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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 45681/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2020 la Corte di Appello di Torino ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -ed altro soggetto non ricorrente-, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Cuneo.

Con tali decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità dell' Ibrahim per il reato di incendio -in concorso-, con pena commisurata in anni tre di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in rapporto alla affermazione di penale responsabilità (si ribadisce la censura in ordine alla carenza dell'elemento oggettivo del reato e al mancato espletamento di una perizia tecnica), nonché in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che genericità, dei motivi addotti.

Ed invero i punti oggetto di riproposizione sono stati trattati con motivazione esauriente nella decisione impugnata, in rapporto alle obiettive caratteristiche di dìffusività dell'incendio ed al negativo giudizio sulla personalità.

La riproposizione delle doglianze prescinde dalle argomentazioni esposte nella decisione impugnata, in tal modo concretizzando la ipotesi di genericità dei motivi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2020 la Corte di Appello di Torino ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -ed altro soggetto non ricorrente-, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Cuneo. Con tali decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità dell' Ibrahim per il reato di incendio -in concorso-, con pena commisurata in anni tre di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in rapporto alla affermazione di penale responsabilità (si ribadisce la censura in ordine alla carenza dell'elemento oggettivo del reato e al mancato espletamento di una perizia tecnica), nonché in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che genericità, dei motivi addotti. Ed invero i punti oggetto di riproposizione sono stati trattati con motivazione esauriente nella decisione impugnata, in rapporto alle obiettive caratteristiche di dìffusività dell'incendio ed al negativo giudizio sulla personalità. La riproposizione delle doglianze prescinde dalle argomentazioni esposte nella decisione impugnata, in tal modo concretizzando la ipotesi di genericità dei motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente