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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35272/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che sulla particolare tenuità del fatto il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo chiarito, a pagina 1 della sentenza impugnata, come osti al riconoscimento della causa di non punibilità l'effettuata simulazione, da parte dell'imputato, di aver detenuto un'arma, che ha causato lo stress della persona offesa ed il pericolo di una sua reazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che sulla particolare tenuità del fatto il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo chiarito, a pagina 1 della sentenza impugnata, come osti al riconoscimento della causa di non punibilità l'effettuata simulazione, da parte dell'imputato, di aver detenuto un'arma, che ha causato lo stress della persona offesa ed il pericolo di una sua reazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 35272/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris