CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chieddla declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di assise di Palermo assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 1), di favoreggiamento aggravato continuato dell'immigrazione clandestina (capo 2) e di esercizio abusivo continuato di attività di intermediazione finanziaria nei confronti del pubblico (capo 3), per non avere commesso i fatti. La Corte di assise di appello di Palermo, nel giudizio conseguente all'impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, procedeva, su richiesta dello stesso appellante e in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale consistente nell'audizione dell'originario coimputato di Salah, [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giústizia, le cui dichiarazioni erano state ritenute dal primo Giudice insufficienti a fondare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, nonché nell'audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], ufficiale di Polizia di Stato che aveva proceduto alle indagini sul coinvolgimento nei fatti dell'imputato. All'esito, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui al capo 2), riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 12, comma 5, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al suddetto comma 5, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. 2. Avverso la summenzionata sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla prova certa della penale responsabilità dell'imputato. Rileva il difensore che la Corte di assise di appello, ribaltando il giudizio di primo grado/ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 12, comma 5, del suddetto decreto legislativo. Lamenta la difesa che i Giudici di secondo grado, non confrontandosi con i rilievi espressi da quelli di primo grado e in contraddizione con le nuove dichiarazioni di Atta (che nel corso del giudizio di appello non ha saputo indicare la nazionalità di "Mouhamed"), pongono alla base del loro percorso logico-giuridico la provata riconducibilità a Salah delle condotte attribuite a "Mouhamed" dal collaboratore, laddove lo stesso collaboratore, oltre a disconoscerne la nazionalità, dimostra di conoscerlo superficialmente, riferendo di non avere mai con lui bevuto un caffè, mangiato e dormito assieme. Osserva il difensore che la Corte di assise di appello ritiene fugati i dubbi identificativi relativi al prevenuto e alla sua collaborazione nell'attività illecita di Tadele, sulla base di dichiarazioni assolutamente incerte del collaboratore (che, peraltro, prima dichiara di averlo riconosciuto in foto e poi afferma di non ricordare detto riconoscimento essendo passato parecchio tempo). Rileva che detta Corte ritiene provato il dolo specifico richiesto dall'art. 12, comma 5, del suddetto decreto per il fatto di avere l'imputato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] quantomeno vitto e alloggio e plausibilmente anche la gestione di strumenti bancari, come certificato dai prelievi bancomat riferiti da Mauro e dalle rimesse di denaro comunque riscontrate a suo favore. Si duole, quindi, il difensore dell'illogicità dell'intero percorso motivazionale, dall'identificazione all'individuazione del dolo specifico dell'ingiusto profitto. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Si duole la difesa di una pena eccessiva, pur risultando incensurato Salah ed essendosi la sua attività limitata ad alcuni stranieri di cui allo sbarco del 30 maggio 2015. Lamenta la difesa, inoltre, che la Corte di assise di appello non ha specificato quali aggravanti residuerebbero, divenendo invero l'ingiusto profitto, nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, elemento costitutivo. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, relativo alla responsabilità penale dell'imputato, pregiudiziale ed assorbente. La pronuncia di appello muove dalla censura della parte della sentenza di primo grado dedicata alla trattazione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rileva che la stessa non traeva le opportune conseguenze da quanto essa stessa aveva correttamente acclarato e scritto. Evidenzia, invero, come a f. 13 della sentenza di primo grado si legga, infatti, testualmente, come risulti certo, secondo la stessa ricostruzione oculare del commissario Mauro (ribadita del resto in appello), che Salah in data 1 giugno 2015 fosse stato notato e controllato mentre si accompagnava, muovendo dalla taverna gestita da [OSCURATO:PERSONA], ad alcune decine di migranti, sicuramente appartenenti al novero di quelli arrivati al porto di Palermo il 30 maggio 2015, a bordo di una nave di soccorso battente bandiera irlandese; e come non vi siano dubbi sul fatto che questo segmento di condotta si inserisca nell'ambito dell'attività illecita legata alla gestione illegale degli immigrati, di cui Tadele era uno degli indiscussi punti di riferimento in Palermo, utilizzando come sede operativa la bettola di [OSCURATO:PERSONA], ove veniva più volte notato stazionare Salah (come riferito sia in primo grado che in appello dal commissario Mauro). I Giudici di appello rilevano che: - attraverso il monitoraggio delle conversazioni telefoniche (come da deposizione di Mauro in appello) si era avuto modo di accertare che tra i soggetti particolarmente attivi con alcuni gruppi di migranti vi fosse proprio Mouhamed, continuamente in contatto telefonico con Tadele, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]; - proprio il pomeriggio del 1' giugno Tadele, conversando a telefono, riferiva che quel giorno sarebbero arrivate numerose persone, tanto che Mouhamed stava già lavorando con venti di loro; - quest'ultimo era l'odierno imputato, avendo Mauro e i suoi uomini notato (come da deposizione del medesimo), poche ore dopo, proprio Salah accompagnare, a più riprese, almeno una quarantina di extracomunitari, dal vicolo [OSCURATO:PERSONA] verso un alloggiamento di fortuna fatto di coperte e cartoni allocato in un sottopassaggio a poche decine di metri dalla stazione centrale di Palermo; - Salah veniva notato, sempre da parte degli operanti, allontanarsi alcuni minuti per fare un'operazione presso uno sportello bancomat della zona, venendo in quel frangente fermato, identificato e perquisito; - i migranti che erano stati notati venivano individuati come appartenenti al gruppo di quelli giunto al porto di Palermo. La Corte di assise di appello di Palermo, sulla base di questi dati, ritiene certo che il prevenuto avesse effettivamente cooperato affinché molti cittadini extracomunitari da considerarsi migranti illegali si sottraessero all'identificazione in Italia, trovando alloggio di fortuna a Palermo, per poi allontanarsi dal territorio siciliano alla volta di Milano e Bolzano (circostanza, quest'ultima, chiarita dinanzi alla stessa Corte dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]). Rileva, però, che il segmento di condotta posto in essere dall'imputato consente di sussumere la sua penale responsabilità nell'alveo della meno grave norma di cui al comma 5 dell'art. 12 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, risultando provato che «egli, agendo in concorso con soggetti separatamente giudicati, abbia creato condizioni agevolatrici della permanenza illegale dei "clandestini" in Italia». A tale riguardo osserva che ciò accadeva a Palermo immediatamente dopo l'arrivo dei migranti, attraverso il primo apprestamento della base logistica costituita dall'ostello di Tadele ove i malcapitati venivano rifocillati e fatti sostare una notte o due, e in un secondo momento favorendone il transito, munendoli di biglietti ferroviari o di piccole somme di denaro, verso il nord del Paese. Inoltre, evidenzia che «in cambio dei propri servigi, cosa che integra perfettamente il fine del profitto previsto dalla norma punitiva, Salah riceveva dal proprio referente [OSCURATO:PERSONA] quanto meno vitto e alloggio e - plausibilmente anche la gestione di strumenti bancari, cosa certificata dai prelievi bancomat di cui ha riferito Mauro e dalle rimesse di denaro comunque riscontrate a suo favore - risultando in tal modo integrato il dolo specifico richiesto dalla norma punitiva». Con riguardo al profilo soggettivo, la sentenza però trascura il disposto normativo che si assume violato, prevedendo, invero, l'art. 12 del summenzionato decreto legislativo, al comma 5, che «fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito [....]». La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato previsto dal comma 5 dell'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 è il dolo specifico costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, situazione questa che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Sez. 1, n. 5093 del 17/01/2012, Abdalah e altri, Rv. 251855). E' evidente che il ricevere «quanto meno vitto alloggio [...] e plausibilmente anche la gestione di strumenti bancari [...]» - e sul punto la sentenza in esame manifesta un'incongruenza e un'incertezza motivazionali, anche attraverso l'uso dell'avverbio plausibilmente, non risolvibili con un rinvio per nuovo giudizio, superfluo alla luce delle emergenze processuali - non integra il dolo specifico previsto dalla norma, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, riconducibile, invero, a una condotta di approfittamento della vulnerabilità dello straniero (si veda al riguardo anche Sez. 3, n. 17117 del 20/01/2015, Pasquinelli, Rv. 263232, che - nel distinguere detta fattispecie da quella prevista dall'art. 12, comma 5 bis, d. Igs. n. 286 del 1998, come novellato del d. I. n. 92 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 125 del 2008 - specifica che il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12, comma 5, del suddetto decreto legislativo rileva solo se posto in essere al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, configurabile quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni contrattuali particolarmente gravose e discriminatorie, onerose ed esorbitanti). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituis