sul cui territorio le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute». [OSCURATO:PERSONA] tedesco e Commissione si richiamano inoltre al fatto che nel diritto comunitario si constata con frequenza che sono indispensabili provvedimenti interni di esecuzione per realizzare il diritto comunitario. Ad un esame più attento risulta però che la giurisprudenza fornisce un valido argomento per controbattere questa tesi: nella sentenza 39-70 (Raccolta 1971, pag. 57) si stabilisce che «nei casi in cui l'attuazione di un regolamento comunitario è affidata alle autorità nazionali, bisogna ammettere che vanno rispettate, in linea di massima, le forme e modalità prescritte dal diritto nazionale». Nella stessa sentenza si dichiara inoltre … l'esigenza di uniformità nell'applicazione delle norme comunitarie permette il ricorso alle norme interne solo per quanto sia necessario all'attuazione dei regolamenti della Comunità. Questa necessità non si riscontra nella fattispecie, dato che i regolamenti di cui viene chiesta l'interpretazione disciplinano in modo esauriente i presupposti per la concessione dell'esenzione dal prelievo, come pure i mezzi e le modalità di garanzia e di controllo al fine di evitare le frodi. A mio avviso è indubbio che la riserva testé esposta va applicata anche nella fattispecie. Una reale necessità di emanare norme di esecuzione sussiste solo se si debba determinare quale sia l'autorità competente. Una restituzione può essere concessa in virtù delle norme comunitarie se è accertata una chiara volontà di fruire della restituzione e vengono fornite svariate prove prescritte dai regolamenti comunitari. L'impiego del modulo prescritto dalla disciplina tedesca non mi pare indispensabile, poiché nel facsimile citato non si prescrive la denuncia di dati particolari, diversi da quelli già elencati nel certificato d'uscita (eccezion fatta per le dichiarazioni sul modo di pagamento — indicazione del conto o di un'eventuale cessione di credito — elemento certo che non è necessario per far sorgere il diritto, ma solo ai fini del soddisfacimento del debito). È pure assurdo pretendere che il richiedente debba attenersi ad un determinato schema, poiché in Germania, per accelerare il disbrigo delle pratiche, si ricorre al computer. Una tale organizzazione è razionale ed utile e si deve presupporre che le imprese nel loro interesse si attengano ai dettami che tale organizzazione impone. In virtù di detta giurisprudenza non pare indispensabile l'uso di uno speciale modulo da parte del richiedente, giacché l'amministrazione deve comunque trascrivere i dati in suo possesso. Sul primo punto concludo affermando che una corretta interpretazione delle norme comunitarie implica che una domanda di restituzione può essere costituita anche dal certificato di uscita compilato a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041, purché si faccia uso della licenza e si confermi con gli atti l'intenzione di chiedere la restituzione, presentando in seguito i necessari documenti doganali. Per contro, dalla disciplina comunitaria dettagliata e specifica in materia di presupposti per la restituzione, non si può desumere che nell' ambito della disciplina interna d'esecuzione è consentito adottare prescrizioni più severe in materia di requisiti formali, la cui inosservanza implica la perdita del diritto alla restituzione. 3. Il risultato cui sono giunto rende superfluo ogni ulteriore esame delle altre questioni tratteggiate nel provvedimento di rinvio. In subordine però voglio passare brevemente in rassegna. [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo desidera sapere se una eventuale domanda di restituzione, si debba presentare separatamente, per iscritto, oppure se basti la dichiarazione verbale. Ammetto che in questo caso — contrariamente ad altre discipline comunitarie invocate dalla ricorrente — la forma scritta non è espressamente prevista. Ciò però non significa uno svincolamento completo dalle forme, come vorrebbe la ricorrente che invoca un principio generale — non meglio definito — a sostegno del suo assunto. Requisiti di forma possono essere imposti dall'indole della pratica o dalla situazione specifica. Nel nostro caso la situazione oggettiva ha particolare importanza, ed è facile dimostrarlo. Non solo gli enti competenti a pronunciarsi sulle restituzioni sono numerosi, per di più il pagamento di somme provenienti dai fondi pubblici implica un esame minuzioso delle domande e — in caso di restituzione versata erroneamente — la necessità di disporre della prova che la restituzione — di cui si chiede il rimborso — è effettivamente e regolarmente stata richiesta. È pure importante il fatto che anche altri elementi, che in questo caso hanno notevole importanza, devono essere provati per iscritto dal richiedente. Non dimentico infine che anche l'assicurazione prevista nella parte A del certificato di uscita, secondo il facsimile allegato di regolamento n. 1041, va redatta per iscritto. Se non si accogliesse la soluzione proposta per la prima questione, cioè che l'assicurazione, corroborata da un comportamento in questo senso, può costituire la domanda di restituzione, dal facsimile summenzionato si dovrebbe almeno trarre la conclusione che anche la domanda di restituzione vera e propria, che fa sorgere il diritto e rappresenta un atto che va oltre la semplice dichiarazione di intenzioni, deve essere formulata per iscritto. L'ultima questione dovrebbe essere risolta in questo senso, il che consentirebbe contemporaneamente di constatare che le norme tedesche di esecuzione contengono un'accettabile esegesi del diritto comunitario. 4. La terza questione mira a far stabilire se una domanda di restituzione rientra tra i documenti che devono venir presentati entro il termine contemplato dall'art. 10 del regolamento n. 1041. Viste le posizioni assunte dai partecipanti al giudizio, la risposta potrà essere breve. Un orientamento positivo si può giustificare non solo in quanto potrebbe parere poco logico pretendere che determinate prove debbano essere fornite prima della scadenza di detto termine, mentre può essere naturale richiedere la presentazione della domanda con un certo anti cipo, giacché essa costituisce uno degli elementi fondamentali costitutivi del diritto. Inoltre anche la motivazione del regolamento fornisce precise indicazioni, giacché si afferma che «per ragioni di buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda di pagamento della restituzione sia depositata entro un ragionevole periodo di tempo». Se ne conclude che la domanda è indubbiamente uno dei documenti contemplati dall'art. 10 del regolamento n. 1041. 5. Il giudice proponente, con la quarta questione, chiede che venga chiarita la nozione di «forza maggiore», che è stata accolta nell'art. 10 del regolamento n. 1041 tramite l'art. 7 del regolamento n. 499/69. Tenuto conto delle norme vigenti e della giurisprudenza ormai consolidata, la risposta non dovrebbe essere difficile. Anzitutto il parametro non è costituito dal diritto interno, ma dal particolare nesso che si è costituito tra questa nozione e il diritto comunitario (vedansi le sentenze 4-68, Raccolta 1968, pag. 497 — 11-70, Raccolta 1970, pag. 1125 e 25-70, Raccolta 1970, pag. 1161 ). Inoltre nella motivazione del regolamento n. 499/69 si raccomanda espressamente di apprezzare la nozione con criteri elastici , quindi l'interpretazione deve ispirarsi a criteri liberali e non rigorosi. Il tenore della definizione potrà venir scelto sulla scorta delle precedenti pronunce emanate per i casi analoghi (incameramento della cauzione nella disciplina del commercio estero comunitario). L'accostamento è possibile in quanto l'art. 10 del regolamento n. 1041 impone all'esportatore, onde evitargli alcuni svantaggi di carattere giuridico, di compiere determinati atti entro un certo termine, atti che l'interessato non è obbligato a compiere. Per questo motivo propongo di rifarsi alla sentenza 11-70, nella quale si sancisce che: «La nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma dev'essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'importatore o dall'esportatore, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici sproporzionati, malgrado la miglior buona volontà». È quindi impossibile, diciamolo chiaramente, invocare la forza maggiore se il richiedente è responsabile del ritardo. Al contrario non è possibile trincerarsi dietro ritardi indipendenti dalla propria volontà, giacché il richiedente — sempre che ciò non comporti per lui sacrifici sproporzionati — deve fare ciò che è umanamente possibile, vale a dire usare la diligenza del buon operatore economico. Non si può stabilire ora se i dati di fatto prospettati dall'attrice (presunto smarrimento della domanda regolarmente spedita, perdita imputabile all'amministrazione postale o all'ente competente per la restituzione) possano costituire un caso di forza maggiore. Si può però affermare che, se la domanda è stata regolarmente spedita, non è necessario verificare anche se è stata regolarmente recapitata. Al massimo un simile controllo potrebbe apparire giustificato se la restituzione non venisse versata dall'autorità competente entro un termine ragionevole. In base a questi criteri il giudice proponente dovrebbe poter essere in grado di applicare correttamente l'art. 10 del regolamento n. 1041, se tale applicazione fosse indispensabile alla pronuncia sul merito. Ancora un'osservazione su un'eccezione sollevata dall'attrice, che ritiene lacunoso il sistema di scadenze contemplato dall' art. 10 del regolamento n. 1041, giacché nulla è previsto quanto al termine entro il quale il compimento di un atto deve essere ripetuto allorché vengono meno le circostanze di forza maggiore che lo hanno impedito. Ciò implicherebbe l'invalidità di tutto il sistema di termini. Il giudice proponente non ha espressamente deferito questa questione di validità, quindi la Corte — uniformandosi alla giurisprudenza costante — non affronterà il problema. Voglio però aggiungere che per una buona amministrazione la disciplina dei termini non ha mai subito deroghe e la sua validità non è mai stata. posta in dubbio. D'altro canto si dovrebbe sottolineare il principio che si deve ritenere inefficace una norma, e quindi cadono nel nulla i propositi del legislatore, solo se ogni sforzo per interpretare razionalmente la norma si rivela inutile. Sotto questo aspetto è utile interpretare la norma collocandola nel complesso della disciplina giuridica vigente, facendo eventualmente anche ricorso ai sistema normativo interno o ai principi generali del diritto. Nella fattispecie ne risulterebbe che l'interessato deve immediatamente ripetere l'atto non appena si rende conto che un evento di forza maggiore gli ha impedito di rispettare i termini prescritti. Senza approfondire la questione, d'altronde irrilevante, affermo che non vi è motivo di pensare che sia viziata la disciplina dei termini istituita dall'art. 10 del regolamento n. 1041 per i motivi esposti dall'attrice. 6. Propongo quindi di fornire le seguenti risposte: a) La domanda di restituzione di cui all'art. 17 del regolamento n. 1009/67 può essere costituita anche dalla garanzia contenuta nel certificato di uscita redatto a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1041/67, circa l'idoneità delle merci a fruire di restituzione. Ciò vale particolarmente nel caso in cui l'esportatore abbia tempestivamente e debitamente espletato tutte le necessarie pratiche per l'esportazione. b) Se la domanda di restituzione va presentata separatamente, è necessario formularla per iscritto. c) La domanda di restituzione fa parte dei documenti contemplati dall'art. 10 del regolamento n. 1041/67. d) Si ha caso di forza maggiore se è impedito il disbrigo di una delle pratiche tassativamente prescritte dalla decisione per motivi anormali, indipendenti dalla volontà dell'interessato, le cui conseguenze, nonostante le precauzioni adottate, potevano venir evitate solo a prezzo di sacrifici sproporzionati. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris