CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 03367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto e la valutazione delle prove concordemente operata dai giudici di merito, i quali, con ampia, esaustiva e non manifestamente illogica motivazione, hanno evidenziato, per un verso, che i redditi contestati sono stati calcolati sulla base non di accertamenti induttivi svolti in sede tributaria, ma delle fatture emesse e di quelle ricevute, registrate secondo la previsione di legge; per altro verso, che, quand'anche il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un mero prestanome - circostanza che, in ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto priva di evidenze - egli era comunque tenuto a presentare la dichiarazione fiscale, in quanto detto obbligo grava direttamente sul legale rappresentante della società, quale era, appunto, il [OSCURATO:PERSONA]; che la sussistenza del dolo di evasione è desumibile dal macroscopico superamento della soglia di punibilità (cfr. Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01); rilevato che il secondo motivo, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile perché le censure sono del tutto generiche e, in goni caso, manifestamente infondate in quanto il termine massimo, pari dieci anni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, maturerà il 29 dicembre 2025; rilevato che il terzo motivo, che censura l'eccessività della pena, è inammissibile per genericità, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, la difesa non ha indicato alcun elemento valorizzabile ex art 62 -bis cod. pen., né lo ha fatto in questa sede, dovendosi ribadire che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e che la pena base è stata determinata nel minimo edittale, sicché non è evidentemente suscettibile di riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025