CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pakistan), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rappresentato e difeso dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma , Via G. Ferrari,2 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Caltanissetta (CL), viale [OSCURATO:PERSONA] n° 30, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], pec: -intimata- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Caltanissetta, nella causa R.G. n° 647/2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 3.5.2023 e da questa notificata al difensore in pari data. Oggetto: opposizione a decreto di espulsione Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hapresentato ricorso per cassazione con tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 4.Con il primo motivo: l’ordinanza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13,comma 2 bis d.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto il Giudice di merito ha omesso di pronunciarsi circa la lamentata violazione delle norme citate,in quanto la [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta non ha tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato . 5. Con il secondo motivo : l’ordinanza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13,comma 2 bis , d.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata interpretazione di norme di diritto in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui non ritiene violate le norme citate, in ordine alla mancata valutazione della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta nel decreto di espulsione, siccome già in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari. 5.1 I l primo e il secondo motivo muovono il medesimo rilievo , censurandolo sotto aspetti diversi e, pertanto , possono essere trattati unitariamente. Le censure sono fondate. Sicuramente rispetto ai fatti evidenziati è da escludere l’omesso esame perché il giudice di pace ha precisatoche: « Nella fattispecie, pacifica la circostanza relativa alla sussistenza, al momento di adozione dell’ avversato provvedimento, della decisione di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, èprecluso a questo decidente ogni valutazione in merito alla diversa situazionefamiliare rappresentata dal ricorrente che, oltretutto, se per un verso siappalesa sfornita di prova in ordine all'effettività del dedotto legame, dall'altro, parrebbe sconfessata dalla documentazione versata in atti dalla questura che comproverebbe, al contrario, l'esistenza, da parte del ricorrente,di forti legami con il Paese di origine». E tuttavia, le censure sono fondate sotto il profilo della violazione di legge. I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, invero, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass., n. 14167/2023; Cass. , n.35653/2022; Cass., n.1665/2019). A tal fine, l’avvenuta revoca del permesso di soggiorno è del tutto irrilevante, atteso che il giudicante, ai fini della verifica sulla legittimità del decreto di espulsione, deve tenere conto ‒ oltre agli altri elementi di cui all’art. 13, comma 2 bis d.lgs. 286/1998 ‒ della «natura e dell’effettività dei vincoli familiari», se non sono stati considerati dal Prefetto «nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b)» del d.lgs. cit. (Cass., n.14167/2023). Nel caso di specie, il GDP, si è limitato ad evidenziare che il ricorrente ha mantenuto rapporti con il suo paese, dove torna spesso, ma ‒ in relazione ai legami familiari ‒ si è limitato ad asserire che «è precluso a questo decidente ogni valutazione in merito alla diversa situazione familiare rappresentata dal ricorrente». Il giudicante non ha, pertanto accertato «natura ed effettività dei vincoli familiari» del richiedente in Italia, come avrebbe dovuto, ai fini di delibare la validità del provvedimento espulsivo. 6.Con il terzo motivo: l’ordinanza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 13,comma 7 , d.lgs. n. 286/1998 in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata interpretazione di norme di diritto riguardo la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale dell’interessato nonché per l’insufficienza delle ragioni addotte dall’autorità emanante a sostegno di tale omissione. 6.1La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi. 7.Per quanto esposto, i primi due motivi del ricorso vanno accolti, assorbito il terzo. L’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolticon rinvio al giudice indicato in dispositivo, in persona di diverso giudicante, il quale si atterrà ai principi suesposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia al Giudice di Pace di Caltanis s etta , in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legitti