CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lettivamente domiciliata in Roma, viaGaetano Donizzetti n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- intimata -avverso il decreto del Tribunale di Ferrara cron. n. 2622/2025depositato in data 14.5.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale cessionaria di creditiinizialmente spettanti a [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 11918/2025Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 11893/2026Data pubblicazione 30/04/2026presentò domanda di ammissione al passivo della liquidazionegiudiziale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che venne parzialmente accoltadal giudice delegato. In particolare, fu ammesso al passivo uncredito derivante da mutuo ipotecario (di cui non si devediscutere in questa sede), mentre la domanda venne rigettatacon riguardo ad un credito chirografario di € 2.498.587,80,vantato in relazione alla quota di spettanza di due finanziamenti– uno fondiario e uno chirografario – concessi da un pool dibanche in esecuzione di un piano di risanamento a suo tempopredisposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il giudice delegato alla procedura concorsuale motivò ilrigetto in parte qua, «non essendo specificate … quali siano lesomme, distinte fra capitale ed interessi, dovute per ognisingolo finanziamento di modo che non è possibile riscontrarela fondatezza della domanda».[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione allo statopassivo, che venne respinta dal Tribunale di Ferrara incomposizione collegiale.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.La liquidazione giudiziale è rimasta intimata.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 201, comma 3, lett. b), C.C.I.I. in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto tra gli elementi richiesti ai finidell’ammissione di un credito chirografario non è richiesta laspecificazione del credito essendo peraltro desumibile dalcorredo probatorio documentale».Numero registro generale 11918/2025Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 11893/2026Data pubblicazione 30/04/20261.1. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché nonprospetta in realtà una violazione di legge, che, del resto, cosìcome preannunciata in rubrica, sarebbe palesemente infondata.Non vi può essere alcun dubbio, infatti, che tra glielementi richiesti per l’ammissione al passivo vi sia anche «laspecificazione del credito», intesa come indicazione del petitume della causa petendi.L’illustrazione del motivo è in effetti volta a sostenere latesi che la specificazione del credito fosse «desumibile dalcorredo probatorio documentale», il che però non contraddice,e anzi in qualche modo conferma, l’affermazione del tribunaleche la specificazione non fosse contenuta nel ricorso, comeinvece prescritto dalla legge (art. 201, comma 3, lett. b e c,Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: d.lgs. n. 14 del2019).L’allegazione che il credito insinuato sarebbe quelloscaturito dalle «linee di credito autoliquidanti» preesistenti aifinanziamenti concessi in pool con altre banche e «mantenute»in base ad un accordo quadro annesso al piano di risanamentodella società debitrice, da un lato, non sembra coerente conl’oggetto della domanda indicato nel ricorso per ammissione alpassivo e su cui si è pronunciato il tribunale (ovverosia i creditinascenti dai due finanziamenti, ipotecario e chirografario);dall’altro lato, nemmeno è coerente con l’indicazione di unimporto del credito sostanzialmente corrispondente a quello chesarebbe stato menzionato nel citato accordo quadro, perché ilmantenimento di una linea autoliquidante presuppone il suoperdurante utilizzo anche successivamente a quell’accordo;pertanto, mancherebbe comunque la descrizione (e la prova)dell’andamento del rapporto in tale periodo, sicuramentenecessaria per giustificare il buon fondamento della domanda.Numero registro generale 11918/2025Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 11893/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.201, comma 6, C.C.I.I. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. inquanto i documenti prodotti dalla società ricorrente sonosufficienti a dimostrare l’esistenza del credito fatto valere in viachirografaria e la sua esatta consistenza quantitativa».2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché sidenuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., ma non si contesta altribunale di avere male applicato le norme sulla ripartizionedegli oneri probatori. Non viene messo in dubbio, infatti, chel’onere di provare i presupposti del credito ricade su chi nechiede l’ammissione al passivo.Per il resto, il motivo non è altro che una censuraall’accertamento (negativo) del fatto, che però non è sindacabilein sede di legittimità, essendo riservato al prudenteapprezzamento del giudice del merito. Inoltre, nessunapertinenza al caso di specie può essere attribuita all’invocazionedel principio di non contestazione, dal momento che laliquidazione giudiziale non si costituì nel giudizio di opposizioneallo stato passivo (art. 115, comma 1, c.p.c.: «… il giudice deveporre a fondamento della decisione … i fatti non specificamentecontestati dalla parte costituita»).3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo adecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, nonavendo svolto difese la parte intimata.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 11918/2025Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 11893/2026Data pubblicazione 30/04/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente